AS 1999 1646
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 3 luglio 1992 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 dicembre 1992
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1)nIl termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; c) gli enti giuridici costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte contra- ente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività econo- miche reali, sul territorio di detta Parte. (2)nIl termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
RS 0.975.278.9
1 Dal testo originale francese (RO 1999 1646).
1646 1998-0357
Promozione e reciproca protezione degli investimenti RU 1999
d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), know-how e la clientela; e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge. (3)nIl termine «territorio» designa i territori e gli spazi aerei appartenenti rispettiva- mente alla Svizzera e al Vietnam, nonché le isole e le zone marittime sulle quali cia- scuno dei due Stati esercita la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.
Art. 2 Ammissione e protezione (1)nNei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2)nDopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia le necessarie autorizzazioni per detto investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o ammini- strativa. Ogni qualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.
Art. 3 Protezione, trattamento (1)nOgni Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effetuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contra- ente e garantisce un trattamento giusto ed equo a tali investimenti. (2)nNessuna delle Parti contraenti può sottoporre gli investimenti effettuati sul pro- prio territorio da investitori dell’altra Parte contraente ad un trattamento meno favo- revole di quello accordato agli investimenti effettuati da investitori di un qualunque Stato terzo. Le imprese congiunte alle quali partecipano gli investitori di entrambe le Parti contraenti fruiscono di condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle imprese congiunte alle quali partecipano gli investitori di un qualunque Stato terzo. (3)nIl trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investimenti di uno Stato terzo in virtù della propria parteci- pazione o associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune. (4) Impregiudicate la legislazione sull’investimento estero, in vigore all’epoca dell’investimento, e le condizioni d’investimento che ne derivano, ciascuna Parte contraente si astiene dall’adottare provvedimenti discriminatori nei confronti degli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente nonché delle imprese congiunte a cui partecipano investitori di entrambe le Parti contraenti.
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Sono considerati provvedimenti in tal senso in particolare le restrizioni ingiustificate o gli ostacoli concernenti l’accesso ai mezzi di produzione o l’acquisto, il trasporto, la commercializzazione e la vendita di beni e servizi.
Art. 4 Libero trasferimento (1)nCiascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti, in particolare: a) gli interessi, dividendi, benefici e altri redditi correnti; b) i rimborsi di prestiti; c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 para- grafo (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo; e) i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo svilup- po degli investimenti; f) i redditi delle persone fisiche; g) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori. (2)nSalva diversa disposizione dell’investitore e della Parte contraente interessata, i trasferimenti si effettuano al tasso di cambio valevole alla data del trasferimento, conformemente alle norme in materia di cambio vigenti sul territorio della Parte contraente dove l’investimento è stato effettuato. (3)nLe disposizioni del presente articolo non ostano all’applicazione della legisla- zione fiscale delle Parti contraenti.
Art. 5 Espropriazione e indennizzo (1)nNessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discrimi- natoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, in- dipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2)nGli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 capoverso (2) del presente Accordo. L’indennizzo è garantito in ogni caso.
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Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi re- golamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 7 Condizioni più favorevoli Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli inve- stitori dell’altra Parte contraente.
Art. 8 Surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1)nPer quanto possibile e impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), qualsiasi controversia in merito ad investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra parte Contraente è composta in via amichevole tra le Parti in causa. A tal fine le Parti interessate procedono a consulta- zioni. (2)nSe entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui la controversia è sorta tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione, la controversia è deferita a richiesta dell’investitore: a) o a un organismo d’arbitrato economico del Paese ospite; b) o a un tribunale ad hoc, costituito nel seguente modo: i) Il tribunale arbitrale è istituito per ogni singolo caso. Salvo che le Parti in causa non dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri devono essere designati entro un termine di due mesi non appena ricevuta la richiesta di ricorso all’arbitrato e il presidente deve essere nominato nei due mesi succes- sivi. ii) Se i termini stabiliti nella lettera (i) del presente articolo non sono stati rispettati, ciascuna Parte in causa può, in assenza di altro accordo, in- vitare il Presidente del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma a procedere alle necessarie designazioni. Se il Presidente ha la stessa nazionalità di una delle parti in causa o è impedito per altro motivo di esercitare il suo mandato, le disposizioni
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del paragrafo (5) dell’articolo 10 del presente Accordo sono applicabili mutatis mutandis. iii) Tranne diversa disposizione delle Parti, il tribunale stabilisce la propria procedura ispirandosi alle regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Il tribunale decide a maggioranza dei voti. I lodi sono definitivi e vin- colanti. Ciascuna Parte contraente riconosce e garantisce l’esecuzione del lodo. iv) Il tribunale determina nella sentenza la ripartizione delle spese di pro- cedura tra le parti. Salva diversa decisione del tribunale, ciascuna delle parti in causa assume le spese del membro del tribunale da essa scelto nonché della propria rappresentanza nella procedura d’arbitrato; le spe- se della presidenza e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le due Parti in causa. (3)nQualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie di cui al presente articolo saranno sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investi- menti (C.I.R.D.I.), in sostituzione della procedura prevista nel paragrafo (2) del pre- sente articolo. (4)nLa Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura di composizione della controversia prevista ai capoversi (2) e (3) del presente articolo o durante l’esecuzione della sentenza, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (5)nNessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia deferita ad arbitrato, salvo il rifiuto dell’altro Stato Contraente di con- formarsi alla sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.
Art. 10 Controversie tra Parti contraenti (1)nLe controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’appli- cazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2)nSe le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere delle controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadi- no di uno Stato terzo. (3)nSe una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte In- ternazionale di Giustizia.
2 RS 0.975.2 (RU 1968 938)
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(4)nSe i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (5)nSe, nei casi previsti nei capoversi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6)nSalvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7)nLe decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti. (8)nSalva diversa decisione del tribunale, ciascuna Parte contraente assume le spese del suo membro del tribunale arbitrale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese della presidenza e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle due Parti contraenti.
Art. 11 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 12 Disposizioni finali (1)nIl presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunciato per scritto, con preavviso di sei mesi. (2)nIn caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1-11 del presente Accordo si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia medesima.
Fatto a Berna il 3 luglio 1992, in quattro originali, di cui due in francese e due in vietnamita, ogni testo facente parimenti fede.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica Socialista del Vietnam: Franz Blankart Bui Hong Phuc
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