Lexipedia

AS 1999 1851

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 31 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 21ter Diritto agli assegni per assistenza I provvedimenti di integrazione o di accertamento di durata superiore ai tre mesi ci- vili danno diritto a assegni per assistenza.

Art. 21quater Obbligo di mantenimento o di assistenza Un obbligo di mantenimento o di assistenza ai sensi dell’articolo 23quinquies capover- so 1 LAI è riconosciuto sempre che sia stato adempiuto regolarmente dall’assicurato già prima del provvedimento di integrazione o di accertamento o, qualora sorga sol- tanto durante il provvedimento, sia prevedibilmente adempiuto con regolarità dall’assicurato.

Art. 21quinquies Prestazioni di mantenimento o di assistenza

1 Per prestazioni di mantenimento e di assistenza si intendono:

a. le prestazioni in denaro o in natura che l’assicurato fornisce per il manteni- mento delle persone di cui all’articolo 23quinquies capoverso 1 LAI; b. il controvalore del lavoro non remunerato che l’assicurato fornisce in favore di dette persone. 2 Se l’assicurato vive in comunione domestica con persone da lui mantenute o assi- stite e mette loro a disposizione tutto o una parte del suo reddito, le sue prestazioni devono essere valutate al massimo all’80 per cento del suo reddito intero; da questa somma dev’essere dedotto il valore del suo reddito in natura determinato in base alle disposizioni dell’OAVS. Se il coniuge o i figli dell’assicurato vivono anch’essi nella comunione domestica, l’importo delle deduzioni dev’essere aumentato in maniera corrispondente. La cassa di compensazione può ridurre l’importo delle deduzioni se l’assicurato e le persone da lui mantenute o assistite vivono in condizioni molto mo- deste.

1 RS 831.201

1999-4344 1851

Assicurazione per l’invalidità RU 1999

3 Il controvalore del lavoro non remunerato dev’essere stimato dalla cassa di com- pensazione, ma non deve superare i 1270 franchi al mese o, se il lavoro è fornito in favore di persone anziane, malate o inferme, i 1530 franchi al mese.

Art. 21sexies Persone bisognose di assistenza

1 Sono considerate bisognose di assistenza:

a. le persone alle quali l’assicurato deve versare, sulla scorta di una sentenza giudiziaria, di una decisione amministrativa o di un impegno scritto preso nei confronti dell’autorità competente, una pensione alimentare o contributi di assistenza ai sensi degli articoli 152 o 328 e 329 del Codice civile2; b. le altre persone mantenute o assistite dall’assicurato e il cui reddito mensile non supera i 2540 franchi o, se esse vivono insieme all’assicurato o convi- vono tra di loro, non supera i seguenti importi: fr.

1. prima persona 2120

2. seconda persona 1480

3. ognuna delle ulteriori persone 850

2 Per l’applicazione del capoverso 1 lettera b, i redditi e i limiti di reddito di più per- sone mantenute o assistite, che vivono insieme, vengono addizionati. I redditi e i li- miti di reddito delle persone il cui obbligo di mantenimento o di assistenza è poziore a quello dell’assicurato vi vengono aggiunti; l’obbligo di mantenimento è poziore all’obbligo di assistenza e l’obbligo legale di assistenza è poziore all’obbligo mo- rale.

3 Le persone dalle quali si può ragionevolmente pretendere che assumano intera-

mente il loro mantenimento per mezzo del loro patrimonio non sono considerate bi- sognose di assistenza.

Art. 21septies Reddito computabile 1 Per reddito ai sensi dell’articolo 21sexies capoverso 1 lettera b si intende l’intero reddito netto risultante dal lavoro e dal patrimonio nonché dalle rendite e dalle pen- sioni conformemente all’ultima tassazione dell’imposta federale diretta o a una cor- rispondente tassazione fiscale cantonale, senza tener conto delle deduzioni sociali. Dal reddito computabile sono dedotte le spese comprovate risultanti dalla malattia o dall’infermità delle persone mantenute o assistite. 2 In mancanza di una tassazione fiscale o se l’assicurato fa valere che la persona mantenuta o assistita consegue un reddito diverso durante il provvedimento di inte- grazione o di accertamento, spetta alla cassa di compensazione fissare il reddito de- terminante. Gli articoli 11 a 18 dell’ordinanza del 15 gennaio 19713 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC- AVS/AI) si applicano per analogia.

2 RS 210 3 RS 831.301

1852

Assicurazione per l’invalidità RU 1999

Art. 21octies Riduzione degli assegni per assistenza Gli assegni per assistenza sono ridotti se: a. superano la prestazione di mantenimento o di assistenza dell’assicurato, cal- colata conformemente all’articolo 21quinquies e convertita in un importo gior- naliero; b. nei casi previsti dall’articolo 21sexies capoverso 1 lettera b superano, addizio- nati al reddito delle persone mantenute o assistite, i limiti di reddito.

Art. 81bis Conteggio dei contributi Gli articoli 21a e 21b OIPG si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell’AVS e all’iscrizione di queste in- dennità nel conto individuale dell’assicurato. L’articolo 21a capoversi 1 e 2 OIPG è parimenti applicabile per analogia ai centri d’integrazione cui è affidato il paga- mento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

31 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1454

1853