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AS 1999 1655

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati

Modifica del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 19951 concernente i contributi all’esportazione di pro- dotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 1 Le aliquote dei contributi all’esportazione sono fissate annualmente in base alla differenza tra i prezzi determinanti svizzeri e esteri dei prodotti di base, nella misura in cui variazioni di prezzo importanti non richiedano termini più brevi. A tal fine, l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica all’Amministrazione federale delle do- gane, il 12° giorno di ogni trimestre, i prezzi esteri dei prodotti di base di cui all’ar- ticolo 7.

Art. 6 cpv. 1 lett. h

1 Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:

h. per i germi di frumento, frumento segalato, segala e triticale: il prezzo me- dio netto del mulino determinato dall’Ufficio federale dell’agricoltura per i germi di frumento.

Art. 7 Prezzi determinanti esteri dei prodotti di base 1 Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati di seguito s’intendono i prezzi rap- presentativi della CE per questi prodotti di base, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell’importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferi- mento corrispondente:

Prodotti di base Prodotti di riferimento

Latte intero in polvere Latte in polvere, granulato o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti con un contenuto in peso di grasso di latte del 26 per cento

1 RS 632.111.723

1998-0205 1655

Contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati RU 1999

Prodotti di base Prodotti di riferimento

Latte scremato in polvere Latte in polvere, granulato o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso di latte inferiore all’1,5 per cento Burro Burro con un contenuto in peso di grasso dell’82 per cento

2 Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati di seguito s’intendono i prezzi rap- presentativi della CE per i prodotti di riferimento corrispondenti, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell’importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente. Se l’importo di base della CE è superiore all’aliquota della tariffa doganale comune, quest’ultima è applicabile. I prezzi dei prodotti della macinazione del grano tenero e del grano duro sono moltiplicati per il fattore di rendimento tecnico.

Prodotti di base Prodotti di riferimento

crema di latte in polvere latte in polvere, granulato o latte in altre forme solide, e latte condensato senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso del 26 per cento. Farine e altri prodotti grano tenero della macinazione dei cereali panificabili Semolino di grano duro grano duro

3 Se la qualità utilizzata per il latte intero in polvere, la crema in polvere, il latte condensato o il burro presenta un tenore in grasso di latte che differisce di oltre l’1 per cento rispetto a quello del corrispondente prodotto di riferimento, il prezzo estero dei prodotti di base determinato secondo i capoversi 1 e 2 è adeguato in fun- zione della differenza del tenore in grasso del latte. 4 Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala, frumento se- galato o di triticale, esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati della vo- ce di tariffa 1904.10, s’intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, de- tratto l’elemento agricolo nella CE al momento dell’importazione di prodotti di origine svizzera del codice NC 1904.1090 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala, fru- mento segalato e di triticale, che sono esportati sotto forma di altri prodotti alimenta- ri trasformati dei numeri 15-22 della tariffa doganale, s’intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l’elemento agricolo della CE prelevato al mo- mento dell’importazione di prodotti di origine svizzera del codice addizionale 7006 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. 5 Per il latte intero fresco, il prezzo estero dei prodotti di base è il prezzo indicativo in vigore nella CE per il latte intero fresco di un tenore del 3,7 per cento in grasso di latte. Per la crema fresca questo prezzo è adeguato in funzione della differenza di

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tenore in grasso di latte. Per il latte scremato fresco, il prezzo estero dei prodotti di base è calcolato sulla base di quello del latte scremato in polvere. 6 I prezzi esteri dei prodotti di base di cui ai capoversi 1, 2 e 4 sono determinati dall’Ufficio federale dell’agricoltura d’intesa con i servizi federali competenti. Quest’ultimo informa le cerchie interessate in merito al metodo utilizzato. 7 I prezzi rappresentativi della CE di cui ai capoversi 1, 2, 4 e 5 fissati in monete na- zionali sono convertiti in franchi svizzeri secondo i corsi medi delle divise pubbli- cati dalla Banca nazionale svizzera. Gli importi di base della CE, fissati in unità di conto e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle CE, di cui ai capoversi 1 e 2 nonché gli elementi agricoli della CE di cui al capoverso 4 sono convertiti in franchi svizze- ri secondo il tasso di conversione del penultimo giorno lavorativo del mese in que- stione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle CE.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 19992.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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2 Messa in vigore mediante decisione presidenziale del 24 dicembre 1998.

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