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AS 1999 1803

Ordinanza sulle tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici

Ordinanza sulle tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici (OT-LSIT)

del 30 aprile 1999

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 7 della legge federale del 19 marzo 19761 sulla sicurezza delle in- stallazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per i controlli successivi effettuati nell’ambito della LSIT dall’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro e dalle istituzioni incaricate dell’esecuzione (organi esecutivi) nella misura in cui non si applica un altro ordinamento delle tasse.

Art. 2 Obbligo di pagare le tasse 1 Chi è all’origine di un controllo successivo dal quale emerge che un’installazione o

un apparecchio tecnico (IAT) non è conforme alle prescrizioni deve pagare una tas- sa. Le spese sono calcolate addizionalmente. 2 Se più persone sono tenute a pagare una tassa per lo stesso controllo successivo,

esse ne rispondono solidalmente.

Art. 3 Calcolo delle tasse

1 Se il controllo successivo effettuato per sondaggio comprova la non conformità

della IAT o l’insufficienza della dichiarazione o dell’attestazione di conformità, l’ammontare delle tasse percepite varia da 160 a 3000 franchi secondo il lavoro cau- sato.

2 Il controllo successivo di cui al capoverso 1 comprende:

a. l’esame formale inteso a stabilire se:

1. la dichiarazione di conformità (se richiesta) è in ordine, e

2. i documenti tecnici sono completi;

b. un controllo visivo e funzionale; c. un controllo supplementare per le IAT che non soddisfano un primocon- trollo successivo.

RS 172.048.191 1 RS 819.1

1999-4266 1803

Tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici RU 1999

3 I controlli successivi supplementari delle IAT che non soddisfano le prescrizioni e l’esame tecnico effettuato dall’organo accreditato sono considerati spese ai sensi dell’articolo 5 e sono fatturati in funzione del lavoro causato.

Art. 4 Supplemento di tassa Per i controlli successivi che devono essere effettuati con urgenza o fuori del nor- male orario di lavoro si può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tas- sa ordinaria.

Art. 5 Spese Sono considerate spese i costi supplementari legati ai controlli successivi, segnata- mente: a. i costi causati dall’assunzione di prove, da perizie scientifiche, da esami spe- ciali o dalla raccolta di documenti; b. i costi di trasmissione nel traffico internazionale, quali costi di porto, di te- lefono, di telegrafo, di telex e simili; c. le spese di viaggio e di trasporto; d. i costi per lavori che gli organi esecutivi hanno demandato a terzi.

Art. 6 Preventivo Nel caso di controlli successivi onerosi, la persona soggetta alla tassa va informata del presumibile importo delle tasse e delle spese.

Art. 7 Anticipo In casi debitamente motivati, gli organi esecutivi possono esigere il versamento di un anticipo adeguato dalla persona soggetta alla tassa.

Art. 8 Decisione circa le tasse, rimedi giuridici 1 Di norma, gli organi esecutivi decidono la tassa subito dopo aver effettuato il con-

trollo successivo. 2 Contro detta decisione si può fare opposizione entro 20 giorni all’organo esecutivo

che l’ha emanata. 3 La decisione sull’opposizione, presa dall’organo esecutivo, può essere impugnata

secondo le disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.

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Tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici RU 1999

Art. 9 Esigibilità

1 La tassa è esigibile:

a. con la notifica alla persona ci vi è soggetta; b. in caso di impugnazione, a partire dal momento in cui la decisione su oppo- sizione o su ricorso passa in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza.

Art. 10 Incasso Le tasse fino a un importo di 200 franchi possono essere riscosse in anticipo o con- tro rimborso.

Art. 11 Riduzione o condono della tassa Gli organi esecutivi possono ridurre o condonare la tassa quando la persona che vi è soggetta è nel bisogno o per altri gravi motivi.

Art. 12 Prescrizione 1 Il credito relativo alla tassa dovuta si prescrive dopo cinque anni dal momento

della scadenza. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo mediante il quale si fa

valere il credito nei confronti della persona soggetta alla tassa.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o luglio 1999.

30 aprile 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

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