AS 1999 18
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell'Università di Berna
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Berna
del 24 ottobre 1996
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 19 novembre 19801 sugli esami dei medici, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola il modulo speciale di formazione e di esame (modulo speciale) applicato all’insegnamento della medicina generale che sarà sperimentato, parallelamente al normale corso di studi, presso la Facoltà di medicina dell’Univer- sità di Berna (Facoltà).
Art. 2 Campo di applicazione 1 La presente ordinanza si applica agli studenti che partecipano volontariamente alla formazione secondo il modulo speciale, nel secondo e terzo anno di studi.
1 Gli altri studenti seguono il corso di studi normale.
Art. 3 Ammissione 1 Sono ammessi a seguire il piano di studi previsto dal modulo speciale gli studenti che: a. sono stati ammessi a frequentare gli studi in medicina dalla Facoltà; b. adempiono le condizioni di ammissione agli esami federali di medicina ai sensi dell’ordinanza generale del 19 novembre 19802 sugli esami federali per le pro- fessioni mediche (OPMed). 2 La Facoltà sceglie i candidati ammessi a seguire il piano di studi previsto dal mo- dulo speciale secondo i criteri di selezione che essa stessa avrà stabilito.
RS 811.112.241
18 1998-0116
Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 1999
Sezione 2: Articolazione degli studi ed esami
Art. 4 Comparabilità degli esami
1 Gli esami nell’ambito del modulo speciale corrispondono per numero e durata a
quelli del normale corso di studi in medicina (art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 2 dell’or- dinanza del 19 novembre 1980 sugli esami dei medici). Se la presente ordinanza non prevede disposizioni particolari al riguardo, la procedura d’esame è retta dal- l’ordinanza del 19 novembre 1980 sugli esami dei medici; nell’ambito del diritto previsto nelle ordinanze, la Facoltà può determinare la procedura d’esame per le singole materie. 2 Il contenuto e la forma dei singoli esami del modulo speciale e del corso di studi normale devono essere comparabili nel loro insieme. 3 La Facoltà può stabilire che gli esami siano interdisciplinari; l’importanza delle singole materie deve essere rispettata.
Art. 5 Primo esame propedeutico nel normale corso di studi 1 Il contenuto del primo esame propedeutico del normale corso di studi corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre 1980 sugli esami dei medici.
2 I contenuti dei quattro esami singoli possono però essere in parte combinati.
3 All’inizio dell’anno accademico la Facoltà comunica agli studenti e alla Giunta di- rettiva preposta agli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) la combinazione dei contenuti degli esami.
Art. 6 Primo esame propedeutico nel modulo speciale 1 Per essere ammessi al primo esame propedeutico, i candidati devono aver frequen- tato, oltre alle lezioni, gli altri insegnamenti previsti dalla Facoltà e un corso intro- duttivo sulla sanità pubblica in Svizzera. È necessario presentare un attestato che confermi di aver frequentato in modo adeguato gli esercizi e i seminari. 2 Il primo esame propedeutico consiste in quattro singole prove di teoria, interdisci- plinari, che vertono sulle materie fisica, fisiologia, chimica, biochimica, biologia umana, biologia molecolare e cellulare, genetica, citologia, istologia, embriologia, anatomia, ecologia e medicina psicosociale. 3 Ogni singola prova è valutata con un voto intero. L’intero esame è considerato non superato con due voti inferiori a 4. 4 La Facoltà comunica agli studenti e alla Giunta direttiva all’inizio dell’anno acca- demico come si ripartiscono le singole materie tra le quattro singole prove.
Art. 7 Secondo esame propedeutico
1 Sono ammessi al secondo esame propedeutico gli studenti che hanno superato il
primo esame propedeutico e assolto quattro settimane consecutive di corso pratico di cure sanitarie come prescritto dall’articolo 11 dell’ordinanza del 19 novembre 1980
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sugli esami dei medici. È necessario presentare un attestato che confermi di aver fre- quentato in modo adeguato gli insegnamenti prescritti. 2 Il secondo esame propedeutico comprende quattro singole prove interdisciplinari con una parte teorica ed una pratica. Le singole prove vertono sulle materie fisica, fisiologia, chimica, biochimica, biologia umana, biologia molecolare e cellulare, ge- netica, citologia, istologia, embriologia, anatomia, ecologia e medicina psicosociale. 3 La media tra il voto della parte teorica e il voto di quella pratica dà il voto della singola prova. L’esame è considerato non superato con due voti inferiori a 4. 4 All’inizio dell’anno accademico la Facoltà comunica agli studenti e alla Giunta di- rettiva come si ripartiscono le singole materie tra i singoli esami.
Sezione 3: Procedura d’esame
Art. 8 Ammissione agli esami 1 Sono ammessi agli esami gli studenti che hanno frequentato in modo adeguato gli insegnamenti dichiarati obbligatori per il pertinente anno accademico dalla Facoltà. 2 L’ammissione è indipendente dal risultato di eventuali verifiche di conoscenza in- termedie.
Art. 9 Modalità d’iscrizione 1 I termini d’iscrizione agli esami e le date d’esame corrispondono a quelli del nor- male corso di studi. L’iscrizione deve essere depositata entro i termini di scadenza presso il responsabile del corrispondente anno di studi. 2 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva l’elenco dei diplomandi del modulo spe- ciale.
Art. 10 Ripetizione di esami Il numero dei tentativi permessi per il superamento di esami paragonabili è quello stabilito dall’articolo 39 OPMed.
Art. 11 Esclusione definitiva Una bocciatura definitiva in esami paragonabili comporta l’esclusione definitiva dal- la partecipazione al modulo speciale e al normale corso di studi in medicina.
Art. 12 Cambiamento di tipo di corso 1 Gli studenti possono passare una sola volta dal modulo speciale al normale corso di studi o viceversa, se i posti a disposizione sono sufficienti.
2 Gli esami superati rimangono acquisiti.
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Art. 13 Esaminatori e valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti fra i docenti che hanno partecipato al modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami eseguiti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami teorici è presente un presidente locale o un suo rappresentante. Gli esami pratici sono sorvegliati da un presidente d’esame.
Art. 14 Comunicazione dei risultati degli esami 1 Il risultato di ogni esame è comunicato al candidato a mezzo di decisione formale.
2 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva e al presidente della Commissione d’esa- me di medicina di Berna i risultati degli esami.
Art. 15 Organo di sorveglianza
1 Gli esami previsti dal modulo speciale sono sottoposti alla sorveglianza della
Giunta direttiva. 2 I membri della Giunta direttiva e della Commissione d’esame di medicina di Berna hanno accesso in ogni momento agli esami del modulo speciale.
Art. 16 Diritto di ricorso 1 I candidati possono interporre ricorso entro 30 giorni presso la Giunta direttiva contro le decisioni concernenti l’ammissione agli esami o i risultati degli esami e contro altre decisioni fondate sulla presente ordinanza. Contro le decisioni della Giunta direttiva possono interporre ricorso presso il Dipartimento federale dell’in- terno (Dipartimento). 2 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa3.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 17 Verifica e rapporto 1 Il modulo speciale è sottoposto a continua verifica. La verifica è in particolare volta a stabilire se i metodi di insegnamento e le procedure d’esame oggetto di spe- rimentazione permettono di raggiungere gli obiettivi di apprendimento di cui all’ar- ticolo 1 dell’ordinanza del 19 novembre 1980 sugli esami dei medici in modo più efficace rispetto al normale corso di studi. 2 La Facoltà riferisce annualmente al Dipartimento, per il tramite della Giunta diret- tiva, sulle esperienze fatte con il modulo speciale.
3 RS 172.021
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Art. 18 Comunicazione di modifiche della presente ordinanza Ogni modifica della presente ordinanza deve essere comunicata agli studenti al più tardi all’inizio del pertinente anno di studi.
Art. 19 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1996 e resta valida fino al 1° novembre 2008, fatta salva l’entrata in vigore di una nuova ordinanza sugli esami dei medici. 2 Possono essere ammessi per l’ultima volta al modulo speciale gli studenti che ne avranno fatto domanda entro il 1° novembre 2006.
24 ottobre 1996 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss