AS 1999 1837
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
del 26 gennaio 1998
La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l’articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza determina le condizioni, la procedura e le autorità compe- tenti per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Losanna (PFL). 2 I compiti del vicepresidente e direttore della formazione possono essere delegati a un delegato al dottorato, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 16 e 18.
Art. 2 Dottorati
1 Il PFL conferisce dottorati:
a. che attestano che i loro titolari hanno fornito un lavoro personale e originale, e che sono pertanto idonei a dedicarsi a lavori di ricerca scientifica di alto li- vello (dottorato ordinario); b. che onorano persone (dottorato onorario).
2 Il PFL pubblica i nomi delle persone a cui conferisce il titolo di dottore.
Art. 3 Titoli di dottore
1 Il PFL conferisce i seguenti titoli di dottore:
a. dottore in scienze (dr. sc.); b. dottore in scienze tecniche (dr. sc. tecn.).
2 Il titolo di dottore è conferito esclusivamente dal PFL.
3 I dottori onorari ricevono uno dei titoli menzionati nel capoverso 1; è aggiunta la menzione «honoris causa» (h.c.).
RS 414.110.422.2 1 RS 414.110
1999-4202 1837
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Sezione 2: Iscrizione al dottorato e ammissione alla preparazione della tesi
Art. 4 Condizioni preliminari per l’iscrizione
1 Possono chiedere l’iscrizione come candidato al dottorato:
a. i titolari di un diploma conferito da un PF; b. i titolari di un diploma di fine studi in scienze fisiche o naturali conferito da un istituto accademico svizzero che permetta di effettuare una tesi di dotto- rato al proprio interno senza previo esame; c. i titolari di un diploma universitario di livello corrispondente a un diploma PFL; d. i titolari di un altro diploma universitario riconosciuto dal PFL. 2 Il candidato propone un direttore di tesi che ha dato il proprio consenso, con riser- va di approvazione del piano di ricerca.
Art. 5 Procedura d’iscrizione 1 Il richiedente presenta per scritto una domanda d’iscrizione presso la Direzione degli affari accademici. 2 Il capo del dipartimento interessato esamina l’incartamento e propone al direttore degli affari accademici di accettare o di respingere la domanda d’iscrizione con o senza esame. Per le persone menzionate nell’articolo 4 capoverso 1 lettera b, propo- ne un esame di ammissione preliminare all’allestimento del piano di ricerca o la di- spensa dall’esame. 3 Allorché la domanda è stata accettata, il richiedente è iscritto quale candidato.
Art. 6 Esame di ammissione 1 Le persone menzionate nell’articolo 4 lettera d devono provare, mediante un esame di ammissione, che le loro conoscenze corrispondono a quelle di un diploma PF. 2 Su proposta del capo del dipartimento interessato, il direttore degli affari accade- mici determina, in ogni singolo caso, il programma d’esame e designa gli esaminato- ri. Può dispensare candidati particolarmente qualificati dall’intero esame o da parte di esso. 3 Il direttore degli affari accademici fissa, in ogni singolo caso, il termine entro il quale il candidato deve presentarsi all’esame. Tale termine non può eccedere un an- no dalla data d’iscrizione. 4 Sulla base del rapporto degli esaminatori, il direttore degli affari accademici decide sul risultato dell’esame e lo comunica al candidato. 5 L’esame di ammissione può essere ripetuto una sola volta, entro il termine di sei mesi.
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Art. 7 Piano di ricerca 1 D’intesa con il suo futuro direttore di tesi, il candidato allestisce un piano di ricer- ca che precisa il contenuto della tesi e il calendario dei lavori che si propone di ef- fettuare. 2 Il candidato allestisce un piano di ricerca nei sei mesi successivi all’iscrizione. Per i candidati tenuti a superare un esame di ammissione, il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui hanno superato l’esame. 3 Il direttore di tesi deve approvare il piano di ricerca e accettare di seguire il candi- dato. 4 Il candidato redige il piano di ricerca in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese.
Art. 8 Ammissione alla preparazione della tesi
1 È ammesso a preparare una tesi il candidato che:
a. ha superato l’esame di ammissione, nel caso in cui gli sia stato richiesto; e b. ha allestito un piano di ricerca approvato dal direttore di tesi. 2 Il direttore degli affari accademici decide sull’ammissione alla preparazione della tesi e ne dà comunicazione al candidato.
Sezione 3: Tesi di dottorato
Art. 9 Soggetto della tesi 1 Il soggetto della tesi è tratto da una disciplina scientifica oggetto d’insegnamento o di ricerca nel PFL. 2 Esso deve, di regola, permettere che la tesi sia realizzata nel termine di tre anni dall’ammissione alla preparazione della stessa.
Art. 10 Direzione della tesi 1 I lavori sono seguiti e diretti da un direttore di tesi. Di regola, questi è un professo- re ordinario o straordinario, o un maître d’enseignement et de recherce (MER) del PFL. Il vicepresidente e direttore della formazione può autorizzare deroghe (segna- tamente per i professori assistenti, i liberi docenti, i collaboratori scientifici senior). 2 Il vicepresidente e direttore della formazione può autorizzare in via eccezionale che un lavoro di tesi sia seguito da due direttori di tesi, uno dei quali esterno al PFL. 3 Il candidato presenta ogni anno un rapporto sull’avanzamento dei lavori al diretto- re di tesi. Questi dà immediatamente il suo parere per scritto e fa rapporto al capo del dipartimento interessato. 4 Il direttore di tesi può imporre al candidato di seguire determinati corsi appropriati.
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Art. 11 Realizzazione della tesi 1 La tesi deve essere realizzata al PFL o in un istituto di ricerca nel settore dei PF.
2 Il capo del dipartimento può autorizzare la realizzazione del lavoro fuori del setto- re dei PF, a condizione che il candidato dia il proprio consenso e che il direttore di tesi abbia libero accesso alle installazioni utilizzate.
Art. 12 Divergenze e supplenza durante la realizzazione della tesi 1 Il capo del dipartimento si sforza di appianare i disaccordi profondi che potrebbero opporre il candidato al direttore di tesi. Il vicepresidente e direttore della formazione decide nel caso in cui non possa essere raggiunto un accordo. 2 Il capo del dipartimento provvede per quanto possibile che il candidato possa con- tinuare la tesi nel caso in cui il direttore di tesi si trovi nell’incapacità di adempiere la propria funzione.
Art. 13 Lingua della tesi 1 Il candidato redige la tesi in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese.
2 Il direttore degli affari accademici può, su domanda scritta motivata, autorizzare il candidato a redigere la tesi in un’altra lingua.
3 Il riassunto deve essere redatto in una delle lingue ufficiali e in inglese.
Sezione 4: Conferimento del dottorato
Art. 14 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice designata dal vicepresidente e direttore della forma- zione comprende: a. il capo del dipartimento, che funge da presidente, o il suo supplente; b. il direttore di tesi; c. almeno un relatore interno e, di regola, due relatori non appartenenti al PFL.
Art. 15 Valutazione della tesi ed esame orale 1 Il direttore di tesi e i relatori redigono ciascuno un rapporto in cui esprimono il proprio parere sulla tesi.
2 La Commissione esaminatrice sottopone successivamente il candidato a un esame
orale vertente sull’intera materia in cui rientra il soggetto della tesi.
3 La Commissione esaminatrice valuta la tesi di dottorato e l’esame orale con la
menzione «superato» o «superato con riserva» o «non superato». 4 La menzione «superato con riserva» significa che sono necessari importanti lavori supplementari concernenti tanto il contenuto quanto la forma, la cui esecuzione non
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implichi un periodo superiore ai quattro mesi. Il dipartimento decide se accettare3 le condizioni indicate dalla Commissione esaminatrice.
Art. 16 Conseguimento del titolo di dottore 1 Sulla base della proposta della Commissione esaminatrice, il vicepresidente e di- rettore della formazione decide di rilasciare o di non rilasciare il diploma di dottore. 2 Il candidato che ha superato l’esame orale è chiamato a presentare la tesi in una pubblica discussione. 3 La pubblica discussione deve aver luogo al più tardi sei mesi dopo l’esame orale.
4 Il candidato ottiene il titolo di dottore soltanto dopo che sia stata presa la decisione di conferirgli il diploma, abbia consegnato al PFL la copia originale della tesi conte- nente le eventuali proposte della Commissione esaminatrice e abbia avuto luogo la pubblica discussione.
Art. 17 Ripetizione Se l’esame orale ha avuto esito negativo, il candidato può ripetere l’esame orale, ri- maneggiare la tesi o presentarne una nuova entro il termine fissato dal vicepresi- dente e direttore della formazione su proposta della Commissione esaminatrice.
Art. 18 Diploma
1 Il diploma di dottore menziona:
a. il nome del diplomato; b. il titolo accademico conferito; c. le firme del vicepresidente e direttore della formazione e del direttore di tesi; d. la data della pubblica discussione; e. il sigillo del PFL.
2 Il diploma è conferito a nome del PFL.
Art. 19 Pubblicazione La tesi può essere pubblicata integralmente solo dopo essere stata approvata dalla Commissione esaminatrice.
Art. 20 Tassa Il candidato al dottorato ordinario è tenuto a pagare la tassa prevista nell’ordinanza del 31 maggio 19952 sulle tasse nel settore dei PF. La tassa della procedura d’am- missione è inclusa in tale ammontare.
2 RS 414.131.7
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Sezione 5: Diritti di autore e invenzione
Art. 21 Diritti d’autore connessi alla tesi 1 Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sul diritto di autore. Fatto salvo il capoverso 2, è titolare di tutti i diritti derivanti dal diritto di autore. 2 Per dar conoscenza ad altri dei risultati delle ricerche contenuti nella tesi, il PFL è autorizzato a consegnare riassunti (art. 13 cpv. 3) o copie della tesi a istituti d’insegnamento, a istituti scientifici e a biblioteche o ad altre amministrazioni pub- bliche.
Art. 22 Invenzioni Qualora il candidato sia al servizio di un PF o di un istituto di ricerca nel settore dei PF, i suoi diritti in materia d’invenzione nel quadro della tesi sono regolati dalle di- sposizioni sul rapporto di servizio.
Sezione 6: Dottorato onorario
Art. 23 Il Collegio dei docenti conferisce il dottorato onorario su proposta del Collegio dei capi dipartimento.
Sezione 7: Entrata in vigore
Art. 24 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.
26 gennaio 1998 A nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il vicepresidente e direttore della formazione, D. de Werra Il direttore degli affari accademici, M. Jaccard
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