AS 1999 1814
Ordinanza concernente il servizio civile della meteorologia aeronautica
Ordinanza concernente il servizio civile della meteorologia aeronautica
del 26 maggio 1999
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni, visto l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 dicembre 19951 concernente il servizio della sicurezza aerea; d’intesa con il Dipartimento federale dell‘interno, ordina:
Art. 1 Compiti 1 L’Istituto svizzero di meteorologia (ISM-MeteoSvizzera) garantisce il servizio ci- vile della meteorologia aeronautica all’intera regione d’informazione di volo (FIR) della Svizzera.
2 Il servizio civile della meteorologia aeronautica comprende:
a. il servizio delle previsioni meteorologiche; b. i servizi di consulenza e di osservazione meteorologica; c. la rete di osservazione meteorologica compreso il suo esercizio; d. l’offerta di informazioni meteorologiche nazionali e internazionali agli utenti autorizzati dell’intera FIR della Svizzera; e. la formazione del personale addetto al servizio meteorologico aeronautico.
3 ISM-MeteoSvizzera provvede attraverso un’organizzazione e una pianificazione
adeguate affinché i suoi servizi vengano offerti in modo sicuro, efficiente ed econo- mico. 4 Esso sottopone all’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) e a Swisscontrol un quadro dettagliato delle prestazioni del servizio meteorologico aeronautico. 5 Sotto la propria responsabilità, esso può delegare a terzi alcuni compiti relativi ai servizi menzionati nel capoverso 2. I compiti delegati devono essere annunciati al- l’Ufficio. 6 In casi particolari, l’Ufficio può delegare temporaneamente a ISM-MeteoSvizzera altri compiti attribuiti al servizio meteorologico aeronautico.
RS 748.132.13 1 RS 748.132.1
1814 1999-4355
Servizio civile della meteorologia aeronautica RU 1999
Art. 2 Cooperazione 1 L’Ufficio assiste ISM-MeteoSvizzera nell’applicazione delle istruzioni e delle di- rettive in materia di meteorologia aeronautica.
2 ISM-MeteoSvizzera e Swisscontrol sono consultati prima che siano emanate, mo-
dificate o abrogate prescrizioni di diritto aeronautico concernenti il servizio meteo- rologico aeronautico. Essi possono sottoporre all’Ufficio proposte o suggerimenti. 3 Di regola, compete all’Ufficio condurre i negoziati con le autorità aeronautiche o le organizzazioni aeronautiche internazionali. In singoli casi, esso può affidare que- sto compito a ISM-MeteoSvizzera.
Art. 3 Disposizioni finali 1 L’ordinanza del 4 novembre 19912 concernente il servizio civile della meteorolo- gia aeronautica è abrogata.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1999.
26 maggio1999 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni: Leuenberger
2 RU 1991 2505