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AS 1999 1705

Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 19 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 1

1 Il supplemento di soldo ammonta, al giorno, a:

a. 20 franchi per i soldati che compiono una scuola sottufficiali e durante il servizio pratico come caporale; b. 25 franchi per i caporali che compiono una scuola di sergente maggiore o di furiere e durante il servizio pratico come sottufficiale superiore; c. 25 franchi per i sottufficiali e i sottufficiali superiori che compiono un corso di condotta, di stato maggiore o tecnico, nonché corsi per specialisti, neces- sari per il conseguimento del grado di aiutante sottufficiale o di aiutante di stato maggiore; d. 30 franchi per gli aspiranti in una scuola ufficiali e durante il servizio pratico come tenente; e. 30 franchi per i tenenti che compiono un corso di condotta, di stato maggio- re o tecnico, nonché corsi per specialisti, necessari per il conseguimento di un grado superiore; f. 50 franchi per i primotenenti che compiono un corso di condotta, di stato maggiore o tecnico, nonché corsi per specialisti, necessari per il consegui- mento di un grado superiore e durante il servizio pratico; g. 15 franchi per gli specialisti che necessitano di un’istruzione tecnica parti- colare (art. 41).

1 RS 510.301

1999-4242 1705

Amministrazione dell’esercito RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 1999.

19 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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