AS 1999 1816
Ordinanza concernente la scorta supplementare di cereali panificabili
Ordinanza concernente la scorta supplementare di cereali panificabili
Modifica del 14 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 10 novembre 19591 concernente la scorta supplementare di cereali panificabili è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 e 2
1 La scorta supplementare prevista nell’articolo 3 capoverso 2 della
legge sui cereali2 è stabilita, in media, a 272 000 t di cereali panifica- bili (213 000 t grano tenero, 59 000 t grano duro).
2 Essa è immagazzinata come segue:
a. 185 100 t (152 500 t grano tenero, 32 600 t grano duro) dai mulini commerciali (art. 4); b. 86 900 t (60 5000 t grano tenero, 26 400 t grano duro) dai ne- gozianti di cereali (art. 5).
Art. 4 cpv. 3
3 Per stabilire la scorta supplementare, i singoli mulini commerciali
possono trasferire una quota dei quantitativi di lavorazione loro im- putabili a uno o più altri mulini commerciali. Una domanda firmata dagli interessati dev’essere presentata all’Ufficio federale dell’agricol- tura entro il 30 giugno. Il trasferimento rimane vincolante fino alla prossima determinazione della scorta supplementare.
Art. 5 cpv. 1bis 1bis Per stabilire la scorta supplementare, i singoli negozianti possono trasferire una quota dei quantitativi forniti secondo il capoverso 1 a uno o più altri negozianti. Una domanda firmata dagli interessati dev’essere presentata all’Ufficio federale dell’agricoltura entro il 30 giugno. Il trasferimento rimane vincolante fino alla prossima determi- nazione della scorta supplementare.