Lexipedia

AS 1999 1703

Decreto federale sul versamento di un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti

Decreto federale sul versamento di un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti

del 18 dicembre 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24ter, 26, 36 e 37ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 19981, decreta:

Art. 1 1 Per il versamento di un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti negli anni 1999-2003 è approvato un involucro finanziario massimo di 7 500 000 franchi.

2 Gli aiuti finanziari annui ammontano al massimo a 1 500 000 franchi.

Art. 2 L’aiuto finanziario è versato solo se: a. il Cantone e la Città di Lucerna partecipano adeguatamente al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti; b. il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti sono disciplinati in modo vincolante tramite contratto.

Art. 3 1 Il presente decreto, d’obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2 Resta in vigore fino al 31 dicembre 2003.

3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1998 Consiglio nazionale, 18 dicembre 1998 Il presidente, Rhinow La presidente, Heberlein Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker

RS 432.51