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AS 1999 17

Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Modifica del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19921 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l’emana- zione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l’Ispettorato preleva una tassa non superiore a 1500 franchi. L’ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l’atto impone all’Ispettorato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0983

1 RS 734.24

1998-0162 17

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