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AS 1999 1653

Ordinanza concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati

Modifica del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 19951 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 1 Fatti salvi gli obblighi internazionali contrari, l’elemento mobile è determinato annualmente in base alla differenza tra i prezzi determinanti svizzeri ed esteri dei prodotti di base e alla quantità dei prodotti di base da considerare secondo l’articolo

3 nella misura in cui variazioni importanti di prezzo non richiedano termini più

brevi. A tal fine, l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica all’Amministrazione federale delle dogane, il 12° giorno di ogni trimestre, i prezzi esteri dei prodotti di base di cui all’articolo 7.

Art. 5 Abrogato

Art. 7 Prezzi determinanti esteri dei prodotti di base 1 Per prezzi esteri dei prodotti di base per il latte intero in polvere, il latte scremato in polvere, il burro, il grano tenero, il grano duro, la segale, l’orzo e il granoturco s’intendono i prezzi rappresentativi della CE per questi prodotti di base, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell’importazione di prodotti di origine svizzera. Se l’importo di base della CE è superiore all’aliquota della tariffa doganale comune, quest’ultima è applicabile. 2 Per prezzo estero dei prodotti di base per la farina di grano tenero s’intende il prezzo estero calcolato secondo il capoverso 1 per il grano tenero, moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico.

3 Per le patate fresche, il prezzo estero determinante è la media delle prossime

quotazioni a termine presso le borse europee per le patate industriali.

1 RS 632.111.722

1998-0206 1653

Calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione RU 1999 di prodotti agricoli trasformati

4 I prezzi esteri dei prodotti di base di cui ai capoversi 1-3 sono determinati dal- l’Ufficio federale dell’agricoltura d’intesa con i servizi federali competenti. Esso informa le cerchie interessate sul metodo utilizzato. 5 I prezzi rappresentativi di cui ai capoversi 1 e 3 fissati in monete nazionali sono convertiti in franchi svizzeri secondo i corsi medi delle divise pubblicati dalla Banca nazionale svizzera. Gli importi di base della CE secondo il capoverso 1, fissati in unità di conto e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle CE, sono convertiti in franchi svizzeri secondo il tasso di conversione del penultimo giorno lavorativo del mese in questione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 19992.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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2 Messa in vigore mediante decisione presidenziale del 24 dicembre 1998.

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