AS 1999 17
Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
Ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
Modifica del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19921 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1 1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l’emana- zione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l’Ispettorato preleva una tassa non superiore a 1500 franchi. L’ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l’atto impone all’Ispettorato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0983
1 RS 734.24
1998-0162 17