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AS 1999 1707

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile

Modifica del 26 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 6 luglio 19831 concernente la costituzione di scorte ob- bligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile è modificata come se- gue:

Dopo la voce 1212.9911 introdurre:

Voce di tariffa Designazione della merce

– – – altri:

9991 – – – – per l’alimentazione di animali

Dopo la voce 1702.4011 introdurre:

Voce di tariffa Designazione della merce

– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente in peso allo stato secco il 50% in più di fruttosio: – – in forma di sciroppo: – – – altri:

6022 – – – – per l’alimentazione di animali

Dopo la voce 1702.9011 introdurre:

Voce di tariffa Designazione della merce

Melassi ottenuti dall’estrazione o raffinazione dello zucchero:

1703. – altri:

– – altri:

9091 – – – – per l’alimentazione di animali

1 RS 531.215.17

1999-4241 1707

Costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo RU 1999 e granoturco commestibile

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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