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AS 1999 1816

Ordinanza concernente la scorta supplementare di cereali panificabili

Ordinanza concernente la scorta supplementare di cereali panificabili

Modifica del 14 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 10 novembre 19591 concernente la scorta supplementare di cereali panificabili è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2

1 La scorta supplementare prevista nell’articolo 3 capoverso 2 della

legge sui cereali2 è stabilita, in media, a 272 000 t di cereali panifica- bili (213 000 t grano tenero, 59 000 t grano duro).

2 Essa è immagazzinata come segue:

a. 185 100 t (152 500 t grano tenero, 32 600 t grano duro) dai mulini commerciali (art. 4); b. 86 900 t (60 5000 t grano tenero, 26 400 t grano duro) dai ne- gozianti di cereali (art. 5).

Art. 4 cpv. 3

3 Per stabilire la scorta supplementare, i singoli mulini commerciali

possono trasferire una quota dei quantitativi di lavorazione loro im- putabili a uno o più altri mulini commerciali. Una domanda firmata dagli interessati dev’essere presentata all’Ufficio federale dell’agricol- tura entro il 30 giugno. Il trasferimento rimane vincolante fino alla prossima determinazione della scorta supplementare.

Art. 5 cpv. 1bis 1bis Per stabilire la scorta supplementare, i singoli negozianti possono trasferire una quota dei quantitativi forniti secondo il capoverso 1 a uno o più altri negozianti. Una domanda firmata dagli interessati dev’essere presentata all’Ufficio federale dell’agricoltura entro il 30 giugno. Il trasferimento rimane vincolante fino alla prossima determi- nazione della scorta supplementare.