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AS 1999 1875

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori)

del 23 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 19761 sulla sicu- rezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT); vista la legge federale del 24 giugno 19022 concernente gli impianti elettrici a cor- rente forte e a corrente debole (LIE); vista la legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato 11.

2 Sono esclusi dal campo d’applicazione della presente ordinanza:

a. gli impianti a fune, comprese le funicolari; b. gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per man- tenere l’ordine; c. gli ascensori al servizio di pozzi miniera; d. gli elevatori di scenotecnica; e. gli ascensori installati in mezzi di trasporto; f. gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro; g. i treni a cremagliera; h. gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose.

RS 819.13

1999-4410 1875

Ordinanza sugli ascensori RU 1999

3 Per le esigenze relative agli impianti elettrici, alla loro installazione e al loro con- trollo fanno stato le prescrizioni dell’ordinanza del 6 settembre 19894 sugli impianti a bassa tensione.

Art. 2 Definizioni

1 Nella presente ordinanza si intende per:

a. ascensore: un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è supe- riore a 15°, destinata al trasporto:

1. di persone,

2. di persone e cose,

3. soltanto di cose nella misura in cui l’ascensore può parimenti essere

comandato da una persona situata all’interno della cabina; b. installatore dell’ascensore: la persona fisica o giuridica che si assume la re- sponsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e del- la commercializzazione dell’ascensore e redige la dichiarazione di confor- mità; c. componenti di sicurezza: quelli elencati nell’allegato 11; d. fabbricante dei componenti di sicurezza: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione dei com- ponenti di sicurezza e redige la dichiarazione di conformità; e. ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tec- nica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri og- gettivi e che utilizzi componenti di sicurezza identici. 2 Sono considerati ascensori anche quelli che si spostano lungo un percorso perfet- tamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide (per esempio gli ascensori a pantografo).

Art. 3 Immissione in commercio 1 Per immissione in commercio si intende la diffusione a titolo oneroso o gratuito di ascensori e componenti di sicurezza a scopo di esercizio o uso in Svizzera. Un ascensore è considerato trasferito all’utilizzatore a partire dal momento in cui l’in- stallatore glielo mette a disposizione per la prima volta. 2 È equiparata all’immissione in commercio la messa in servizio di ascensori e com- ponenti di sicurezza a scopo professionale in esercizio proprio, nel caso in cui non sia preceduta da alcuna immissione in commercio ai sensi del capoverso 1.

3 Non è considerato immissione in commercio il trasferimento di ascensori e com-

ponenti di sicurezza volto allo svolgimento di esperimenti, alla trasformazione o al- l’esportazione.

4 RS 734.27

1876

Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Sezione 2: Immissione in commercio di ascensori e componenti di sicurezza nuovi

Art. 4 Sicurezza

1 Gli ascensori possono essere commercializzati solo:

a. se soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’allegato

1 e se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utiliz-

zati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la sa- lute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni; b. se la persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzio- ne e l’installatore dell’ascensore si comunicano reciprocamente gli elementi necessari e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funziona- mento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore; c. se i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengono tubazioni o in- stallazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore.

2 I componenti di sicurezza possono essere commercializzati solo:

a. se soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’allegato

1 o consentono agli ascensori sui quali verranno installati di soddisfare detti

requisiti e b. se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, gli ascensori sui quali verranno installati non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la si- curezza dei beni.

Art. 5 Norme tecniche 1 L’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (Ufficio federale) desi- gna, d’intesa con l’Ufficio federale dell’economia esterna, le norme tecniche in gra- do di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

2 Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

3 Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche. 4 Le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l’indicazione della fonte5.

Art. 6 Dichiarazione di conformità 1 Chi mette in commercio un ascensore o un componente di sicurezza deve essere in grado di presentare una dichiarazione di conformità attestante che l’ascensore o il componente di sicurezza è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute e

5 Le liste dei titoli delle norme nonché il loro testo può essere richiesto al Centro informati- vo svizzero per norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

che una delle procedure di valutazione della conformità prescritte all’articolo 9 è stata effettuata. 2 Per gli ascensori la dichiarazione di conformità è rilasciata dall’installatore al mo- mento della consegna al gestore dell’impianto. 3 Se un ascensore o un componente di sicurezza sottostà a diversi disciplinamenti che esigono dichiarazioni di conformità, queste possono essere riassunte in una di- chiarazione unica. 4 Una copia della dichiarazione di conformità deve essere conservata per dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza rispettiva- mente dalla data di commercializzazione dell’ascensore. In caso di produzione in se- rie, il termine decorre dal momento della fabbricazione dell’ultimo esemplare. 5 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti: a. per gli ascensori:

1. nome e indirizzo dell’installatore dell’ascensore,

2. descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero

di serie e indirizzo della località in cui l’ascensore è installato,

3. anno di installazione dell’ascensore,

4. le prescrizioni tecniche, le norme o altre specifiche applicate,

5. eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo di controllo e di valu-

tazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha eseguito il con- trollo del tipo dell’ascensore modello ai sensi dell’articolo 9 capoverso

1 lettere a e b,

6. eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo di controllo o di valu-

tazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha eseguito il con- trollo dell’ascensore ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera d,

7. eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo di controllo o di valu-

tazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha eseguito il con- trollo finale dell’ascensore ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1, primo punto delle lettere a, b e c,

8. eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo di controllo o di valu-

tazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha controllato il si- stema di garanzia qualità utilizzato dall’installatore ai sensi dell’articolo

9 capoverso 1, secondo e terzo punto delle lettere a, b e c nonché se-

condo l’articolo 9 capoverso 1 lettera e,

9. nome e indirizzo della persona che ha firmato la dichiarazione di con-

formità per l’installatore; b. per i componenti di sicurezza:

1. nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza o del suo

rappresentante domiciliato in Svizzera,

2. descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della

serie, eventuale numero di serie,

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

3. funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non ri-

sulti evidente dalla descrizione,

4. anno di fabbricazione del componente di sicurezza,

5. le prescrizioni tecniche, le norme o altre specifiche applicate,

6. eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo di controllo o di valu-

tazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha effettuato il con- trollo del tipo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 lettere a e b,

7. eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo di controllo o di valu-

tazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha effettuato il con- trollo della produzione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 lettera b,

8. eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo di controllo o di valu-

tazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha controllato il si- stema di garanzia qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell’articolo

9 capoverso 3 lettera c,

9. nome e indirizzo della persona che ha firmato la dichiarazione di con-

formità per il fabbricante dei componenti di sicurezza o per il suo rap- presentante domiciliato in Svizzera.

Art. 7 Conformità con i requisiti

1 Se gli ascensori o i componenti di sicurezza sono costruiti conformemente alle

norme tecniche giusta l’articolo 5, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurez- za e di salute siano soddisfatti. 2 Se queste norme non sono applicate o lo sono solo in parte, chi mette in commer- cio deve essere in grado di garantire che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono rispettati in altro modo.

Art. 8 Documentazione tecnica 1 Quale prova dell’adempimento dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’articolo 4, chi mette in commercio deve poter esibire in tempo utile, nel corso di un decennio a contare dalla fabbricazione, una documentazione tecnica sufficien- te. Nel caso di prodotti in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare. 2 Agli ascensori e ai componenti di sicurezza si applicano i requisiti speciali riguar- danti l’approntamento della documentazione tecnica che figurano negli allega- ti 2 a 10. 3 La documentazione o le informazioni necessarie alla loro valutazione devono esse- re presentate o messe a disposizione degli organi esecutivi in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 9 Procedura di valutazione della conformità 1 Prima della commercializzazione, l’ascensore deve essere stato oggetto di una del- le seguenti procedure:

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

a. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore sottoposto all’e- same del tipo di cui all’allegato 2 lettera B, esso è costruito, installato e pro- vato attuando le seguenti procedure, fermo restando che le procedure relati- ve alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di installazio- ne e di prova, dall’altro, possono essere compiute sullo stesso ascensore:

1. il controllo finale di cui all’allegato 3,

2. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 8, oppure

3. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 10;

b. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame del tipo di cui all’allegato 2 lettera B, esso è costruito, installato e provato attuando:

1. il controllo finale di cui all’allegato 3,

2. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 8, oppure

3. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 10;

c. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme all’allegato 9, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle nor- me armonizzate, esso è costruito, installato e provato attuando:

1. il controllo finale di cui all’allegato 3,

2. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 8, oppure

3. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 10;

d. negli altri casi si applicano le procedure seguenti:

1. la procedura di verifica dell’unità di cui all’allegato 6 ad opera di un

organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10, oppure

2. la procedura garanzia di qualità di cui all’allegato 9, integrata da un

controllo del progetto se quest’ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate. 2 Nei casi del capoverso 1 lettere a, b e c, la persona responsabile del progetto deve fornire alla persona responsabile della costruzione, dell’installazione e delle prove tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza. 3 Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza, il fabbricante deve:

a. presentare un modello del componente di sicurezza per un esame del tipo conforme all’allegato 2 lettera A e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 secondo l’allegato 7; oppure b. presentare il modello del componente di sicurezza per un esame del tipo conforme all’allegato 2 lettera A e applicare un sistema di garanzia qualità conforme all’allegato 4 per il controllo della produzione; oppure c. applicare un sistema di garanzia qualità totale conforme all’allegato 5.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Art. 10 Organismi di controllo e di valutazione della conformità 1 Gli organismi di valutazione e di controllo della conformità per un settore specifi- co, a cui si può ricorrere conformemente all’articolo 9, devono essere: a. accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione; b. riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di una convenzione internazionale, oppure c. autorizzati in altro modo dal diritto svizzero. 2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati dal capoverso 1 deve dimostrare in modo convincente che le procedure applicate e la qualifica dell’organismo in questione soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Art. 11 Manuali 1 I manuali per l’esercizio, l’uso e la manutenzione nonché gli opuscoli informativi prescritti nei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’articolo 4 devono essere redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui l’ascensore o il com- ponente di sicurezza sarà presumibilmente utilizzato. 2 Qualora l’installazione e la manutenzione di un ascensore o di un componente di sicurezza debbano essere eseguite esclusivamente da personale specializzato del produttore o da un suo rappresentante domiciliato in Svizzera, il manuale relativo a questi lavori può essere redatto nella lingua del personale specializzato. Le informa- zioni necessarie devono essere fornite agli organi incaricati dell’applicazione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Sezione 3: Trasformazioni e rinnovamenti di ascensori e componenti di sicurezza usati

Art. 12 1 Le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono in modo considerevole sulla sicu- rezza dell’ascensore rispettivamente del componente di sicurezza sottostanno in quanto tali ai requisiti di sicurezza tecnica ma non ai requisiti di carattere formale relativi all’immissione in commercio di ascensori e componenti di sicurezza nuovi. Non è considerato un rinnovamento la sostituzione di componenti nel quadro dei la- vori di manutenzione. 2 Le caratteristiche tecniche e architettoniche degli ascensori che hanno un valore storico dal punto di vista della conservazione del patrimonio vanno conservate. Se dopo le trasformazioni o i rinnovamenti permangono rischi particolari, è necessario adottare le misure appropriate per garantire la sicurezza e la salute degli utilizzatori.

6 RS 946.512

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Sezione 4: Esposizioni e presentazioni

Art. 13 Ascensori e componenti di sicurezza non confacenti alle condizioni per l’immis- sione in commercio possono essere esposti o presentati se: a. una targhetta indica chiaramente che l’adempimento dei requisiti legali non è comprovato e per questa ragione tali ascensori e componenti di sicurezza non possono ancora essere messi in circolazione; e b. si sono adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute del- le persone nonché eventualmente la sicurezza dei beni.

Sezione 5: Controllo ulteriore

Art. 14 Principio 1 Gli organi esecutivi effettuano controlli a campionatura in merito all’osservanza delle prescrizioni di sicurezza per ascensori e componenti di sicurezza. Essi proce- dono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo i quali un prodotto non corrisponde alle prescrizioni.

2 Le competenze sono disciplinate dall’articolo 11 dell’ordinanza del 12 giugno

19957 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT). Nel caso di componenti o impianti elettrici, le competenze sono disciplinate dalla legislazione sull’elettricità. 3 Per un periodo definito gli organi esecutivi possono chiedere all’Amministrazione delle dogane informazioni sull’importazione di ascensori e componenti di sicurezza designati con precisione.

Art. 15 Competenze degli organi esecutivi 1 Nell’ambito dei controlli a posteriori gli organi esecutivi sono autorizzati a chiede- re la documentazione e le informazioni necessarie alla prova della conformità di ascensori e componenti di sicurezza, a prelevare campioni e a far effettuare collaudi come pure ad accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro. 2 Se chi mette in commercio non presenta la documentazione richiesta entro il ter- mine stabilito dagli organi esecutivi o non la fornisce in modo completo, gli organi esecutivi possono ordinare una verifica ulteriore. Le spese sono a carico di chi mette in commercio. 3 Gli organi esecutivi possono ordinare una verifica ulteriore anche nel caso in cui:

a. dalla dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 6 non risulta in modo sufficiente che un ascensore o un componente di sicurezza è conforme ai re- quisiti;

7 RS 819.11

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

b. esistono dubbi sul fatto che un ascensore o un componente di sicurezza cor- risponda alla documentazione inoltrata. 4 Se la verifica ulteriore ai sensi del capoverso 3 appura che l’ascensore o un com- ponente di sicurezza non soddisfa i requisiti, le spese sono a carico di chi mette in commercio. 5 Prima di ordinare una verifica ulteriore, gli organi esecutivi danno a chi mette in commercio la possibilità di esprimersi in merito.

Art. 16 Provvedimenti 1 Se il controllo o la verifica ulteriore appurano che sono state violate disposizioni della presente ordinanza, gli organi esecutivi decidono i provvedimenti adeguati. 2 Se un ascensore o un componente di sicurezza non corrisponde alle prescrizioni, l’organo esecutivo informa la persona che intende immetterlo in commercio del ri- sultato della procedura di controllo e la invita ad esprimere le sue osservazioni. In seguito, ordina mediante decisione le eventuali misure di sicurezza necessarie ac- cordando un adeguato termine per la loro adozione. In caso di grave pericolo, può ordinare l’arresto dell’impianto, proibire o limitare il proseguimento dell’esercizio come pure pubblicare i provvedimenti presi. 3 Per decisioni di questo genere gli organi esecutivi riscuotono emolumenti confor- memente all’ordinanza del 30 aprile 19998 sulle tasse per le installazioni e gli appa- recchi tecnici e addebitano agli interessati i relativi costi. 4 Gli organi esecutivi si informano vicendevolmente e informano l’Ufficio federale e in particolare annunciano all’Ufficio federale quali ascensori e componenti di sicu- rezza non soddisfano le misure di sicurezza. Se è emessa una decisione secondo il capoverso 2, essi inviano una copia della decisione alla segreteria della Commissio- ne federale delle installazioni e degli apparecchi tecnici (Commissione) e all’Ufficio federale. 5 La legge sulla procedura amministrativa9 si applica parimenti agli organi esecutivi, alle organizzazioni specializzate o alle istituzioni che non sono rette dal diritto pub- blico.

Sezione 6: Vigilanza e coordinamento

Art. 17

1 La vigilanza sull’esecuzione della legge spetta all’Ufficio federale.

2 L’Ufficio federale si occupa, d’intesa con la Commissione, di coordinare le attività degli organi esecutivi e decide in merito a questioni di competenza.

8 RS 172.048.191; RU 1999 1803 9 RS 172.021

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni transitorie 1 Ascensori e componenti di sicurezza che soddisfano le esigenze del diritto anterio- re possono essere immessi in commercio solo fino al 31 luglio 2001. 2 Gli ascensori per i quali un permesso di costruzione definitivo valido è stato rila- sciato prima del 31 luglio 2000 possono essere immessi in commercio, nell’ambito di tale permesso e secondo le prescrizioni del diritto anteriore, fino al 31 luglio 2002.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1999.

23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a) (allegato 3 punti 4-6, allegato 6 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a, allegato 11 punto 2)

Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza

Osservazioni preliminari 1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si appli- cano soltanto se il rischio corrispondente sussiste allorché l’ascensore o il componente di sicurezza in questione viene utilizzato alle condizioni previ- ste dall’installatore dell’ascensore o dal fabbricante del componente di sicu- rezza. 2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nell’ordinanza sono in- derogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l’ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.

3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l’installatore dell’ascensore

hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo te- nendo presente tale analisi.

1 Considerazioni generali

1.1 Applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute per macchine

ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 OSIT Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’articolo 3 OSIT il quale rinvia all’allegato I della direttiva 89/392/CEE10. Il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 89/392/CEE è in ogni caso applicabile.

1.2 Cabina

La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore.

10 GU L 183/9 del 29.6.1989 modificata dalle Direttive 91/368 del 20.6.1991 (GU L 198/16 del 22.7.1991), 93/44 del 14.6.1993 (GU L 175/12 del 19.7.1993) e 93/68 del 22.7.1993 (GU L 220/1 del 30.8.1993). Il testo della direttiva può essere chiesto al Centro informa- tivo svizzero per norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permet- tono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati desti- nati a facilitarne l’utilizzazione.

1.3 Elementi di sospensione e elementi di sostegno

Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collega- menti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l’una dall’altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

1.4 Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)

1.4.1 Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da ren- dere senza effetto l’ordine di comando dei movimenti qualora il carico supe- ri il valore nominale. 1.4.2 Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità ec- cessiva. Questo requisito non si applica agli ascensori che, per la progetta- zione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità ec- cessiva. 1.4.3 Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità. 1.4.4 Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.

1.5 Motore

1.5.1 Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappe- si siano sostituiti da una seconda cabina. 1.5.2 L’installatore dell’ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositi- vi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manuten- zione e per i casi di emergenza.

1.6 Comandi

1.6.1 I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompa- gnati devono essere opportunamente progettati e disposti.

1.6.2 La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

1.6.3 I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere comuni o interconnessi.

1.6.4 Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:

– sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all’ascen- sore, – l’alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico, – i movimenti dell’ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collo- cati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca, – un guasto all’impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

2 Rischi per le persone al di fuori della cabina

2.1 L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l’accesso al vo-

lume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l’utilizzo normale dell’ascensore deve essere reso impossibile. 2.2 L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estre- ma. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile. 2.3 Gli accessi di piano per l’entrata e l’uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste. Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile: – un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano; – l’apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine. Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristi- no sia controllata.

3 Rischi per le persone nella cabina

3.1 Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cie-

che, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed in- stallate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo capoverso, se le porte

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte. Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.

3.2 In caso di guasto dell’alimentazione di energia o dei componenti, l’ascenso-

re deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa. Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indi- pendente dagli elementi di sospensione della cabina. Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall’installatore dell’ascensore. L’arresto dovuto all’azione di detto dispositivo non deve provocare una de- celerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.

3.3 Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il

pavimento della cabina. In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi. Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, secondo la pro- gettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2.

3.4 Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l’in-

sieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.

4 Altri rischi

4.1 Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cie-

che, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed in- stallate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo capoverso, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.

4.2 Quando debbono contribuire alla protezione dell’edificio contro l’incendio,

le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un’adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all’isolamento (non propagazione della fiam- ma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).

4.3 Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qual-

siasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.

4.4 Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di

evacuare le persone imprigionate nella cabina.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

4.5 Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che

consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

4.6 Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la tempe-

ratura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall’instal- latore dell’ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso e non ac- cettino nuovi ordini di manovra.

4.7 Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un’ae-

razione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.

4.8 Nella cabina vi deve essere un’illuminazione sufficiente durante l’uso o

quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un’illuminazione di emer- genza.

4.9 I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l’illuminazione di emer-

genza di cui al paragrafo 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso. 4.10 Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l’arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell’ascensore da parte delle squadre di soccorso.

5 Marcatura

5.1 Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conforme-

mente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 89/392/CEE, al quale l’articolo 3 capoverso 3 dell’OSIT rinvia, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nomi- nale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che pos- sono prendervi posto.

5.2 Se l’ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella

cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relati- ve devono essere chiare e visibili nella cabina.

6 Istruzioni per l’uso

6.1 I componenti di sicurezza di cui all’allegato 11 devono essere corredati di un libretto d’istruzioni redatto in una delle lingue ufficiali svizzere di modo che: – il montaggio, – i collegamenti, – la regolazione,

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

– la manutenzione, – la manutenzione, possano essere effettuati correttamente e senza rischi.

6.2 Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta

nelle lingue ufficiali svizzere del luogo in cui l’ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno: – un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all’uti- lizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla ripara- zione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4; – un registro sul quale si possano annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 2 (art. 8 cpv. 2, 9 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 lett. a e b) (allegato 3 punto 4 lett. a)

Esame del tipo

A. Esame del tipo per componenti di sicurezza

1 L’esame del tipo è la procedura con cui un organismo di valutazione della

conformità di cui all’articolo 10 accerta e dichiara che un esemplare rappre- sentativo di un componente di sicurezza permetterà all’ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare le disposizioni dell’ordinanza sugli ascensori.

2 La domanda di esame del tipo deve essere presentata dal fabbricante del

componente di sicurezza o dal suo rappresentante domiciliato in Svizzera ad un organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 di sua scelta. La domanda deve contenere: – il nome e l’indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante, anche il no- me e l’indirizzo di quest’ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza, – una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della conformità di cui all’arti- colo 10, – la documentazione tecnica, – un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l’indica- zione del luogo in cui può essere esaminato. L’organismo di valutazio- ne della conformità di cui all’articolo 10 può, giustificando la domanda, richiedere altri esemplari.

3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del

componente di sicurezza e la sua idoneità a far sì che l’ascensore sui cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni dell’ordinanza. La documen- tazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla va- lutazione della conformità: – una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il cam- po d’impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l’energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansio- ne, intemperie); – disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; – il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddi- sfarli (ad es., norma armonizzata); – gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

– un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di sicu- rezza; – le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garan- tire la conformità dei componenti di sicurezza di serie con il compo- nente di sicurezza esaminato.

4 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10:

– esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti, – esamina i componenti di sicurezza per verificare la conformità con la documentazione tecnica, – effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di si- curezza soddisfano i requisiti dell’ordinanza e consentono al compo- nente di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione.

5 Se l’esemplare rappresentativo del componente di sicurezza è conforme alle

relative disposizioni dell’ordinanza, l’organismo di valutazione della con- formità di cui all’articolo 10 rilascia un attestato di esame del tipo al richie- dente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all’identificazione del tipo approvato.

6 Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo rappresentante domici-

liato in Svizzera informa l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista del componente di sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L’organismo di valutazione della conformità di cui all’arti- colo 10 esamina tali modifiche e informa il richiedente se l’attestato di esa- me del tipo rimane valido.11

7 Ogni organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 comu-

nica all’Ufficio federale le informazioni utili riguardanti: – gli attestati di esame del tipo rilasciati, – gli attestati di esame del tipo ritirati. Inoltre, ogni organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 comunica agli altri organismi di valutazione della conformità di cui all’arti- colo 10 le informazioni utili concernenti gli attestati di esame del tipo da es- so ritirati.

8 L’attestato di esame del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa

alle procedure di esame del tipo sono redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

11 Se lo reputa necessario, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 può rilasciare un complemento dell’attestato iniziale di esame del tipo o richiedere la pre- sentazione di un’altra domanda.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

9 Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo rappresentante conserva,

insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame del ti- po e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazio- ne del componente di sicurezza. Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo rappresentante siano domiciliati in Svizzera, l’obbligo di tenere a disposi- zione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’im- missione del componente di sicurezza sul mercato svizzero.

B. Esame del tipo di ascensore

1 L’esame del tipo è la procedura con cui un organismo di valutazione della

conformità di cui all’articolo 10 accerta e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni dell’ordinanza.

2 La domanda di esame del tipo deve essere presentata dall’installatore del-

l’ascensore ad un organismo di valutazione della conformità di cui all’arti- colo 10 di sua scelta. La domanda deve contenere: – il nome e l’indirizzo dell’installatore dell’ascensore, – una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nes- sun altro organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10, – la documentazione tecnica, – l’indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere esami- nato. Quest’ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio).

3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del-

l’ascensore ai requisiti dell’ordinanza nonché di comprenderne la progetta- zione e il funzionamento. La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità: – una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione of- ferte dal modello di ascensore presentato all’esame (cfr. art. 1 cpv. 4 della direttiva sugli ascensori), – disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione, – i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad es., norma armonizzata), – una copia delle dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell’ascensore, – gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante, – un esemplare delle istruzioni per l’uso dell’ascensore, – le disposizioni che saranno adottate per l’installazione al fine di garantire la conformità dell’ascensore di serie alle disposizioni dell’ordinanza.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

4 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10:

– esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti, – esamina l’ascensore modello per verificarne la conformità con la docu- mentazione tecnica, – effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dall’installatore dell’ascensore soddi- sfano i requisiti dell’ordinanza e fanno sì che l’ascensore li rispetti.

5 Se l’ascensore modello è conforme alle disposizioni dell’ordinanza, l’orga-

nismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 rilascia un atte- stato di esame del tipo al richiedente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo dell’installatore dell’ascensore, le conclusioni dell’esame, le con- dizioni di validità del certificato e i dati necessari all’identificazione del tipo approvato. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 deve forni- re motivi dettagliati per tale rifiuto.

6 L’installatore dell’ascensore informa l’organismo di valutazione della con-

formità di cui all’articolo 10 di qualsiasi modifica, anche se minima, appor- tata o prevista dell’ascensore approvato, comprese eventuali nuove estensio- ni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L’organismo di valutazione della conformità di cui all’ar- ticolo 10 esamina tali modifiche e informa il richiedente se l’attestato di esa- me del tipo rimane valido.12

7 Ogni organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 comu-

nica all’Ufficio federale le informazioni utili riguardanti: – gli attestati di esame del tipo rilasciati, – gli attestati di esame del tipo ritirati. Inoltre, ogni organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 comunica agli altri organismi di valutazione della conformità di cui all’arti- colo 10 le informazioni utili concernenti gli attesati di esame del tipo da esso ritirati.

8 L’attestato di esame del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa

alle procedure di esame del tipo sono redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

9 L’installatore dell’ascensore conserva, insieme con la documentazione tec-

nica, copia degli attestati di esame del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione dell’ascensore conforme al- l’ascensore modello.

12 Se lo reputa necessario, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 può rilasciare un complemento dell’attestato iniziale di esame del tipo o richiedere la pre- sentazione di un’altra domanda.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 3 (art. 8 cpv. 2, 9 cpv. 1 lett. a-c punto 1) (allegato 8 punto 3.2 lett. c, allegato 9 punto 3.2)

Esame finale

1 L’esame finale è la procedura con cui l’installatore dell’ascensore che soddi-

sfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l’ascensore commercializ- zato soddisfa i requisiti dell’ordinanza. L’installatore dell’ascensore redige per ogni ascensore una dichiarazione di conformità.

2 L’installatore dell’ascensore fa il necessario perché l’ascensore commercia-

lizzato sia conforme all’ascensore modello descritto nell’attestato di esame del tipo e soddisfi i requisiti essenziali.

3 L’installatore dell’ascensore conserva una copia della dichiarazione di con-

formità e dell’attestato di esame finale di cui al punto 6 per 10 anni a decor- rere dalla commercializzazione dell’ascensore.

4 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 scelto

dall’installatore dell’ascensore esegue o fa eseguire l’esame finale dell’a- scensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti l’esame e le pro- ve definiti dalle norme di cui all’articolo 5, o prove equivalenti, per verifica- re la conformità dell’ascensore ai corrispondenti requisiti dell’ordinanza. Detti controlli e prove comprendono in particolare: a. esame della documentazione tecnica per verificare se l’ascensore è con- forme all’ascensore modello approvato di cui all’allegato 2 lettera B; b. – funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d’arte e del buon funziona- mento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.); – funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia; – prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il carico nominale è quello indicato al punto 5 dell’allegato 1. Dopo tali prove, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’arti- colo 10 si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possano compromettere l’utilizzazione dell’ascensore.

5 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 riceve una

documentazione comprendente: – il progetto d’insieme dell’ascensore, – i disegni e gli schemi necessari all’esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando, – un esemplare delle istruzioni per l’uso di cui al punto 6.2 dell’allega- to 1.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifi- ca della conformità dell’ascensore da commercializzare con l’ascensore mo- dello descritto nella dichiarazione di esame del tipo.

6 Se l’ascensore soddisfa le disposizioni dell’ordinanza, l’organismo di valu-

tazione della conformità di cui all’articolo 10 redige un attestato di esame fi- nale che riporta i controlli e le prove eseguiti. L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato 1. Se nega il rilascio dell’attestato di esame finale, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente l’esame finale, l’installatore dell’ascensore deve rivolgersi al medesimo or- ganismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10.

7 L’attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi

alle procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale svizzera o in in- glese.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 4 (art. 9 cpv. 3 lett. b)

Garanzia qualità prodotti componenti di sicurezza

1 La garanzia qualità prodotti componenti di sicurezza è la procedura con cui

il fabbricante del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al ti- po oggetto dell’attestato di esame del tipo, soddisfano i requisiti dell’ordi- nanza che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sul- l’ascensore, a consentire a quest’ultimo di ottemperare alle disposizioni del- l’ordinanza. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo rappresentante domici- liato in Svizzera redige una dichiarazione di conformità.

2 Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato per il con-

trollo finale e per le prove del componente di sicurezza secondo quanto spe- cificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3 Sistema di garanzia qualità

3.1 Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la va-

lutazione del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati a un organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo

10 di sua scelta.

La domanda deve contenere: – tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti, – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità, – la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una copia degli attestati di esame del tipo.

3.2 Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza

viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme di cui all’articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la con- formità ai requisiti dell’ordinanza. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei compo- nenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata de- scrizione: a. degli obiettivi di qualità; b. della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità dei componenti di sicurezza; c. degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

d. dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia quali- tà; e. della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta il

sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata13. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza. La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della de- cisione. 3.4 Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obbli- ghi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo rappresentante domici- liato in Svizzera tengono informato l’organismo di valutazione della con- formità di cui all’articolo 10 che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema. L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa ancora i requi- siti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve con- tenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione.

4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della con-

formità di cui all’articolo 10

4.1 L’obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante del compo-

nente di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2 Il fabbricante consente all’organismo di valutazione della conformità di cui

all’articolo 10 di accedere, a fini ispettivi, ai locali di ispezione, di prova e di deposito e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare: – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; – la documentazione tecnica; – altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

13 Si tratta della norma armonizzata EN ISO 9003, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

4.3 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 svolge pe- riodicamente controlli per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sul controllo effettuato.

4.4 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 può inol-

tre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti di sicurezza. In tale occasione, esso può effettuare o fare effettuare prove, se necessario, per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. For- nisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova. 5 Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità per 10 anni dall’ultima data di fabbricazione dei componenti di sicurezza: – la documentazione di cui al punto 3.1, capoverso 2, terzo trattino; – gli adeguamenti di cui al punto 3.4, capoverso 2; – le decisioni e le relazioni di cui al punto 3.4, ultimo capoverso nonché ai punti 4.3 e 4.4 redatte dall’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10.

6 Ogni organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 comu-

nica agli altri organi di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rila- sciate o ritirate.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 5 (art. 8 cpv. 2, 9 cpv. 3 lett. c)

Garanzia qualità totale

1 La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante dei compo-

nenti di sicurezza che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza soddisfano i requisiti dell’ordinanza che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull’ascensore, a consenti- re a quest’ultimo di ottemperare alle disposizioni dell’ordinanza. Il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera redige una di- chiarazione di conformità.

2 Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato per la pro-

gettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo dei componenti di sicurezza secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorve- glianza di cui al punto 4.

3 Sistema di garanzia qualità

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garan-

zia qualità ad un organismo di valutazione della conformità di cui all’arti- colo 10 di sua scelta. La domanda deve contenere: – tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza; – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità. 3.2 Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza ai requisiti dell’ordinanza ad essi applicabili e consentire agli ascensori su cui essi saranno correttamente montati di ottemperare alle di- sposizioni dell’ordinanza. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono es- sere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, pro- cedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di ga- ranzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descri- zione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabi- lità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei componenti di sicurezza; – delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che si in- tende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all’articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali dell’ordinanza che si applicano ai componenti di sicurezza;

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

– delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti di sicurezza; – delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità; – degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effet- tuarli; – della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.; – dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, e dell’efficacia di funzionamento del si- stema di garanzia qualità.

3.3 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta il

sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata14. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della de- cisione. 3.4 Il fabbricante dei componenti di sicurezza si impegna a soddisfare gli obbli- ghi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera tengono infor- mato l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione.

4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della con-

formità di cui all’articolo 10. 4.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante dei componenti di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

14 Si tratta della norma armonizzata EN ISO 9001, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

4.2 Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all’organismo di valuta-

zione della conformità di cui all’articolo 10 di accedere a fini ispettivi ai lo- cali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; – la documentazione prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.; – la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tara- ture, le qualifiche del personale, ecc. 4.3 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 svolge pe- riodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante dei compo- nenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e forni- sce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 può anche

effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti di si- curezza. In tale occasione, può procedere o fare procedere, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5 Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo rappresentante, per dieci

anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicu- rezza, tiene a disposizione delle autorità: – la documentazione di cui al punto 3.1, capoverso 2, secondo trattino, – le modifiche di cui al punto 3.4, capoverso 2, – le decisioni e i rapporti di cui al punto 3.4, ultimo capoverso e ai punti

4.3. e 4.4 redatti dall’organismo di valutazione della conformità di cui

all’articolo 10. Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo rap- presentante siano domiciliati in Svizzera, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immis- sione dei componenti di sicurezza sul mercato svizzero.

6 Ogni organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 comu-

nica agli altri organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di sicurezza rilasciate o ritirate.

7 La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia

qualità totale sono redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 6 (art. 8 cpv. 2 , 9 cpv. 1 lett. d)

Verifica di un unico prodotto

1 La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l’installatore del-

l’ascensore accerta e dichiara che l’ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato l’attestato di conformità di cui al punto 4, è conforme ai re- quisiti dell’ordinanza. L’installatore dell’ascensore redige una dichiarazione di conformità.

2 L’installatore dell’ascensore presenta la domanda di verifica di un prodotto

ad un organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 di sua scelta. La domanda deve contenere: – il nome e l’indirizzo dell’installatore dell’ascensore, nonché la località in cui è installato l’ascensore, – una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata presso un altro organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10, – la documentazione tecnica.

3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell’a-

scensore ai requisiti dell’ordinanza, di comprenderne la progettazione, l’in- stallazione e il funzionamento. Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre: – una descrizione generale dell’ascensore; – disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; – i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); – eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall’installatore dell’ascensore; – un esemplare delle istruzioni per l’uso dell’ascensore; – la copia degli attestati di esame del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.

4 L’organismo di valutazione della conformità ci cui all’articolo 10 esamina la

documentazione tecnica e l’ascensore ed esegue le prove opportune confor- memente alle norme applicabili di cui all’articolo 5, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti dell’ordinanza. Se l’ascensore è conforme alle disposizioni dell’ordinanza, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato 1. Se l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 nega il rilascio dell’attestato di conformità, esso deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità. Se chiede una nuo- va verifica, l’installatore dell’ascensore deve inoltrare la domanda allo stesso organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10.

5 L’attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alla

procedura di verifica di un unico prodotto sono redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

6 L’installatore dell’ascensore conserva con la documentazione tecnica una

copia dell’attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla commer- cializzazione dell’ascensore.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 7 (art. 8 cpv. 2, 9 cpv. 3 lett. a)

Conformità al tipo con controllo per campione

1 La conformità al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante dei com-

ponenti di sicurezza o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell’at- testato di esame del tipo, soddisfano i requisiti dell’ordinanza ad essi appli- cabili e sono idonei, se correttamente montati sull’ascensore, a consentire a quest’ultimo di ottemperare ai requisiti essenziali dell’ordinanza. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo rappresentante domici- liato in Svizzera redige una dichiarazione di conformità.

2 Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie

affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai re- quisiti della ordinanza ad essi applicabili.

3 Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo rappresentante conserva

copia della dichiarazione di conformità per dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo rap- presentante siano domiciliati in Svizzera, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immis- sione dei componenti di sicurezza sul mercato svizzero.

4 Un organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 scelto

dal fabbricante dei componenti di sicurezza svolge o fa svolgere prove su campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione di componenti di sicurezza finiti, prelevato sul posto dall’organismo di valuta- zione della conformità di cui all’articolo 10, e su di esso vengono effettuate opportune prove, precisate nelle norme relative di cui all’articolo 5, o prove equivalenti, per verificare la conformità della produzione con i corrispon- denti requisiti dell’ordinanza. Qualora uno o più esemplari dei componenti di sicurezza non risultino conformi, l’organismo di valutazione della con- formità di cui all’articolo 10 prende le opportune misure. Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza sa- ranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 incaricati di questa procedura, tenendo con- to delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza di cui all’al- legato 11.

5 La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di controllo

per campione di cui al punto 4 sono redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 8 (art. 8 cpv. 2, 9 cpv. 1 lett. a-c punto 2)

Garanzia qualità prodotti per gli ascensori

1 La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui l’installatore dell’ascen-

sore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che gli ascensori installati sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e soddisfano i requisiti dell’ordinanza che ad essi si applicano. L’installatore dell’ascensore redige una dichiarazione di conformità.

2 L’installatore dell’ascensore applica un sistema di garanzia qualità appro-

vato per l’ispezione finale e le prove dell’ascensore, secondo quanto specifi- cato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3 Sistema di garanzia qualità

3.1 L’installatore dell’ascensore presenta domanda per la valutazione del suo si- stema di garanzia qualità per gli ascensori ad un organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 di sua scelta. La domanda deve contenere: – tutte le informazioni utili sugli ascensori in questione; – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; – la documentazione tecnica relativa agli ascensori approvati e una copia degli attestati di esame del tipo.

3.2 Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun ascensore viene esami-

nato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all’articolo 5, o prove equivalenti, per verificarne la confor- mità ai corrispondenti requisiti dell’ordinanza. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore dell’ascen- sore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descri- zione: a. degli obiettivi di qualità; b. della struttura organizzativa, delle competenze e attribuzioni di gestione in materia di qualità degli ascensori; c. degli esami e delle prove che saranno effettuati prima della commercia- lizzazione, tra cui almeno le prove previste nell’allegato 3, punto 4, lettera b; d. dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia quali- tà;

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

e. della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta il

sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata15. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione com- prende una visita presso gli impianti dell’installatore dell’ascensore e una visita del cantiere. La decisione viene notificata all’installatore dell’ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione.

3.4 L’installatore dell’ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti

dal sistema di garanzia qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L’installatore dell’ascensore tiene informato l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema. L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. Esso comunica la sua decisione all’installatore dell’ascensore. La comunica- zione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della deci- sione.

4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della con-

formità di cui all’articolo 10 4.1 L’obiettivo della sorveglianza è di garantire che l’installatore dell’ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2 L’installatore dell’ascensore consente all’organismo di valutazione della

conformità di cui all’articolo 10 di accedere a fini ispettivi ai locali di ispe- zione e di prova, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; – la documentazione tecnica; – altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 svolge pe- riodicamente controlli per assicurarsi che l’installatore dell’ascensore man- tenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all’installatore stes- so un rapporto sul controllo effettuato.

15 Si tratta della norma armonizzata EN ISO 9003, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

4.4 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 può inol-

tre effettuare visite senza preavviso presso il cantiere allestito per l’installa- zione dell’ascensore. In tale occasione, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’arti- colo 10 può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità e dell’ascensore; esso fornisce all’installatore dell’ascensore un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova. 5 L’installatore dell’ascensore tiene a disposizione delle autorità per dieci anni dall’ultima data di fabbricazione dell’ascensore: – la documentazione di cui al punto 3.1, capoverso 2, terzo trattino; – gli adeguamenti di cui al punto 3.4, capoverso 2; – le decisioni e relazioni dell’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10, secondo il punto 3.4, ultimo capoverso, e i punti

4.3 e 4.4.

6 Ogni organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 comu-

nica agli altri organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità ri- lasciate o ritirate.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 9 (art. 8 cpv. 2, 9 cpv. 1 lett. c e d)

Garanzia qualità totale

1 La garanzia qualità totale è la procedura con cui l’installatore dell’ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti dell’ordinanza che ad essi si applicano. L’installatore dell’ascensore redige una dichiarazione di conformità.

2 L’installatore dell’ascensore applica un sistema di garanzia qualità appro-

vato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l’installazione e il controllo finale degli ascensori secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3 Sistema di garanzia qualità

3.1 L’installatore dell’ascensore presenta una domanda di valutazione del suo

sistema di garanzia qualità ad un organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 di sua scelta. La domanda deve contenere: – tutte le informazioni utili sugli ascensori, segnatamente quelle che con- sentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell’ascensore, nonché di valutare la conformità ai requisiti dell’ordi- nanza; – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità. 3.2 Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti dell’ordinanza ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore dell’ascen- sore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descri- zione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle competenze e attribuzioni di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità degli ascensori; – delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si inten- dono applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all’articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti dell’ordinanza che si applicano agli ascen- sori;

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

– delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione degli ascensori; – degli esami e delle prove effettuati all’atto dell’omologazione degli ap- provvigionamenti di materiali, componenti e parti; – delle relative tecniche di montaggio e installazione, di controllo qualità e dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati; – degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.), du- rante e dopo l’installazione (tra cui almeno le prove previste nell’alle- gato 3, punto 4, lettera b); – della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; – dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta e dell’ef- ficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.

3.3 Controllo della progettazione

Se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 verifica se la progettazione è conforme alle disposizioni dell’ordinanza e, in caso af- fermativo, rilascia un certificato di esame della progettazione all’installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare la progetta- zione approvata.

3.4 Controllo del sistema di garanzia qualità

L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata16. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti dell’installatore dell’ascensore e la vi- sita di un cantiere. La decisione viene notificata all’installatore dell’ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione.

3.5 L’installatore dell’ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti

dal sistema di garanzia qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L’installatore dell’ascensore tiene informato l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

16 Si tratta della norma armonizzata EN ISO 9001, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. Esso comunica la sua decisione all’installatore dell’ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione.

4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della

conformità di cui all’articolo 10 4.1 La sorveglianza deve garantire che l’installatore dell’ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2 L’installatore dell’ascensore consente all’organismo di valutazione della

conformità di cui all’articolo 10 di accedere a fini ispettivi ai locali di pro- gettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e depo- sito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; – la documentazione prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.; – la documentazione prevista dalla sezione «Omologazione degli approv- vigionamenti e installazione» del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del perso- nale, ecc. 4.3 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 svolge pe- riodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l’installatore dell’ascen- sore mantenga e utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all’instal- latore dell’ascensore un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 può anche

effettuare visite senza preavviso presso l’installatore dell’ascensore o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest’ultimo. In tale occasione, se ne- cessario, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 può procedere o far procedere a prove atte a verificare il corretto funziona- mento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce all’installatore dell’a- scensore un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla pro- va stessa.

5 L’installatore dell’ascensore, per dieci anni a decorrere dalla data di com-

mercializzazione dell’ascensore, tiene a disposizione delle autorità: – la documentazione di cui al punto 3.1, capoverso 2, secondo trattino; – le modifiche di cui al punto 3.5, capoverso 2, – le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10, secondo il punto 3.5, ultimo capoverso, e i punti

4.3 e 4.4.

Nel caso in cui l’installatore dell’ascensore non sia domiciliato in Svizzera, l’obbligo summenzionato incombe all’organismo di valutazione della con- formità di cui all’articolo 10.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

6 Ogni organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 comu-

nica agli altri organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

7 La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia

qualità totale sono redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 10 (art. 8 cpv. 2, 9 cpv. 1 lett. a-c punto 3)

Garanzia qualità produzione

1 La garanzia qualità produzione è la procedura con cui l’installatore di un

ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che gli ascensori sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e soddisfano i requisiti dell’ordinanza che ad essi si applicano. L’installatore di un ascensore redige una dichiarazione di conformità.

2 L’installatore di un ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità

approvato per la produzione, l’installazione, l’esame finale e le prove del- l’ascensore secondo quanto specificato al punto 3 e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3 Sistema di garanzia qualità

3.1 L’installatore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garan-

zia qualità ad un organismo di valutazione della conformità di cui all’arti- colo 10. La domanda deve contenere: – tutte le informazioni utili sugli ascensori; – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; – la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell’at- testato di esame del tipo. 3.2 Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della ordinanza ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono es- sere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, pro- cedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di ga- ranzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere, in particolare, un’adeguata descri- zione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle competenze e attribuzioni di gestione in materia di qualità degli ascensori; – dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecni- che di controllo e garanzia della qualità; – degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l’installazione17; – della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

17 Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste all’allegato 3, punto 4, let- tera b.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

– dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità ri- chiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.

3.3 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta il

sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata18. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori oggetto della valutazione. La proce- dura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti dell’in- stallatore. La decisione viene notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione.

3.4 L’installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di

garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L’installatore tiene informato l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L’organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione all’installatore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione.

4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della con-

formità di cui all’articolo 10 4.1 La sorveglianza deve garantire che l’installatore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2 L’installatore consente all’organismo di valutazione della conformità di cui

all’articolo 10 di accedere, a fini ispettivi, ai locali di fabbricazione, ispezio- ne, montaggio, installazione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: – la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; – altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le ta- rature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3 L’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 svolge pe- riodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l’installatore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all’installatore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

18 Si tratta della norma armonizzata EN ISO 9002, completata, se necessario, per tener con- to della specificità degli ascensori.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

4.4 Inoltre l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 può effettuare visite senza preavviso presso l’installatore di un ascensore. In tale occasione, l’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di garanzia qualità, se necessario. Esso fornisce all’installatore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5 L’installatore tiene a disposizione delle autorità per dieci anni dall’ultima

data di fabbricazione dell’ascensore: – la documentazione di cui al punto 3.1, capoverso 2, secondo trattino; – gli adeguamenti di cui al punto 3.4, capoverso 2; – le decisioni e relazioni dell’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10, secondo il punto 3.4, ultimo capoverso e i punti

4.3 e 4.4.

6 Ogni organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 comu-

nica agli altri organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

7 La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia

qualità produzione sono redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Allegato 11 (art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 2 lett. c) (allegato 1 punto 6.1, allegato 7 punto 4)

Elenco dei componenti di sicurezza

1 Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

2 Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato 1 che impediscono la

caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.

3 Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.

4 a. Ammortizzatori ad accumulazione di energia:

– o a caratteristica non lineare, – o con smorzamento del movimento di ritorno, b. Ammortizzatori a dissipazione di energia. 5 Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute. 6 Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.

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Ordinanza sugli ascensori RU 1999

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

1917 - 1919