AS 1999 1770
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio)
Modifica del 25 maggio 1999
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge sull’agricoltura1, ordina:
I Nell’allegato 1 dell’ordinanza del 18 ottobre 19892 sul libero scambio è modificata l’aliquota di dazio per la voce di tariffa menzionata di seguito:
Voce di tariffaa) Aliquota di dazio
CE AELS
Fr. per Fr. per
100 kg lordi 100 kg lordi
3823.1910 21.50 a) RS 632.10 Allegato
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 1999.
25 maggio 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger