AS 1999 1660
Ordinanza sull'applicazione della clausola di salvaguardia speciale dell'OMC nel settore della carne suina
Ordinanza sull’applicazione della clausola di salvaguardia speciale dell’OMC nel settore della carne suina
del 30 aprile 1999
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane1, ordina:
Art. 1 Applicazione della clausola di salvaguardia speciale La clausola di salvaguardia speciale giusta l’articolo 5 dell’allegato 1A.3 dell’Ac- cordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (Accordo dell’OMC sull’agricoltura2 è applicata alle importazioni di merci sottoposte all’obbligo del permesso generale d’importazione le cui voci di tariffa e i cui prezzi di riferimento sono menzionati qui di seguito:
Voce di tariffa Prezzo di riferimento (Fr. / 100 kg di massa propria)
0203.1299 350 0203.1999 506 0203.2999 585 0209.0019 50 0210.1199 1800 0210.1299 500 0210.1999 1900
Art. 2 Dazi supplementari
1 Le aliquote del dazio supplementare sono calcolate come segue:
Differenza tra il prezzo di riferimento e il valore Dazio supplementare della merce franco confine svizzero
più del 10% fino al 40% 30% della differenza che supera il 10% più del 40% fino al 60% più il 50% della differenza che supera il 40% più del 60% fino al 75% più il 70% della differenza che supera il 60% più del 75% più il 90% della differenza che supera il 75%
RS 632.249.163
1660 1999-4232
Applicazione della clausola di salvaguardia speciale dell’OMC RU 1999 nel settore della carne suina
2 Nessuna quota a destinazione vincolata dei dazi supplementari alimenta il fondo per la carne3.
Art. 3 Sdoganamento
1 Il dazio supplementare è calcolato in base al peso lordo.
2 Il valore della merce franco confine svizzero deve essere provato, all’atto dello sdoganamento, con giustificativi adeguati.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999 e ha effetto fino al 31 di- cembre 1999 al più tardi.
30 aprile 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin