AS 1999 1854
Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno
Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)
Modifica del 31 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 dicembre 19591 sulle indennità per perdita di guadagno è modi- ficata come segue:
Titolo prima dell’art. 1 I. Diritto all’indennità e rispettivo calcolo
Art. 1 Aventi diritto
1 Hanno diritto all’indennità:
a. le persone prestanti servizio nell’esercito svizzero o nella Croce Rossa; b. le persone prestanti servizio civile; c. le persone prestanti servizio nella protezione civile; d. i partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport; e. i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori; è considerato come persona esercitante un’attività lucrativa chi nel corso dei dodici mesi che precedono l’entrata in servizio ha esercitato un’attività lucrativa durante almeno quattro settimane. 2 Sono equiparati alle persone esercitanti un’attività lucrativa i disoccupati e le per- sone i quali rendono plausibile che durante il periodo di servizio avrebbero potuto assumere una occupazione lucrativa di lunga durata se non fossero stati chiamati in servizio. Si considera che essi avrebbero assunto un’occupazione lucrativa nel caso in cui abbiano portato a termine la loro formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o durante il medesimo. 3 Le persone che non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 1 non sono conside- rate come esercitanti un’attività lucrativa.
1 RS 834.11
1999-4342 1854
Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno RU 1999
Art. 2 Indennità per salariati in generale 1 L’indennità per salariati è stabilita sulla base del salario determinate ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti2 (LAVS), ossia l’ultimo salario percepito prima dell’entrata in servizio e convertito in somma gior- naliera. Per tale conversione non sono tenuti in considerazione i giorni in cui il sala- riato non ha percepito un salario o lo ha percepito solo in parte a causa di: a. malattia; b. infortunio; c. disoccupazione; d. servizio ai sensi dell’articolo 1 LIPG; e. altri motivi indipendenti dalla sua volontà. 2 L’indennità per i salariati i quali rendono plausibile che durante il servizio avreb- bero potuto assumere una occupazione lucrativa dipendente di lunga durata oppure percepire un salario notevolmente superiore se non fossero stati chiamati in servizio è calcolata sul salario che essi avrebbero potuto percepire. Se hanno portato a termi- ne la loro formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o durante il medesimo, l’indennità è calcolata in base al salario iniziale consuetamente applicato nella loro regione e nella rispettiva professione. 3 L’indennità per membri di famiglia che collaborano in un’azienda agricola e non percepiscono un salario in contanti, che prestano servizio anteriormente al 1° gen- naio dell’anno successivo a quello in cui hanno compiuto il 20° anno di età, è cal- colata sulla base del salario globale di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del 31 otto- bre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).
4 L’ammontare totale dell’indennità per perdita di guadagno di persone che fino
all’entrata in servizio hanno percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde al- meno all’indennità giornaliera percepita fino a quel momento.
Art. 3 Indennità per salariati con reddito regolare
1 Sono considerate come salariati con reddito regolare le persone che:
a. hanno un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce forti oscillazioni; b. hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazio- ne, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà. 2 Un rapporto di lavoro è durevole quando non è limitato o è stato stipulato per al- meno un anno. 3 Il salario medio percepito prima dell’entrata in servizio è calcolato nel modo se- guente:
2 RS 831.10 3 RS 831.101
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a. per i salariati retribuiti a ora, l’ultimo salario orario percepito prima dell’entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro pre- state durante la settimana di lavoro normale che precede l’entrata in servizio e in seguito diviso per sette; b. per i salariati retribuiti mensilmente, il salario mensile percepito durante l’ultimo mese civile che precede l’entrata in servizio è diviso per 30; c. per tutti i salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ul- time quattro settimane che precedono l’entrata in servizio è diviso per 28. 4 Se il salario medio percepito prima dell’entrata in servizio non può essere calcolato in base al capoverso 3 poiché il salariato ha lasciato il posto di lavoro poco prima dell’entrata in servizio, fa stato il salario convenuto dalle parti. 5 Gli elementi del salario che sono pagati regolarmente ma solo una volta l’anno o a intervalli di più mesi, come provvigioni e gratificazioni, sono convertiti in una somma giornaliera e aggiunti al reddito determinato in base al capoverso 3.
Art. 4 Indennità per salariati con reddito irregolare 1 Se il salariato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell’articolo 3, il salario medio percepito prima dell’entrata in servizio è calcolato sulla base di un reddito percepito sull’arco di tre mesi e convertito in somma giornaliera. 2 Se anche in questo modo non è possibile calcolare un adeguato salario medio, si tiene conto del reddito percepito durante un periodo più lungo.
Art. 5 titolo e cpv. 1, 3 e 4 Concerne solo il testo francese 1 Il calcolo delle indennità per indipendenti si basa sul reddito determinante per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in somma giorna- liera. Se in seguito, per l’anno di servizio, è deciso un altro contributo, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità.
3 Per una persona indipendente che non è tenuta a pagare i contributi conforme-
mente alla LAVS, l’indennità è calcolata sulla base del reddito conseguito durante l’anno precedente l’entrata in servizio.
4 L’ammontare totale dell’indennità per perdita di guadagno di persone che fino
all’entrata in servizio hanno percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde al- meno all’indennità giornaliera percepita fino a quel momento.
Art. 6 Indennità per persone contemporaneamente salariate e indipendenti Il reddito medio conseguito prima dell’entrata in servizio da persone che sono nel contempo salariate e indipendenti è calcolato sommando i redditi da attività dipen- dente e indipendente determinati in base agli articoli 2-5 e convertiti in somme gior- naliere.
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Art. 6a Indennità per persone che non esercitano attività lucrativa Le persone che non esercitano attività lucrativa hanno diritto ad un’indennità mini- ma conformemente all’articolo 10 o 11 LIPG. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 4.
Art. 7a Abrogato
Titolo prima dell’art. 8 II. Assegni per spese di custodia
Art. 8 Spese supplementari per accudire i figli 1 Le spese supplementari per accudire i figli sono i costi che una persona deve af- frontare nel caso in cui, durante il servizio, non può assolvere da sola i compiti di custodia dei figli che prima dell’entrata in servizio si assumeva in modo regolare e durevole.
2 Sono rimborsati in particolare:
a. spese per pasti consumati fuori casa; b. spese di viaggio e di alloggio per figli accolti da terzi; c. retribuzioni per aiuti famigliari o domestici; d. retribuzioni per asili nido e doposcuola; e. spese di viaggio di terzi, che per accudire i figli della persona prestante ser- vizio si recano al suo domicilio.
Art. 9 Ammontare degli assegni 1 Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il 27 per cento dell’indennità totale massima, corrispondente al numero dei giorni di servizio.
2 Spese inferiori ai 20 franchi non sono rimborsate.
Art. 10-12 Abrogati
Art. 13 cpv. 1 e 3 1 Sono considerati servizi d’istruzione di durata più lunga conformemente all’arti- colo 10 LIPG:
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a. tutti i servizi in scuole e corsi; b. i servizi speciali che servono unicamente all’istruzione supplementare per un grado o una funzione superiori e che, di per sé o nell’ambito di un periodo di istruzione congiunto, durano almeno 18 giorni.
3 Abrogato
Art. 14 Formulari
1 Il diritto è esercitato su:
a. l’indennità di base, gli assegni per figli e gli assegni per l’azienda presentan- do l’apposito questionario al datore di lavoro oppure alla cassa di compen- sazione competente di cui all’articolo 19; b. l’assegno per spese di cura presentando l’apposito formulario, completo della documentazione necessaria, direttamente alla cassa di compensazione competente. 2 Se non è possibile iscrivere nel questionario tutte le indicazioni necessarie per l’accertamento del diritto all’indennità o per il rispettivo calcolo, occorre compilare un foglio completivo. Per quanto possibile, la persona prestante servizio deve con- segnarlo al datore di lavoro o alla cassa di compensazione prima dell’entrata in ser- vizio. 3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali distribuisce il questionario, il formu- lario per l’accertamento del diritto agli assegni per spese di custodia e il foglio com- pletivo ai seguenti uffici: a. gli stati maggiori o le unità in cui è registrata la persona prestante servizio; b. gli uffici della protezione civile incaricati di convocare; c. l’organo federale incaricato dell’esecuzione del servizio civile e i rispettivi incaricati. 4 Il formulario per l’accertamento del diritto degli assegni per spese di custodia e il foglio completivo possono essere ritirati anche presso il datore di lavoro o la cassa di compensazione.
Art. 15 cpv. 1 e 2 1 I contabili dello stato maggiore, delle unità e degli uffici della protezione civile in- caricati di convocare attestano sul questionario il numero di giorni di servizio o i giorni interi rimborsati. 2 Il questionario è consegnato alla fine del servizio. Se il servizio dura più di 30 giorni, un primo questionario è consegnato dopo dieci giorni di servizio e in seguito alla fine di ogni mese civile. Se la persona prestante servizio o i suoi congiunti han- no bisogno di beneficiare dell’indennità a intervalli più brevi, i questionari devono esserle consegnati, durante tutto il servizio, circa ogni dieci giorni. Ogni giorno di servizio può essere attestato una volta sola.
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Art. 15a Disciplinamento speciale concernente i corsi per monitori Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina l’accertamento di indennità per perdita di guadagno a favore di parteci- panti a corsi di cui all’articolo 1 capoverso 3 LIPG.
Art. 15b Compilazione e trasmissione dei formulari La persona prestante servizio compila il questionario o il formulario per l’esercizio del diritto agli assegni per spese di custodia. Trasmette senza indugio il questionario al suo datore di lavoro (art. 16) o alla cassa di compensazione competente (art. 19). Il formulario per l’esercizio del diritto agli assegni per spese di custodia deve essere trasmesso alla cassa di compensazione competente.
Art. 16 Dichiarazione di salario da parte del datore di lavoro Per una persona prestante servizio indennizzata quale salariata, il datore di lavoro deve dichiarare sul questionario il salario determinante per il calcolo dell’indennità e la durata dell’impiego.
Art. 17 Abrogato
Art. 18 cpv. 1 1 I congiunti e il datore di lavoro della persona prestante servizio, legittimati ad agire conformemente all’articolo 17 capoverso 1 LIPG, esercitano il diritto all’indennità presso la cassa di compensazione competente; se necessario, si procurano diretta- mente la dichiarazione concernente i giorni di servizio e la dichiarazione di salario. Gli articoli 14 - 16 si applicano per analogia.
Art. 19 Cassa di compensazione competente 1 Di fronte alla cassa di compensazione che ha riscosso, in base alla LAVS, i contri- buti sul reddito determinante per il calcolo dell’indennità, gli indipendenti esercita- no il loro diritto direttamente, mentre i salariati attraverso il datore di lavoro. Se più casse di compensazione sono competenti, la persona prestante servizio sceglie la cassa che deve determinare e versare le indennità. 2 Se la persona prestante servizio non è tenuta a pagare i contributi, esercita il suo diritto presso la cassa di compensazione del suo Cantone di domicilio. 3 Se la persona prestante servizio è domiciliata all’estero e non è assicurata obbli- gatoriamente in base alla LAVS, esercita il suo diritto presso la Cassa svizzera di compensazione. 4 Se la persona prestante servizio ha percepito immediatamente prima dell’entrata in servizio un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità, esercita il suo diritto presso la cassa di compensazione che ha versato l’indennità giornaliera.
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Art. 20 cpv. 1, 1bis, 1ter, 2 e 3 1 La cassa di compensazione determina da sola gli assegni per spese di custodia e gli assegni per l’azienda di cui beneficia un membro di famiglia che collabora in un’azienda agricola. Determina da sola le altre indennità quando prima dell’entrata in servizio la persona prestante servizio: a. ha lavorato presso più di un datore di lavoro; b. ha avuto un rapporto di lavoro a più livelli; c. è stata nel contempo salariata e indipendente. 1bis La cassa di compensazione stabilisce da sola le indennità anche quando motivi particolari lo giustificano. 1ter Gli assegni per l’azienda per membri di famiglia che collaborano in un’azienda agricola fanno oggetto di una decisione scritta. 2 Il datore di lavoro incaricato di determinare l’indennità deve verificare, nella misu- ra del possibile, l’esattezza delle indicazioni della persona prestante servizio. 3 La cassa di compensazione è tenuta a fornire alla persona prestante servizio che lo richiede informazioni sul calcolo delle indennità. Lo stesso vale per il datore di lavo- ro nel caso in cui egli abbia determinato l’indennità.
Art. 21 Versamento dell’indennità 1 Una volta ricevuto il questionario, il datore di lavoro o la cassa di compensazione versa senza indugio il rispettivo importo o lo compensa in base agli articoli 19 capover- so 2 lettera c LIPG o 20 capoverso 2 LAVS. Una volta ricevuto il formulario di accer- tamento, la cassa di compensazione versa senza indugio gli assegni per spese di custo- dia. 2 L’articolo 19 capoverso 2 lettera c LIPG è applicabile anche quando il servizio ca- de completamente o in parte durante il tempo libero del salariato. 3 Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta possono essere versate in contanti. 4 I giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio della posta o le di- stinte del conto bancario valgono come ricevute.
Art. 21a titolo e cpv. 1 primo periodo, 3 e 4 Concerne solo il testo tedesco 1 Se il datore di lavoro versa l’indennità alla persona prestante servizio o la compen- sa nel salario, deve includerla nel conteggio per la sua cassa di compensazione, co- me se fosse un elemento del salario determinante secondo l’AVS. ... 3 La cassa di compensazione, eccezion fatta per gli assegni per spese di cura che essa versa direttamente al salariato o a un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i contributi, deduce i contributi che il salariato deve all’AVS, all’assicurazione inva
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lidità, all’ordinamento dell’IPG e all’assicurazione contro la disoccupazione. Essa iscrive l’importo dell’indennità nel conto individuale della persona assicurata come reddito proveniente da un’attività lucrativa.
4 Abrogato
Art. 21b cpv. 1 e 2
1 La cassa di compensazione deduce dalle indennità che versa a persone indipen-
denti o che non esercitano un’attività lucrativa, eccettuati gli assegni per spese di cu- stodia, i contributi all’AVS, all’assicurazione invalidità e all’ordinamento dell’IPG al tasso valevole per i salariati. Essa iscrive l’importo dell’indennità nel conto indi- viduale della persona assicurata come reddito proveniente da un’attività lucrativa.
2 Abrogato
Art. 21c e 22 cpv. 5 Abrogati
Art. 23 Restituzione delle indennità indebitamente riscosse
1 Le indennità indebitamente riscosse devono essere restituite:
a. dalla persona prestante servizio, quando sono state pagate nelle sue mani o sono state pagate ai suoi congiunti su suo ordine o in sua vece; b. dalle persone assistite nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 lettera b LIPG; c. dal datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 lettera c LIPG. 2 Se la persone tenuta alla restituzione contesta l’ordine di restituzione o ne chiede il condono, sono applicabili per analogia gli articoli 78 e 79 OAVS. In derogazione dall’articolo 79 capoverso 1quater OAVS il condono in caso di buona fede è accor- dato quando l’importo da restituire non supera il 50 per cento dell’indennità totale massima come prevista dall’articolo 16a LIPG. Per la restituzione di rendite irrecu- perabili è applicabile l’articolo 79bis OAVS.
II Disposizione transitoria Le disposizioni della 6a revisione dell’IPG, che entrano in vigore il 1° luglio 1999, sono valide per tutti i servizi prestati a partire da quel momento. Per prestazioni ini- ziate prima di tale data, le disposizioni della 6a revisione dell’IPG fanno stato anche per il periodo di conteggio ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2, sempreché esse ab- biano avuto inizio prima del 1° luglio 1999 e siano portate a termine dopo tale data.
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III 1 La presente modifica entra in vigore, eccezion fatta per il capoverso 2, il 1° luglio 1999. 2 Gli articoli 7a - 12, 14, 15b, 17, 18 capoverso 1, 20 capoverso 1, 21 capoverso 1, 21a capoverso 3 e 21b capoverso 1 entrano in vigore il 1° gennaio del 2000.
31 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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