AS 1999 1780
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
del 26 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 160 capoversi 1-5, 161, 164 e 177 della legge sull’agricoltura1; visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19913 sulla prote- zione delle acque; in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al com- mercio, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’omologazione, la produzione e la messa in com- mercio degli alimenti per animali.
2 L’ordinanza non è applicabile:
a. a tutte le materie prime e a tutti gli alimenti semplici per animali ottenuti nelle aziende agricole, per quanto non siano messi in commercio; b. agli alimenti per animali destinati esclusivamente all’esportazione verso i Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità.
3 È fatta salva la legislazione sulle epizoozie.
Art. 2 Messa in commercio 1 Gli alimenti per animali possono essere messi in commercio soltanto se sono omo- logati. 2 Gli alimenti per animali possono essere messi in commercio soltanto se sono sani, genuini e di qualità commerciale e sono caratterizzati conformemente alle prescri- zioni.
RS 916.307
1780 1999-4239
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 1999
Art. 3
1 Un alimento per animali può essere omologato per la produzione o la messa in
commercio soltanto se: a. si presta sufficientemente all’uso previsto, e b. non produce importanti effetti secondari nocivi e non presenta rischi per l’uomo, gli animali o l’ambiente se è utilizzato conformemente alle prescri- zioni.
2 Gli alimenti per animali devono essere tali da:
a. mantenere e migliorare il rendimento degli animali da reddito; b. non influire negativamente sulla qualità dei prodotti ricavati dagli animali da reddito; c. non mettere in pericolo la salute degli animali da reddito; d. non dare adito a confusione o errore.
Art. 4 Definizioni 1 Ai sensi della presente ordinanza, gli alimenti per animali sono materie e prodotti utilizzati per l’alimentazione degli animali da reddito o destinati alla fabbricazione di tali prodotti, indipendentemente dalla loro origine o dal loro modo di trasforma- zione; per tali s’intendono: a. materie prime: i diversi prodotti vegetali o animali allo stato naturale, fre- schi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere messi in commercio come alimenti semplici, per la preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele; b. alimenti semplici per animali: i diversi prodotti di origine vegetale o ani- male, allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasforma- zione industriale, nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all’alimentazione degli animali; c. alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche o inorganiche, com- prendenti o no additivi, destinati all’alimentazione degli animali sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari; d. additivi: le sostanze o i prodotti contenenti siffatte sostanze, che non sono premiscele di cui nella lettera e che, incorporati negli alimenti per gli anima- li, possono influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale; e. premiscele: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con so- stanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di alimenti per animali;
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f. coadiuvanti per l’insilamento: le sostanze e gli organismi che facilitano la conservazione degli insilati; g. alimenti completi: le miscele di alimenti per animali che, data la loro com- posizione, bastano per assicurare una razione giornaliera; h. alimenti complementari: le miscele di alimenti per animali con un tenore elevato di determinate sostanze e che, data la loro composizione, bastano per la razione giornaliera soltanto se combinati con altri alimenti; i. alimenti minerali: gli alimenti complementari per animali composti princi- palmente di minerali e che contengono almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento con l’88 % di sostanza secca; j. alimenti per animali sostitutivi o succedanei del latte: le miscele, secche o sciolte in una determinata quantità di liquido, destinate all’alimentazione di giovani animali, come completamento o succedaneo del latte materno post colostrale o all’ingrasso dei vitelli; k. alimenti melassati per animali: gli alimenti complementari prodotti me- diante melassa e che contengono almeno il 14 per cento, calcolato in sacca- rosio, di zucchero complessivo; l. alimenti per animali, per scopi nutrizionali speciali (alimenti dietetici): gli alimenti composti per animali che per la loro particolare composizione o le loro modalità di preparazione si distinguono chiaramente sia dai comuni alimenti, sia dagli alimenti medicinali, secondo le disposizioni dell’Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) e sono destinati a sod- disfare particolari bisogni di fisiologia della nutrizione.
2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a. produzione: la fabbricazione, la trasformazione e il reimballaggio; b. messa in commercio: qualsiasi cessione o trasferimento fatto a titolo oneroso o gratuito, nonché l’importazione; l’importazione di alimenti per animali de- stinati alla riesportazione non è considerata come messa in commercio; c. razione giornaliera: il quantitativo totale di alimenti, calcolato con un teno- re di sostanza secca dell’88 per cento, di cui un animale di una determinata specie, classe di età e produzione necessita in media per coprire il suo fabbi- sogno nutritivo globale; d. scopi nutrizionali speciali: scopi intesi a soddisfare bisogni nutrizionali spe- cifici di determinate categorie di animali da reddito, il cui processo digesti- vo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere perturbati tem- poraneamente o sono perturbati temporaneamente o in modo irreversibile e alle quali può pertanto essere di giovamento l’assunzione di alimenti ade- guati al loro stato.
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Capitolo 2: Omologazione di alimenti per animali Sezione 1: Materie prime e alimenti semplici
Art. 5 Lista degli alimenti per animali 1 Le materie prime e gli alimenti semplici sono omologati per la messa in commercio se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati per animali (lista degli alimenti per animali) e presentano le proprietà richieste. 2 La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni materia prima e alimento semplice, in particolare: a. la designazione specifica; b. le esigenze che devono soddisfare gli alimenti per animali; c. la descrizione. 3 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) emana la lista degli alimenti per animali. Di massima, accetta su domanda nuovi alimenti per animali. 4 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può omologare provvisoria- mente, per sei mesi al massimo, materie prime e alimenti semplici, se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3. 5 Se risulta ulteriormente che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizio- ni, l’alimento ha importanti effetti secondari nocivi o presenta rischi per l’uomo, gli animali o l’ambiente, l’Ufficio federale può fissare temporaneamente esigenze sup- plementari per un alimento per animali che figura sulla lista o annullare l’omolo- gazione per la messa in commercio. 6 L’Ufficio federale può omologare materie prime e alimenti semplici che non figu- rano sulla lista degli alimenti per animali se sono messi in commercio in quantità li- mitata o in un raggio limitato.
Art. 6 Lista delle materie prime e degli alimenti semplici modificati geneticamente 1 Le materie prime e gli alimenti semplici modificati geneticamente sono omologati per la messa in commercio se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati, modificati geneticamente (lista degli alimenti OMG per animali) e se soddisfano le condizioni richieste. Queste condizioni si applicano anche agli alimenti che figurano già sulla lista in virtù dell’articolo 5.
2 Le materie prime e gli alimenti semplici modificati geneticamente sono ammessi
sulla lista degli alimenti OMG per animali se: a. soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3; b. soddisfano le esigenze della legislazione sulla protezione dell’ambiente in materia di messa in commercio di organismi modificati geneticamente, se le materie prime e gli alimenti semplici sono costituiti da siffatti organismi o ne contengono.
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3 L’Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OMG per animali. Accetta, su domanda, di includervi nuovi alimenti. 4 Il Dipartimento stabilisce le esigenze relative ai documenti che accompagnano la domanda. Questi ultimi devono inoltre comprendere le informazioni previste nell’al- legato dell’ordinanza del 19 novembre 19965 concernente la procedura di autorizza- zione per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di la- vorazione OMG e soddisfare le esigenze della legislazione sulla protezione del- l’ambiente relative alla messa in commercio di organismi modificati geneticamente, se le materie prime e gli alimenti semplici sono costituiti di siffatti organismi o ne contengono. 5 L’Ufficio federale può omologare con una procedura semplificata le materie prime e gli alimenti semplici già autorizzati all’estero, costituiti di organismi genetica- mente modificati, incapaci di riprodursi, o che ne contengono. 6 L’Ufficio federale può esigere dati supplementari dopo l’omologazione e in qual- siasi momento limitare o revocare l’omologazione se l’alimento ha importanti effetti secondari nocivi o se sono presunti o provati rischi per l’uomo, gli animali o l’am- biente.
Sezione 2: Additivi, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici
Art. 7 Lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati 1 Gli additivi, eccettuati gli additivi secondo l’articolo 8 capoverso 1 e gli alimenti dietetici, sono omologati per la messa in commercio se figurano sulla lista degli ad- ditivi e degli alimenti dietetici omologati (lista degli additivi e degli alimenti dieteti- ci) e se presentano le proprietà richieste. 2 Il Dipartimento emana la lista degli additivi e degli alimenti dietetici. La lista sta- bilisce le proprietà richieste per ogni additivo e alimento dietetico e le prescrizioni d’utilizzazione. 3 Se risulta ulteriormente che un additivo o un alimento dietetico, nonostante un’uti- lizzazione conforme alle prescrizioni, ha importanti effetti secondari nocivi o pre- senta rischi per l’uomo, gli animali o l’ambiente, l’Ufficio federale può fissare tem- poraneamente le esigenze supplementari per un additivo o per un alimento dietetico omologato o ritirare l’omologazione per la messa in commercio. 4 L’Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, ad- ditivi e alimenti dietetici se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 12.
Art. 8 Autorizzazione 1 I coadiuvanti per l’insilamento e gli additivi dei gruppi di additivi destinati alla profilassi della coccidiosi e l’istomoniasi, i microorganismi e le loro preparazioni,
5 RS 817.021.35
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nonché gli enzimi e le loro preparazioni sono omologati per la messa in commercio soltanto se sono autorizzati dall’Ufficio federale e soddisfano le esigenze richieste.
2 L’autorizzazione è personale e inalienabile.
3 L’Ufficio federale può limitare nel tempo la validità dell’autorizzazione, corredarla di oneri e condizioni e prescrivere caratterizzazioni particolari. 4 Se l’idoneità di un additivo o di un coadiuvante per l’insilamento sottoposto ad autorizzazione non è ancora definitivamente confermata e per ragioni indipendenti dal richiedente si deve prevedere che l’esame della domanda durerà a lungo, l’Ufficio federale può rilasciare un’autorizzazione provvisoria per una durata di cin- que anni al massimo, a condizione che il prodotto risulti almeno adeguato e non pre- senti rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente. 5 Nelle fasi commerciali successive, gli additivi e i coadiuvanti per l’insilamento che sono stati messi in commercio con un’autorizzazione non ne necessitano un’altra.
6 Anche dopo il rilascio dell’autorizzazione, le nuove conoscenze concernenti il
prodotto devono essere comunicate regolarmente e spontaneamente all’Ufficio fede- rale. 7 L’autorizzazione è valida unicamente finché il prodotto presenta le proprietà che figurano nell’autorizzazione. L’Ufficio federale può autorizzare, senza un nuovo esame del prodotto, modifiche delle proprietà che non concernono le condizioni dell’autorizzazione.
Art. 9 Seconda autorizzazione 1 Chiunque intende mettere in commercio un additivo o un coadiuvante per l’insila- mento già autorizzato, senza essere egli stesso titolare dell’autorizzazione, deve de- positare una domanda conformemente all’articolo 17. 2 L’Ufficio federale può rinunciare alle indicazioni e ai mezzi di prova da parte del secondo richiedente e basarsi su quelli del primo titolare, nella misura in cui il se- condo provi: a. che il titolare dell’autorizzazione l’ha abilitato a utilizzare i suoi dati; oppure b. che sono passati 10 anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente di un prodotto identico a quello del primo richiedente.
Art. 10 Pubblicazione Gli additivi e i coadiuvanti per l’insilamento autorizzati sono pubblicati dall’Ufficio federale.
Art. 11 Omologazione di additivi, di coadiuvanti per l’insilamento e di alimenti dietetici già omologati all’estero 1 Se un alimento per animali è già omologato in un Paese le cui esigenze in materia sono riconosciute come equivalenti, i risultati degli esami effettuati sono presi in considerazione nella misura in cui, oltre ai documenti che accompagnano la doman-
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da secondo l’articolo 17, siano presentati anche il certificato di omologazione di questo Paese e una copia dei documenti di omologazione. 2 L’Ufficio pubblica una lista dei Paesi le cui esigenze in materia di omologazione sono riconosciute come equivalenti.
Art. 12 Esigenze in materia di prodotti 1 Gli additivi devono essere efficaci, vale a dire avere un effetto positivo sulle carat- teristiche degli alimenti, sulla produzione animale o sulla qualità delle derrate d’ori- gine animale. 2 I coadiuvanti per l’insilamento devono favorire la conservazione dell’insilato con almeno uno degli effetti seguenti: a. ottenimento di una concentrazione ottimale di ioni di idrogeno; b. legame chimico dell’ossigeno dell’aria; c. eliminazione di microorganismi dannosi mediante sostanze ad azione speci- fica; d. miglioramento dell’apporto nutritivo per la microflora auspicata; e. impedimento della crescita di microorganismi nocivi mediante l’aumento della pressione osmotica; f. aumento del numero dei microorganismi utili.
3 I coadiuvanti per l’insilamento non devono presentare modifiche e segnatamente
non contenere agenti estranei che esercitino un’influenza negativa sulla qualità delle derrate di origine animale. 4 I coadiuvanti per l’insilamento non devono sapere di muffa, essere rancidi, am- muffiti o infestati da parassiti, né contenere microorganismi nocivi alla salute, né es- sere modificati in modo da nuocere alla salute degli animali. 5 Il Dipartimento disciplina le altre condizioni per l’omologazione di additivi e di alimenti dietetici
Art. 13 Messa in commercio 1 Gli additivi, i coadiuvanti per l’insilamento e gli alimenti dietetici possono essere reclamizzati o messi in commercio soltanto se sono omologati definitivamente o provvisoriamente. 2 Gli additivi, i coadiuvanti per l’insilamento e gli alimenti dietetici possono essere messi in commercio soltanto per l’uso previsto e unicamente se presentano le pro- prietà menzionate nell’omologazione.
3 Chiunque mette in commercio additivi e alimenti dietetici omologati secondo
l’articolo 7 deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche per la produzione ani-
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male, a Posieux (Stazione federale di ricerche). Il Dipartimento disciplina le moda- lità della procedura di notifica. 4 Il Dipartimento può limitare la consegna e l’utilizzazione di determinati additivi e di determinate premiscele.
Sezione 3: Alimenti composti e premiscele
Art. 14 1 Gli alimenti composti e le premiscele sono omologati per la messa in commercio se sono composti esclusivamente di sostanze contenute nella lista degli alimenti per animali secondo l’articolo 5 o nella lista degli alimenti OMG per animali secondo l’articolo 6 o nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici secondo l’articolo 7 oppure se sono autorizzati secondo l’articolo 8. 2 Il Dipartimento disciplina le esigenze relative ai tenori degli alimenti composti e delle premiscele. 3 Chiunque mette in commercio alimenti composti e premiscele deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.
Sezione 4: Procedura d’omologazione
Art. 15 Aventi diritto 1 Le autorizzazioni sono rilasciate alle persone e alle ditte con domicilio o domicilio d’affari in Svizzera. 2 Le persone e le ditte il cui domicilio o domicilio d’affari si trova all’estero possono beneficiare di un’autorizzazione se questa possibilità è prevista da un accordo inter- nazionale.
Art. 16 Domande di omologazione di un alimento per animali Le domande di ammissione di un alimento per animali in una lista possono essere presentate da persone e ditte con domicilio o domicilio d’affari in Svizzera.
Art. 17 Procedura d’omologazione
1 I documenti completi che accompagnano la domanda devono essere presentati alla
Stazione federale di ricerche. 2 La Stazione federale di ricerche sottopone la domanda di omologazione per parere ad altri servizi federali e alla Commissione speciale dell’UICM se il loro campo di attività è interessato.
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3 Gli alimenti per animali costituiti di o contenenti organismi modificati genetica- mente possono essere omologati soltanto con l’accordo dell’Ufficio federale del- l’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP). 4 Il Dipartimento può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in particolare le esigenze relative ai documenti che accompagnano la domanda.
Art. 18 Documenti che accompagnano la domanda 1 Se non è posta nessuna esigenza speciale, i documenti devono contenere almeno le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del richiedente; b. luogo di produzione dell’alimento per animali; c. designazione sotto la quale si prevede la messa in commercio dell’alimento per animali; d. informazioni precise e complete sulla composizione, le proprietà e l’idoneità all’uso previsto; e. prova che l’alimento per animali, se è utilizzato conformemente alle prescri- zioni, non produce importanti effetti secondari nocivi e non rischia di mette- re in pericolo l’uomo, l’animale o l’ambiente. 2 I documenti per alimenti per animali costituiti di o contenenti organismi genetica- mente modificati devono adempiere le esigenze della legislazione sull’ambiente ol- tre a quelle della presente ordinanza. 3 Il richiedente è tenuto a menzionare nella sua domanda o ad allegare alla stessa i mezzi di prova come pubblicazioni scientifiche, verbali di esperimenti, perizie, co- municazioni ufficiali; queste indicazioni non sono richieste per le domande relative agli alimenti dietetici. 4 Se la domanda non soddisfa le esigenze, la Stazione federale di ricerche impartisce al richiedente un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono for- nite entro questo termine, la domanda non è esaminata.
Art. 19 Esame della domanda 1 La Stazione federale di ricerche non è tenuta a completare d’ufficio le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; essa si limita di massima al controllo dei documen- ti. A questo scopo può effettuare e far effettuare esperimenti o altre investigazioni. 2 Rinuncia a questi esperimenti e a queste investigazioni e decide in merito alla do- manda in base ai documenti disponibili se il richiedente: a. non collabora agli esperimenti e alle investigazioni rifiutando per esempio di fornire gratuitamente la quantità necessaria dell’alimento per animali o, in caso di esperimenti che esulano dall’ambito abituale, il personale, gli stru- menti, gli impianti richiesti, ecc.;
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b. rifiuta di assumere la responsabilità per i danni che questi esperimenti o que- ste investigazioni potrebbero occasionare senza colpa della Stazione federale di ricerche o di un terzo. 3 La Stazione federale di ricerche prende in considerazione d’ufficio i fatti general- mente noti concernenti l’alimento per animali.
Capitolo 3: Produzione di alimenti per animali
Art. 20 Aziende di fabbricazione tenute all’omologazione 1 Necessita di un’omologazione chiunque vuol fabbricare uno dei seguenti alimenti per animali: a. additivi per la profilassi della coccidiosi e dell’istomoniasi, carotenoidi e xantofille, vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, oligoele- menti, microorganismi, enzimi, antiossidanti, altri additivi con un tenore massimo o con altre limitazioni, prodotti proteici derivanti da microorgani- smi, aminoacidi e loro sali, nonché prodotti analoghi; b. premiscele con additivi secondo la lettera a o con prodotti proteici derivanti da microorganismi o aminoacidi e loro sali, nonché prodotti analoghi; c. alimenti composti per animali comprendenti premiscele secondo la lettera b, nonché carotenoidi e xantofille, microorganismi, enzimi, antiossidanti, altri additivi con un tenore massimo o con altre limitazioni, prodotti proteici, de- rivanti da microorganismi, aminoacidi e loro sali, nonché prodotti analoghi. 2 Necessita altresì di un’omologazione chiunque prepara miscele a cottimo, nonché gli esercenti di impianti mobili di miscelazione.
3 Chiunque vuole mettere in commercio in Svizzera additivi e premiscele non pro-
dotti in Svizzera deve presentare una conferma del produttore, secondo la quale, nel Paese di produzione, vengono poste alle aziende esigenze equivalenti a quelle elen- cate nel presente capitolo.
4 Il Dipartimento disciplina la procedura di omologazione.
Art. 21 Esigenze poste al produttore
1 L’omologazione è rilasciata a chiunque dispone di personale competente, nonché
di costruzioni e impianti che garantiscono una qualità soddisfacente a tutti i livelli della produzione. 2 Il Dipartimento stabilisce le esigenze specifiche cui devono soddisfare le aziende di produzione. 3 I produttori secondo l’articolo 20 capoverso 1 devono tenere una contabilità. Il Dipartimento emana le disposizioni dettagliate di esecuzione.
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Capitolo 4: Designazioni, caratterizzazione
Art. 22 Prescrizioni generali in materia di caratterizzazione 1 Nella caratterizzazione e sull’imballaggio di alimenti per animali non devono esse- re date indicazioni inesatte o incomplete o sottaciute particolarità del prodotto che possano ingannare l’acquirente circa la natura, il genere della composizione o l’utilizzabilità di un alimento per animali. 2 Su tutti gli imballaggi o le relative etichette, sul bollettino di consegna in caso di forniture sciolte o sulla fattura in caso di materie prime e di alimenti semplici per animali devono figurare almeno le seguenti indicazioni: a. la categoria dell’alimento per animali secondo l’articolo 4 capoverso 1; quest’indicazione non è necessaria in caso di additivi e di materie prime; b. il nome e l’indirizzo della ditta responsabile della messa in commercio; c. il genere e il tenore delle componenti e degli additivi; d. le prescrizioni sull’utilizzabilità dell’alimento per animali e le condizioni di utilizzazione, salvo per gli alimenti semplici per animali e le materie prime. 3 Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte almeno in una lin- gua ufficiale. 4 Il Dipartimento disciplina le indicazioni specifiche complementari per le singole categorie di alimenti per animali.
Art. 23 Dichiarazione relativa agli alimenti per animali geneticamente modificati 1 Le materie prime e alimenti semplici per animali, gli additivi e i coadiuvanti per l’insilamento e gli alimenti dietetici modificati geneticamente devono essere caratte- rizzati come tali se contengono più del 3% di organismi modificati geneticamente o se sono fabbricati con più del 3% di organismi geneticamente modificati. 2 Gli alimenti composti modificati geneticamente devono essere caratterizzati come tali se contengono più del 2% di organismi modificati geneticamente o se sono fab- bricati con più del 2% di organismi modificati geneticamente. 3 Se una materia prima di un alimento composto secondo il capoverso 1 sottostà alla dichiarazione, tale componente deve essere caratterizzata in modo corrispondente. 4 Per la caratterizzazione degli alimenti per animali modificati geneticamente deve essere utilizzata una delle seguenti indicazioni: a. «fabbricato con X modificato tramite l’ingegneria genetica»; o b. «fabbricato con X modificato geneticamente»; o c. «X (OMG)».
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Capitolo 5: Esecuzione
Art. 24 Competenze del Dipartimento 1 Il Dipartimento stabilisce gli scarti ammessi tra il tenore nutritivo dichiarato e il valore misurato (tolleranze).
2 Può emanare prescrizioni sul prelievo di campioni e le analisi.
3 Può fissare i tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali
Art. 25 Competenze dell’Ufficio federale 1 Salvo disposizioni contrarie, il Dipartimento esegue la presente ordinanza e le pre- scrizioni che ne derivano; in particolare autorizza gli alimenti per animali, controlla il rispetto dell’obbligo di notifica, la produzione e il commercio degli alimenti per animali. 2 L’Ufficio federale può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare.
3 Su domanda, l’indennità per i campioni è pagata al prezzo corrente. Non hanno di- ritto all’indennità le ditte o le persone che producono, fabbricano, importano, forni- scono in un nuovo imballaggio o trasformano professionalmente l’alimento per ani- mali controllato. 4 L’Ufficio è autorizzato ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione per prodotto o, nella misura in cui il comportamento di una ditta o di una persona lo giustifichi, più campioni a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in un nuovo imballaggio o trasforma gli alimenti per animali.
Art. 26 Collaborazione tra autorità 1 L’Ufficio può associare gli organi delle dogane alla sua attività di controllo.
2 L’Ufficio dirige o coordina la procedura di omologazione di alimenti per animali costituiti di o contenenti organismi modificati geneticamente con la partecipazione dell’UFAFP e dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Art. 27 Consultazione della Commissione speciale Nel settore degli additivi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d, segnatamente dei coccidiostatici, degli istomonostatici e dei probiotici, occorre sentire, come or- gano consultivo, la Commissione speciale competente dell’UICM: a. sulle questioni di principio concernenti le condizioni del rilascio e della re- voca dell’autorizzazione, nella misura in cui debba decidere l’Ufficio fede- rale; b. sulle questioni concernenti la delimitazione tra siffatti additivi e i medicinali per animali.
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Art. 28 Statistica della cifra d’affari Su domanda dell’Ufficio federale, le ditte e le persone che fabbricano o mettono in commercio alimenti per animali sono tenute a fornire informazioni sullo loro cifra d’affari.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 29 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza sugli alimenti per animali del 26 gennaio 19946 è abrogata.
Art. 30 Disposizione transitoria Gli alimenti per animali possono essere messi in commercio secondo il diritto previ- gente fino al 31 dicembre 1999.
Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.
26 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
6 RU 1994 708