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AS 1999 1699

Ordinanza della Cancelleria federale concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici

Ordinanza della Cancelleria federale concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici

del 24 giugno 1999

La Cancelleria federale svizzera, visto l’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 aprile 19981 concernente la pub- blicazione elettronica di dati giuridici, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La Cancelleria federale preleva un emolumento per la consegna dei seguenti dati giuridici in forma elaborata e strutturata elettronicamente: a. Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU); b. Raccolta sistematica del diritto federale (RS); c. Foglio federale (FF); d. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC).

2 Gli emolumenti sono fissati nell’allegato.

3 Per la consultazione della RU, della RS, del FF e della GAAC su Internet, non so- no prelevati emolumenti.

Art. 2 Potestà sui dati La potestà sui dati giuridici consegnati permane alla Cancelleria federale.

Art. 3 Oneri

1 Il contenuto dei dati giuridici consegnati non può essere modificato.

2 Chiunque si procuri dati giuridici può, dietro rimunerazione, trasmetterli o renderli accessibili a terzi in forma elaborata.

3 I dati giuridici sono considerati elaborati segnatamente se:

a. sono provvisti di commenti o di aggiunte analoghe; b. sono collegati con pubblicazioni del settore privato; c. sono integrati in sistemi di supporto alle decisioni o in banche dati.

RS 172.041.12 1 RS 170.512.2

1999-4378 1699

Emolumenti per la consegna di dati giuridici RU 1999

Art. 4 Identificazione dei dati giuridici

1 I dati giuridici consegnati devono, per poter essere trasmessi a terzi:

a. essere modificati in modo che la loro presentazione grafica, in forma stam- pata o elettronica, permetta di distinguerli nettamente dalle pubblicazioni ufficiali della Cancelleria federale; b. essere configurati in modo che otticamente si distinguano nettamente dai commenti o da aggiunte analoghe; c. essere accompagnati dall’osservazione seguente: «Questi dati giuridici sono stati forniti dalla Cancelleria federale svizzera il ... e sono aggiornati al ... . Solo la pubblicazione da parte della Cancelleria federale fa fede.» 2 Le indicazioni date dalla Cancelleria federale in merito alla qualità dei dati giuridi- ci forniti devono parimenti essere pubblicate. 3 La pubblicità, l’imballaggio, il supporto informatico o il media elettronico non de- vono dare l’impressione che potrebbe trattarsi di una pubblicazione ufficiale. 4 È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 5 giugno 19312 per la prote- zione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.

Art. 5 Emolumenti secondo il tempo impiegato 1 Per le prestazioni non elencate nell’allegato, segnatamente per la consegna di dati giuridici in un altro formato o su un altro supporto informatico, la Cancelleria fede- rale può prelevare un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato. L’emolu- mento ammonta a 80 franchi per ogni mezz’ora. 2 D’intesa con il committente, la Cancelleria federale può fare eseguire i lavori da un terzo.

Art. 6 Esenzione Sono esentati dal pagamento dell’emolumento: a. le autorità dell’amministrazione federale centrale; b. i Cantoni e i Comuni, a condizione che accordino la reciprocità e utilizzino i dati giuridici solo per le proprie necessità; c. gli istituti di ricerca e gli istituti scolastici, a condizione che utilizzino i dati giuridici solo per l’insegnamento.

Art. 7 Spese Oltre agli emolumenti secondo il tempo impiegato, possono essere fatturate le spese seguenti:

2 RS 232.21

Emolumenti per la consegna di dati giuridici RU 1999

a. spese di porto, telefono e telefax; b. spese di viaggio e di trasporto; c. costi dei lavori che la Cancelleria federale fa eseguire da terzi.

Art. 8 Decisione sugli emolumenti; rimedi giuridici 1 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica emette una fattura per la con- segna di dati giuridici.

2 Chiunque contesti la fattura può richiedere entro 30 giorni una decisione

dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica concernente gli emolumenti. 3 La decisione può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso al Dipartimento fe- derale delle finanze. 4 Per il resto, sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa fede- rale.

Art. 9 Scadenza Gli emolumenti sono esigibili: a. con la notifica della fattura; b. con l’emanazione della decisione concernente gli emolumenti; o c. se la decisione è impugnata, a partire dal momento in cui la decisione su ri- corso passa in giudicato.

Art. 10 Incasso Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi in anticipo o contro rim- borso.

Art. 11 Prescrizione

1 Il credito dell’emolumento si prescrive in cinque anni dopo la scadenza.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il credito.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

24 giugno 1999 Cancelleria federale svizzera: Couchepin

Emolumenti per la consegna di dati giuridici RU 1999

Allegato (art. 1 cpv. 2)

Tariffa

I. Consegna nei formati Word e HTML Prestazioni soggette a emolumento Importo in franchi IVA esclusa

1 Consegna di atti legislativi (RU e RS) e di testi (FF e GAAC) sin-

goli, in formato Word

1.1 per il primo atto legislativo o il primo testo 35.—

1.2 per ogni atto legislativo o testo supplementare 15.—

Emolumento minimo 50.—

2 Consegna di volumi della RS (classificatori) o di fascicoli settima-

nali della RU o del FF in formato Word per volume o fascicolo settimanale 150.—

3 Consegna di fascicoli della GAAC nei formati Word e HTML

per fascicolo 200.—

4 Consegna della GAAC nei formati Word e HTML

per annata 700.—

5 Consegna della RS completa nei formati Word e HTML

5.1 Prima consegna 3000.—

5.2 Aggiornamenti, per fornitura 300.—

In aggiunta all’emolumento, per i supporti informatici sono fatturati gli importi se- guenti: – per dischetto: 2 franchi – per CD-ROM: 10 franchi

II. Consegna in formato PDF La Cancelleria federale e l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica deter- minano insieme il prezzo della consegna dei dati giuridici in formato PDF su sup- porti informatici.

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