AS 1999 1930
Ordinanza del DFE concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera
Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera
del 13 aprile 1999
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla qualità del latte, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo L’assicurazione della qualità deve garantire la qualità ineccepibile del latte e la tra- sparenza del processo di produzione.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutte le forme di azienda e di comunità aziendale che producono latte di vacca e che smerciano i prodotti derivati. 2 Le forme di azienda e di comunità aziendale sono definite nel capitolo 2 sezione 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola. Altri termini utiliz- zati nella presente ordinanza sono definiti nell’allegato 1.
Art. 3 Responsabilità 1 I produttori sono responsabili per l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera. 2 Essi assicurano il rispetto delle prescrizioni relative alla qualità del latte e l’im- piego di mezzi e materie ausiliarie secondo le disposizioni in vigore.
3 Nelle aziende d’estivazione il gestore è considerato produttore.
RS 916.351.021.1
1930 1999-4213
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Sezione 2: Concimazione
Art. 4 1 La concimazione delle superfici foraggere eccessiva, unilaterale o eseguita fuori stagione è vietata. Nel quadro dello sfruttamento di superfici foraggere, il foraggio non dev’essere imbrattato con concimi aziendali e concimi a base di scarti. 2 I bollettini di consegna per i fanghi di depurazione vanno conservati per due anni.
3 Per il compostaggio ai margini dei campi vanno osservate le istruzioni e le racco- mandazioni dell’Istituto per la protezione dell’ambiente e per l’agricoltura della Sta- zione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura nonché le direttive del servi- zio cantonale competente.
Sezione 3: Foraggiamento
Art. 5 Disposizioni generali 1 Le vacche da latte devono essere foraggiate in modo che il fabbisogno di energia, sostanze nutritive e principi attivi sia coperto al meglio (foraggiamento conforme alla specie e alle prestazioni).
2 La razione complessiva deve garantire una normale digestione nonché una compo-
sizione normale del latte e del grasso del latte.
3 Il foraggio e l’acqua di abbeveramento non devono pregiudicare la salute degli
animali e la qualità del latte. Possono essere utilizzati unicamente alimenti per ani- mali non guasti e ineccepibili dal profilo igienico. 4 Gli alimenti per animali vietati o soggetti a restrizioni sono elencati nell’allegato 2. La lista di questi alimenti vale per tutti gli animali tenuti nelle stalle del bestiame da latte. 5 In caso di contaminazione radioattiva, vanno raccolte presso i servizi competenti informazioni sul foraggiamento.
Art. 6 Insilati
1 Gli insilati vanno fabbricati e immagazzinati in modo da non compromettere la
qualità del latte (odore, sapore e contenuto di spore). 2 Possono essere utilizzati solo coadiuvanti per l’insilamento autorizzati dalla Sta- zione federale di ricerche per la produzione animale. 3 Gli insilati vanno prelevati in modo che non si verifichi una seconda fermentazione né sulla superficie di prelievo né nell’alimento per animali preparato per la sommi- nistrazione. 4 Insilati di qualità difettosa possono essere somministrati unicamente dopo la mun- gitura. Insilati di cattiva qualità non possono essere somministrati alle vacche da latte e vanno allontanati dall’area di stabulazione del bestiame da latte. La qualità dell’insilato si basa sulle direttive emanate dalla Stazione federale di ricerche lattiere (FAM).
1931
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Art. 7 Foraggiamento senza insilati 1 Alle vacche in lattazione non possono essere somministrati insilati se il latte da es- se prodotto è utilizzato per la fabbricazione di formaggio ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sul sostegno del prezzo del latte. 2 L’allegato 3 numero 1 stabilisce le esigenze relative al foraggiamento senza insi- lati. 3 Oltre agli alimenti per animali di cui all’allegato 2, alcuni alimenti per animali so- no vietati o soggetti a utilizzazione ristretta durante il periodo della fabbricazione del formaggio e nelle quattro settimane che lo precedono. Tali alimenti figurano nel- l’allegato 3 numero 2. 4 La somministrazione di insilati ad animali che non siano vacche in lattazione è autorizzata solo alle condizioni e oneri di cui all’allegato 3 numero 3.
Art. 8 Immagazzinamento di alimenti per animali
1 Gli alimenti per animali devono essere immagazzinati in modo che non ammuffi-
scano e non siano infestati da parassiti. 2 Le stazioni federali di ricerche definiscono i prodotti che possono essere utilizzati per il trattamento delle piante e la protezione nonché la conservazione dei raccolti. 3 Per il trattamento dei locali destinati all’immagazzinamento degli alimenti per animali possono essere utilizzati soltanto i prodotti del legno autorizzati dalla Sta- zione federale di ricerche in economia e tecnologia agricola (FAT).
Art. 9 Pulizia e manutenzione dei locali per l’immagazzinamento degli alimenti per animali e delle attrezzature di immagazzinamento Il fienile, i recipienti degli insilati e altri contenitori di alimenti per animali vanno puliti e tenuti in modo da non pregiudicare la qualità del latte.
Sezione 4: Tenuta e salute degli animali
Art. 10 Manutenzione dei locali di stabulazione 1 La stalla in cui sono tenute le vacche, gli abbeveratoi e le attrezzature di foraggia- mento nonché i locali aziendali appartenenti alla stalla vanno mantenuti puliti, in ordine e in ottimo stato. 2 I giacigli devono essere sempre asciutti e puliti. Come lettiera sono autorizzati uni- camente paglia e altri materiali adeguati quali canne, fogliame o segatura essiccata in ottimo stato.
3 Per la lotta contro le mosche con sostanze insetticide sono ammessi unicamente
prodotti autorizzati dalla FAM.
3 RS 942.359.1
1932
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Art. 11 Tenuta e cura degli animali Per la tenuta degli animali fanno stato in particolare i seguenti principi: a. le vacche da latte devono essere pulite e in buona salute; b. gli animali che soffrono di una malattia trasmissibile all’uomo o che sono sospettati di soffrirne vanno isolati in modo efficace; c. è vietata la tenuta di animali da reddito che non siano bovini, equini, ovini e caprini nelle stalle e nelle corti del bestiame da latte. Nelle aziende d’esti- vazione i suini possono essere tenuti nelle stalle del bestiame da latte a con- dizione che la stalla sia costruita in modo che i suini o le loro escrezioni non possano accedere all’area riservata alle vacche da latte. La qualità del latte non deve essere pregiudicata; d. tutte le vacche da latte dell’effettivo devono poter essere identificate senza possibilità di confusione.
Sezione 5: Controllo della salute delle mammelle
Art. 12 Esecuzione del controllo delle mammelle 1 Allo scopo di diagnosticare le infiammazioni croniche o subcliniche, le mammelle di tutte le vacche il cui latte viene messo in commercio devono essere sottoposte alla prova di Schalm almeno una volta al mese. Il latte di quarti che reagiscono positi- vamente alla prova di Schalm (++, +++) è considerato difettoso. 2 Nelle aziende d’estivazione il primo controllo va eseguito al più tardi sette giorni dopo il carico dell’alpe. 3 La prova di Schalm può essere sostituita dalla determinazione, per ogni vacca, del numero di cellule in campioni di mungitura quotidiana dei 4/4, eseguita dalle federa- zioni d’allevamento, oppure dalla misurazione permanente della conduttività del latte di ogni quarto. Se il numero di cellule del latte di una vacca è superiore a 150 000 o la conduttività del latte di un quarto diverge dalla norma nella misura del
50 per cento, occorre sottoporre la vacca alla prova di Schalm.
Art. 13 Registrazione dei risultati dei controlli I risultati dei controlli giusta l’articolo 12 vanno annotati per scritto e conservati per due anni.
Sezione 6: Trattamento degli animali con medicamenti
Art. 14 Trattamento delle vacche Un trattamento con medicamenti da vendersi su ricetta medica può essere eseguito solo dal veterinario o d’intesa con esso.
1933
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Art. 15 Registrazione dei trattamenti con medicamenti
1 Per ogni trattamento con medicamenti che richiedono un termine d’attesa per la
fornitura del latte vanno annotati il numero dell’animale, la data del trattamento, il nome del veterinario, il nome del medicamento, il termine di attesa prescritto nonché la data della ripresa della fornitura del latte in un registro, su una cartella clinica per il bestiame da latte o in altra forma scritta adeguata.
2 Le iscrizioni vanno conservate per due anni.
Art. 16 Medicamenti destinati al trattamento delle vacche asciutte 1 Durante la lattazione non possono essere usati medicamenti destinati al trattamento delle vacche asciutte (protezione delle mammelle). 2 In caso di aborto o di parto prematuro di vacche trattate con medicamenti destinati al trattamento delle vacche asciutte nel periodo di asciutta minimo prescritto dal fabbricante, il latte può essere messo in commercio soltanto se l’analisi ha dimo- strato che esso è esente da residui.
Sezione 7: Esigenze relative al latte dei singoli animali
Art. 17 Principio Può essere messo in commercio solo latte di qualità ineccepibile e dalla composi- zione inalterata.
Art. 18 Latte che non può essere messo in commercio
1 È vietata in particolare la messa in commercio di:
a. latte di vacche che presentano sintomi di una malattia trasmissibile all’uomo (fatto salvo il capoverso 2); b. latte proveniente da quarti curati con medicamenti che richiedono un perio- do d’attesa per la fornitura del latte o che possono pregiudicare la qualità del latte durante il trattamento e il periodo d’attesa prescritto; c. latte proveniente da quarti visibilmente infiammati o che hanno reagito po- sitivamente alla prova di Schalm (++, +++); d. latte di vacche colpite da una malattia che può alterare la qualità del latte come infezioni o diarrea con febbre, acetonemia, cisti ovariche, infezioni dell’apparato genitale con perdite, ferite aperte o purulente alle mammelle o nella zona circostante; e. latte di vacche prodotto nei primi otto giorni dopo il parto; f. latte di vacche che vengono munte meno di due volte al giorno; g. latte di vacche che producono meno di due litri di latte al giorno;
1934
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
h. latte non idoneo per l’utilizzazione prevista; i. latte della premungitura. 2 D’intesa con il veterinario cantonale, il chimico cantonale decide circa l’utilizza- zione del latte di cui al capoverso 1 lettera a e dispone le misure necessarie. 3 Se nei confronti di vacche acquistate sussiste un dubbio circa l’impiego di medi- camenti di cui al capoverso 1 lettera b, occorre controllare che il latte non presenti residui di antibiotici prima di metterlo in commercio. 4 Le vacche il cui latte non può essere messo in commercio devono essere contrasse- gnate con un segno ben visibile e permanente (fascia in plastica o in stoffa, marcatu- ra colorata, ecc.), che va applicato direttamente sull’animale. In caso di identifica- zione elettronica degli animali è necessario disporre per la mungitura di un meccanismo di arresto automatico o di un sistema di allarme acustico o visivo.
Sezione 8: Produzione del latte
Art. 19 Igiene del personale 1 Le persone con secrezioni di agenti infettivi in grado di contaminare le derrate ali- mentari e dunque di minacciare la sicurezza delle stesse, non possono né mungere né trattare il latte. 2 Le persone che mungono o trattano il latte devono annunciare al produttore even- tuali sintomi di malattia accertati dal medico. Il produttore è tenuto a informare il personale circa l’obbligo di notifica. 3 Le persone occupate nella mungitura o nel trattamento del latte devono indossare abiti puliti e adeguati.
4 È obbligatorio lavare accuratamente le mani e gli avambracci immediatamente
prima della mungitura e mantenerli puliti durante l’intera operazione. 5 Il produttore deve provvedere affinché il settore di mungitura sia provvisto di un’adeguata installazione sanitaria.
6 Eventuali ferite vanno coperte da una fasciatura impermeabile.
Art. 20 Mungitura
1 Immediatamente prima e durante la mungitura, non è permesso svolgere attività
che potrebbero alterare la qualità del latte. Ciò vale in particolare per i lavori d’insi- lamento nonché per trattamenti con medicamenti. 2 Prima della mungitura, occorre eliminare eventuali resti di acqua dalle parti del- l’impianto e dai contenitori che entrano in contatto con il latte. 3 All’inizio della mungitura, i primi getti di ogni quarto vanno controllati al fine di assicurarsi che il latte non presenti anomalie visibili. A tale scopo va usato un bic- chiere per la premungitura o un altro dispositivo idoneo.
1935
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
4 Le vacche affette da malattie alla mammella o trattate con antibiotici vanno munte per ultime. Eccezioni a questo principio sono ammesse soltanto se è possibile esclu- dere con certezza ogni contaminazione del latte. 5 Prima della mungitura, le mammelle vanno pulite con materiale monouso (a secco: con paglia di legno o carta per mammelle; umido: con preparati per l’igiene delle mammelle) oppure sottoposte a una doccia. In caso di lavaggio con acqua, le mam- melle vanno asciugate con materiale monouso. Per l’igiene e la cura delle mammelle sono ammessi unicamente i prodotti riconosciuti dalla FAM. 6 L’acqua utilizzata per la pulizia delle mammelle deve essere ineccepibile dal pro- filo batteriologico. 7 Per la mungitura a mano possono essere utilizzati unicamente unguenti puliti e ri- conosciuti dalla FAM. 8 Per la disinfezione dei capezzoli possono essere utilizzate unicamente le sostanze autorizzate dall’Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti.
Sezione 9: Pulizia e disinfezione degli impianti di mungitura e delle attrezzature per il latte
Art. 21 Principio Gli impianti di mungitura e le attrezzature per il latte vanno puliti immediatamente dopo l’uso e mantenuti in modo da non compromettere la qualità del latte.
Art. 22 Detergenti e disinfettanti 1 Per la pulizia e la disinfezione delle superfici che entrano in contatto con il latte possono essere utilizzati soltanto prodotti chimici riconosciuti a tale scopo dalla FAM. 2 I detergenti e i disinfettanti vanno conservati negli imballaggi originali o in conte- nitori particolari contrassegnati e provvisti dei dispositivi conformemente alla legge sui veleni; essi vanno tenuti separatamente dalle derrate alimentari nonché dagli alimenti per animali.
3 Le sostanze della classe di tossicità 2 vanno conservate sotto chiave.
Art. 23 Qualità dell’acqua 1 L’acqua usata per pulire e per risciacquare deve essere, dal profilo batteriologico, di qualità analoga all’acqua potabile. 2 L’acqua può contenere batteri sporogeni solo in misura tale da non pregiudicare la qualità del formaggio a pasta dura o semidura.
1936
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Art. 24 Attrezzatura ausiliaria e materiale d’uso corrente 1 Per la pulizia e la disinfezione possono essere utilizzate unicamente attrezzature ausiliarie ineccepibili dal profilo igienico quali spazzole, vasche adibite alla pulizia, secchi e spugne, da sostituire periodicamente, in particolare in caso di evidente usu- ra. È vietato l’uso di stracci e panni. 2 Il materiale ausiliario utilizzato per pulire le attrezzature per il latte, segnatamente le spazzole, non può essere destinato ad altri scopi.
Art. 25 Pulizia dei secchi e degli impianti di mungitura con lattedotto, delle sale di mungitura e delle attrezzature per il latte 1 Le superfici esterne delle attrezzature per la mungitura e, se necessario, le sale di mungitura vanno pulite accuratamente immediatamente dopo la mungitura. Le parti degli impianti di mungitura che conducono il latte vanno risciacquate con acqua.
2 Le altre attrezzature per il latte vanno risciacquate subito dopo l’uso.
3 Dopo il risciacquo, le parti degli impianti che conducono il latte e le attrezzature vanno pulite e disinfettate con acqua addizionata di un detergente o disinfettante ri- conosciuto dalla FAM. Se necessario, le parti degli impianti esposte quali rubinetti, guarnizioni, valvole di scarico, chiusure a vite dei filtri e spugne vanno lavate e di- sinfettate a mano. 4 Per gli impianti di mungitura in stalle a stabulazione fissa e le sale di mungitura vanno regolarmente controllati il tempo di pulizia, la temperatura all’inizio e alla fi- ne dell’operazione e la quantità di detergente usato nonché registrati almeno una volta al mese. Le iscrizioni vanno conservate per almeno due anni. 5 La pulitura e la disinfezione degli impianti di mungitura in stalle a stabulazione fissa e delle sale di mungitura possono essere fatte costantemente o alternativamente con acqua bollente in un processo continuo (dentro/fuori) con l’aggiunta di un acido prescritto per questo processo (pulizia con acqua bollente e acidi).
Art. 26 Prevenzione ed eliminazione del tartaro 1 Per prevenire la formazione di tartaro, le parti degli impianti che conducono il latte (salvo per la pulizia ai sensi dell’art. 25 cpv. 5) e le attrezzature per il latte vanno pulite almeno una volta alla settimana con un prodotto acido per l’eliminazione del tartaro riconosciuto dalla FAM. 2 Dopo l’eliminazione del tartaro, l’impianto va risciacquato, pulito e disinfettato.
Art. 27 Risciacquo Immediatamente dopo la pulizia, tutti i residui di detergente vanno eliminati accu- ratamente con acqua conformemente all’articolo 23.
Art. 28 Deposito delle attrezzature per la mungitura e per il latte Le attrezzature per la mungitura e per il latte vanno depositate in un locale ai sensi dell’articolo 40 oppure dell’articolo 42 capoverso 3.
1937
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Art. 29 Manutenzione
1 Il produttore deve provvedere affinché l’impianto per la mungitura funzioni in
modo ineccepibile.
2 Egli deve provvedere affinché almeno una volta l’anno, e almeno una volta ogni
due anni se si tratta di un’azienda d’estivazione, gli impianti di mungitura vengano controllati da un esperto conformemente alle direttive della FAT ed eventualmente messi in sesto. Il produttore deve farsi certificare la revisione mediante un apposito modulo messo a disposizione dalla FAM, compilato e firmato dall’esperto. 3 Le superfici delle attrezzature per il latte che entrano in contatto con il latte vanno controllate almeno una volta alla settimana al fine di rilevare eventuali danni o usu- ra. Se necessario, occorre sostituire le attrezzature stesse o parti di esse.
Sezione 10: Trattamento e immagazzinamento del latte
Art. 30 Trasporto del latte dall’impianto di mungitura 1 Il latte va versato delicatamente attraverso il sistema di condotta e di riempimento nei recipienti di trasporto e d’immagazzinamento.
2 Occorre ridurre al minimo la formazione di schiuma, in modo da evitare che
un’alterazione della materia grassa pregiudichi la qualità del latte. 3 Il sistema di trasporto va controllato periodicamente per verificarne la tenuta, la pulizia e l’usura. Eventuali parti danneggiate, porose o vecchie vanno sostituite.
Art. 31 Filtrazione del latte 1 Durante o immediatamente dopo la mungitura, il latte va filtrato attraverso un ap- parecchio di filtrazione idoneo per le derrate alimentari e attraverso un filtro ovattato o di stoffa non tessuta. Sono autorizzati soltanto filtri monouso da sostituire prima di ogni mungitura. Sono vietati i filtri con rete metallica. 2 Qualora venissero utilizzati altri tipi di filtro idonei per le derrate alimentari, il produttore deve esigere dal fabbricante o dal fornitore la prova che hanno la stessa efficacia filtrante. 3 Se il latte di caseificio viene fornito direttamente due volte al giorno, il produttore di latte e l’utilizzatore possono convenire per scritto che il latte venga filtrato all’atto della presa in consegna da parte del caseificio.
Art. 32 Intervallo di fornitura del latte e condizioni di immagazzinamento 1 Il latte deve, per principio, essere consegnato due volte al giorno immediatamente dopo la mungitura. 2 Deroghe sono ammesse previo accordo scritto tra l’utilizzatore e il produttore di latte o l’organizzazione dei produttori solo a condizione che:
1938
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
a. il latte venga raffreddato ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 e immagazzi- nato in un magazzino o locale per il latte ai sensi dell’articolo 40; b. se il latte è destinato alla fabbricazione di formaggio a base di latte non pasto- rizzato o alla fornitura a uno stabilimento locale di centrifugazione, la prima mungitura può essere immagazzinata dal produttore al massimo per 22 ore; c. se il latte viene fornito a un centro di trasformazione e non è destinato alla fabbricazione di formaggio a base di latte non pastorizzato, la prima mungi- tura può essere immagazzinata dal produttore per 48 ore al massimo prima del trasporto verso l’azienda di trasformazione.
Art. 33 Raffreddamento del latte 1 Se il latte viene fornito due volte al giorno, esso va raffreddato efficacemente, du- rante tutto l’anno, con acqua fredda corrente. L’utilizzatore può autorizzare deroghe. 2 Se la fornitura ha luogo una volta al giorno o ogni due giorni, il latte dev’essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura in modo da raggiungere, entro due ore, la temperatura di almeno 8 °C se la fornitura ha luogo una volta al giorno, e di 6 °C se la fornitura avviene ogni due giorni. Il latte va immagazzinato alle tempera- ture menzionate. Il produttore deve verificare regolarmente il tempo di raffredda- mento e la temperatura d’immagazzinamento. Durante il raffreddamento e l’imma- gazzinamento non deve verificarsi alcuna alterazione della materia grassa che possa pregiudicare la qualità del latte. Per il latte di caseificio, l’utilizzatore può autorizza- re deroghe quanto alla temperatura di raffreddamento.
3 Il latte delle aziende d’estivazione va raffreddato e immagazzinato immediata-
mente dopo la mungitura in modo da non alterare la qualità del latte e dei prodotti che se ne ottengono.
Art. 34 Collocazione dei recipienti per il trasporto del latte 1 Durante la mungitura, i recipienti per il trasporto del latte vanno collocati in una posizione adeguata o in un magazzino o locale per il latte ai sensi dell’articolo 40. 2 La collocazione dei recipienti per il trasporto del latte deve essere sufficientemente distante dalla stalla, dal letamaio e dalla fossa del liquame. Gli oggetti estranei alla mungitura e all’immagazzinamento del latte, gli animali e gli insetti vanno tenuti a debita distanza. Le persone non autorizzate non hanno accesso.
Art. 35 Trasporto del latte 1 Il latte va trasportato verso l’azienda di trasformazione in modo accurato e igieni- co. Il veicolo adibito al trasporto va mantenuto pulito. Con il latte non possono esse- re trasportati animali e oggetti estranei, che potrebbero pregiudicarne la qualità. 2 Se viene collocato fuori dall’azienda in vista del trasporto, il latte deve essere sor- vegliato. 3 I lattodotti vanno puliti e sottoposti a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante.
1939
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Sezione 11: Edifici, impianti e attrezzature
Art. 36 Stalla, area di movimento e area di mungitura 1 Le stalle e le aree di movimento vanno strutturate in modo da garantire una tenuta degli animali adeguata, pulita e sana. L’area di mungitura nel locale di mungitura, nelle stalle con dispositivi d’aggancio o nei pressi della mangiatoia deve consentire una mungitura igienica e pulita.
2 Devono essere soddisfatte le seguenti esigenze:
a. la stalla e l’area di mungitura devono essere separate dal letamaio e dai ser- vizi igienici; b. nella sala d’attesa del bestiame e nell’area di mungitura i rivestimenti dei pavimenti devono essere rinforzati; c. gli animali affetti da malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali devono poter essere isolati; nelle stalle a stabulazione libera deve sussistere la possi- bilità di separare vacche sane, malate e partorienti; d. pareti, pedane e pavimenti devono essere facili da pulire e deve essere ga- rantito un buono scolo; e. le attrezzature e gli impianti devono essere facili da pulire e da disinfettare; f. l’illuminazione e l’aerazione devono essere conformi alla legislazione sulla protezione degli animali; g. i medicamenti devono poter essere immagazzinati in modo sicuro in un luo- go o in un armadio che può essere chiuso; h. nella stalla delle vacche non devono venire immagazzinati alimenti per ani- mali.
Art. 37 Corti e spiazzi antistanti le capanne alpestri Le caratteristiche del suolo delle corti e degli spiazzi antistanti le capanne alpestri non devono pregiudicare la qualità del latte.
Art. 38 Impianti di mungitura 1 Tutte le parti dell’impianto che entrano in contatto con il latte devono essere resi- stenti alla corrosione e facili da pulire. Non devono alterare la qualità del latte. 2 Gli impianti di mungitura, le parti di impianto e i pezzi di ricambio devono essere perlomeno conformi alla norma ISO 57074. 3 Gli impianti di mungitura con lattodotto vanno installati secondo le istruzioni della FAT.
4 Ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.
1940
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Art. 39 Locali di mungitura 1 I locali di mungitura devono essere equipaggiati in modo da soddisfare le seguenti esigenze: a. gli elementi che compongono gli impianti e le attrezzature devono essere fa- cili da pulire e disinfettare; b. le superfici interne devono essere lavabili e facili da pulire; c. il latte deve essere protetto durante la mungitura e il trasporto; d. gli aggregati della mungitrice devono essere protetti dall’imbrattamento tra una mungitura e l’altra; e. occorre disporre di quantità sufficienti di acqua calda (potabile) per la puli- zia dell’impianto e delle attrezzature utilizzate. 2 Il luogo di collocamento dell’impianto di mungitura mobile sui pascoli deve essere pulito.
Art. 40 Magazzini e locali per il latte 1 I locali in cui viene approntato il latte per la fornitura devono permettere il tratta- mento, in condizioni igieniche e pulite, del latte come pure delle attrezzature per il latte qualora vi fossero depositate. 2 I locali in cui vengono lavati i recipienti di raffreddamento ed eventualmente gli impianti di mungitura e le attrezzature per il latte devono essere muniti di: a. pareti e pavimenti lavabili e resistenti agli acidi; b. acqua calda e fredda; c. scoli provvisti di sifone; d. una buona illuminazione. 3 I locali destinati all’immagazzinamento del latte che non viene fornito due volte al giorno devono soddisfare le seguenti esigenze: a. essere separati dalla stalla del bestiame da latte e dal locale di mungitura. In caso di accesso diretto alla stalla, la porta deve chiudersi automaticamente; sono inoltre necessari una soglia o una griglia nonché uno scolo lungo la stalla e una porta separata per uscire all’aperto; b. non vi deve essere alcun collegamento diretto come porte e aperture di ven- tilazione con la doccia e i servizi; c. essere asciutti; le installazioni e le superfici del locale devono essere facil- mente accessibili per permettere una pulizia ineccepibile; d. avere pareti resistenti agli urti e un pavimento rafforzato con pendenza suffi- ciente per consentire il deflusso; e. essere dotati di serratura, non accessibili agli animali domestici e protetti da- gli insetti, in particolare dalle mosche;
1941
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
f. essere protetti dalle fonti di cattivi odori come il letamaio, la fossa del li- quame e la sporcizia circostante; g. essere ben arieggiati; h. non devono esservi installate pompe a vuoto lubrificate; altri tipi di pompa a vuoto devono evacuare l’aria di scarico verso l’esterno; i. disporre di uno spiazzo antistante solido e pulito; j. essere muniti di sostegni e ripostigli adeguati per conservare le attrezzature per il latte. 4 Tutti i locali giusta i capoversi 1-3 possono essere impiegati unicamente per atti- vità connesse al latte; sono vietate le installazioni che non servono alla produzione, al raffreddamento e all’immagazzinamento del latte. Nelle aziende d’estivazione è permesso l’immagazzinamento di derrate alimentari in contenitori chiusi. 5 Alle aziende d’estivazione non si applicano il capoverso 3 lettere a ultima frase, c prima frase, d e i.
Art. 41 Impianto di raffreddamento del latte L’impianto di raffreddamento deve essere conforme perlomeno ai requisiti della norma ISO 57085. La potenza dev’essere regolata in modo da raffreddare il latte a 3-5 °C in due ore.
Art. 42 Attrezzature per il latte 1 Le attrezzature per il latte devono essere costruite con materiale adatto per le der- rate alimentari. Per i secchi e le parti dell’impianto di raffreddamento che entrano in contatto con il latte nonché i contenitori per l’immagazzinamento e il trasporto sono ammessi soltanto l’alluminio o l’acciaio inossidabile. 2 Le attrezzature per il latte possono essere utilizzate soltanto per la mungitura, il trattamento, il raffreddamento, l’immagazzinamento, il trasporto e il ritiro del latte, ma non per l’immagazzinamento di siero o di latte magro. 3 Il deposito delle attrezzature per la mungitura e delle attrezzature per il latte deve essere protetto, ubicato fuori dalla stalla e sufficientemente distante dal letamaio e dalla fossa del liquame. Il deposito delle attrezzature per la mungitura nelle sale di mungitura è autorizzato, sempreché avvenga in condizioni igieniche ineccepibili. 4 L’installazione di deposito deve essere pulita e igienica. Deve garantire che le at- trezzature asciughino rapidamente e restino asciutte fino al successivo impiego.
5 Ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.
1942
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Sezione 12: Disposizioni finali
Art. 43 Disposizioni transitorie 1 Il servizio d’ispezione può autorizzare fino al 31 dicembre 1999 per le aziende che non hanno una successione garantita e fino al 31 ottobre 2001 per le aziende d’esti- vazione periodi transitori per l’adattamento degli edifici e delle installazioni esistenti ai sensi della sezione 11. La qualità del latte non deve tuttavia essere pregiudicata. 2 Le aziende che consegnano il latte una volta al giorno devono soddisfare le pre- scrizioni sul raffreddamento e sui magazzini (art. 33 e 40) al più tardi entro il 31 ot- tobre 2001.
Art. 44 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.
13 aprile 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
1370
1943
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Allegato 1 (art. 2)
Definizioni e termini
Concimi: I concimi sono destinati al nutrimento delle piante: a. concimi aziendali (liquame, letame, colaticcio, percolato e residui simili provenienti dalle aziende che tengono bestiame, in forma preparata o non preparata); b. concimi a base di scarti di origine animale e vegetale o derivanti dalla depu- razione delle acque, quali:
1. composta (materiale d’origine animale o vegetale sapientemente stabi-
lizzato mediante digestione aerobica, utilizzato come fertilizzante, am- mendante, substrato, protezione contro l’erosione, nell’ambito delle ri- coltivazioni o per il terriccio artificiale),
2. materiale vegetale non decomposto come cascami di ortaggi, residui
della distillazione, dell’ammostatura o della spremitura,
3. prodotti derivati dagli scarti animali come farina di ossa, di carne, di
sangue, di corno, di unghione o di pelle,
4. fanghi di depurazione (trattati o non trattati, risultanti dalla depurazione
delle acque, utilizzati direttamente quale concime o aggiunti alla com- posta); c. concimi minerali (prodotti derivati da sostanze naturali o sintetizzati chimi- camente e sostanze quali calciocianammide e urea).
Disinfettanti: Composti chimici solubili in acqua, che permettono di distruggere, dopo un deter- minato tempo d’azione, un ampio spettro di batteri. Lo stesso effetto può essere ot- tenuto con acqua calda a una temperatura di almeno 85 °C.
Superfici foraggere: Le superfici foraggere sono prati, pascoli e superfici coltive dopo la semina, il cui raccolto è destinato in parte o del tutto al foraggiamento del bestiame. Sono escluse le superfici coltive di cui vengono raccolti unicamente i grani o le pannocchie.
Alimenti per animali: Per alimenti per animali ai sensi della presente ordinanza s’intendono le sostanze e i prodotti destinati al foraggiamento di animali da reddito agricolo o alla fabbricazio- ne di questi alimenti. Si distinguono in particolare alimenti semplici per animali, alimenti composti per animali e coadiuvanti per l’insilamento.
1944
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Prodotti fitosanitari e per la protezione dei raccolti: Per prodotti fitosanitari ai sensi della presente ordinanza s’intendono le sostanze e i prodotti quali i fungicidi (contro i funghi), i battericidi (contro i batteri), gli insetti- cidi (contro gli insetti), i topicidi (contro i topi), i diserbanti (contro le erbe infe- stanti) e i regolatori della crescita delle piante, utilizzati in campicoltura e in forag- gicoltura nonché, nella misura in cui agli animali vengono somministrate piante, in frutticoltura, in orticoltura e nella gestione di parchi. Sono inclusi anche i prodotti per la protezione dei raccolti.
Insilati: Alimenti per animali sottoposti a processi di conservazione mediante fermentazione lattica. I cereali e le leguminose a granelli nonché il foraggio grezzo addizionato di sostanze ausiliarie sono equiparati agli insilati se contengono acqua per oltre il 18 per cento del peso.
Termine d’attesa: Periodo che segue l’ultimo trattamento del bestiame con medicamenti, durante il quale il latte non può essere messo in commercio.
1945
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Allegato 2 (art. 5 cpv. 4)
Alimenti per animali vietati o il cui impiego è soggetto a restrizioni
Alle vacche da latte e agli animali tenuti nelle stalle del bestiame da latte è vietato o autorizzato con restrizioni somministrare gli alimenti per animali elencati di seguito. Per il foraggiamento senza insilati fa stato altresì l’allegato 3.
1 Alimenti soggetti a divieto generale
– alimenti avariati, – alimenti in fase di fermentazione, – insilati di cattiva qualità, – melassa e altri alimenti liquidi, messi direttamente nelle mangiatoie o negli abbeveratoi automatici, – alimenti melassati, tali da lasciare residui di melassa nella mangiatoia, – alimenti grezzi imbrattati, – alimenti imbrattati di concime, – semi di crocifere (eccezione: colza), – semi di ortaggi (eccezione: piselli proteici, favette, fave di soia), – cascami di ortaggi (eccezioni n. 2), – porri, – cipolle, – alimenti che non soddisfano i requisiti del libro dei prodotti destinati all’ali- mentazione degli animali, – alimenti composti non destinati alle vacche da latte.
2 Alimenti per animali ammessi in quantità limitate
– cavoli rapa, cavoli bianchi, radici di cicoria: al massimo 10 kg di materia fresca per animale al giorno, – foglie di cavolo e di cavolo rapa, cavoli da foraggio, colza, ravizzone, sper- gola, miscele di veccia; al massimo 1/3 della razione complessiva (materia secca), – olio di fegato di merluzzo e suoi derivati: al massimo 50 g per animale al giorno.
3 Alimenti per animali ammessi in periodi limitati
– insilati di foglie di barbabietola e di fettucce di barbabietole da zucchero: vietati durante il periodo di foraggiamento verde.
1946
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
4 Somministrazione di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte
La somministrazione di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte deve soddisfare le seguenti esigenze:
4.1 Condizioni
– La somministrazione avviene all’esterno della stalla e dell’area di mungitura. – La zona per il foraggiamento deve essere solida, facile da pulire e munita di un deflusso nella fossa del liquame. Le aziende d’estivazione possono essere dotate di un deflusso per infiltrazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla protezione delle acque; la zona di infiltrazione non deve essere accessibile agli animali. – Gli abbeveratoi e i recipienti per l’immagazzinamento sono di acciaio al cromo-nickel o di materia plastica.
4.2 Oneri
– Solo l’azienda che trasforma il latte dell’azienda di produzione può ritirare il siero o gli altri sottoprodotti liquidi del latte. L’impiego di sostanze conser- vanti non è consentito. – Gli animali non possono essere alimentati mediante abbeveratoi automatici. – Il luogo in cui si somministrano il siero o altri sottoprodotti liquidi del latte deve essere pulito tutti i giorni. – Gli abbeveratoi, i recipienti per l’immagazzinamento e il trasporto devono essere svuotati completamente ogni giorno, risciacquati con acqua e disin- fettati almeno una volta la settimana. – I recipienti per il trasporto del latte possono essere utilizzati per il ritiro ma non per l’immagazzinamento di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte. Subito dopo il trasporto vanno puliti e disinfettati. – Il siero e gli altri sottoprodotti liquidi del latte ritirati la sera prima o la mat- tina del giorno successivo devono essere somministrati al più tardi a mezzo- giorno (nelle aziende d’estivazione lo stesso giorno).
1947
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Allegato 3 (art. 7)
Esigenze per il foraggiamento senza insilati
Nel foraggiamento senza insilati (all. 1) occorre rispettare anche le esigenze seguenti:
1 Esigenze generali
– Se un’azienda inizia o riprende a trasformare il latte in formaggio, la som- ministrazione di insilati deve essere interrotta al più tardi quattro settimane prima. Immediatamente dopo il passaggio al foraggiamento senza insilati, i recipienti degli insilati, le mangiatoie e gli utensili per il foraggiamento de- vono essere puliti. Al massimo 18, ma almeno quattro giorni prima dell’ini- zio della produzione di formaggio, bisogna pulire le stalle, gli attrezzi delle stalle e le corti. Le stalle a stabulazione libera (anche i box con giacigli) de- vono essere completamente evacuate dal liquame. – Il latte delle vacche alle quali sono stati somministrati insilati e che sono state trasferite in stalle con foraggiamento senza insilati non può essere uti- lizzato per la fabbricazione di formaggio per dieci giorni. Durante tale pe- riodo, le vacche sono tenute separatamente e possono essere munte solo alla fine dello stesso. – Se gli insilati sono immagazzinati nell’area aziendale o sono somministrati ad animali che non siano vacche in lattazione, come il bestiame da ingrasso, il bestiame giovane, il bestiame in asciutta, il bestiame minuto e i cavalli, occorre adottare i necessari provvedimenti per evitare che il latte venga contaminato dai batteri o dalle spore responsabili della fermentazione butir- rica. In particolare vanno osservate le esigenze di cui al numero 3.
2 Alimenti per animali vietati o soggetti a restrizioni
Durante il periodo della fabbricazione del formaggio e nelle quattro settimane che lo precedono, oltre agli alimenti dell’allegato 2, sono vietati o soggetti a restrizioni i seguenti alimenti per animali:
2.1 Alimenti per animali vietati
– alimenti per animali essiccati in conserva, – patate bollite, – trebbie di malto fresche, – lievito fresco, – insilati essiccati in un secondo tempo, – zucchero e acqua zuccherata quale alimento semplice per animali.
1948
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
2.2 Alimenti per animali ammessi per un periodo limitato
Fiocchi di patate: la loro somministrazione direttamente nella mangiatoia vuota è vietata durante il periodo di foraggiamento verde.
3 Foraggiamento con insilati ad animali che non siano vacche in lattazione
Per il foraggiamento con insilati ad animali che non siano vacche in lattazione, come il bestiame da ingrasso, il bestiame giovane, il bestiame in asciutta, il bestiame mi- nuto e i cavalli vanno rispettate le seguenti esigenze:
3.1 Igiene del personale
– All’esterno della stalla del bestiame da latte, nella zona di somministrazione degli insilati, deve essere disponibile uno spogliatoio con un dispositivo per lavarsi le mani. – Il personale preposto al foraggiamento utilizza gli abiti e le calzature messe a disposizione per il foraggiamento.
3.2 Esigenze edilizie
– La stalla e la corsia di foraggiamento delle vacche da latte vanno divise con pareti fisse (senza aperture) dalla stalla e dall’area di foraggiamento degli animali ai quali vengono somministrati insilati. – I recipienti degli insilati vanno tenuti a sufficiente distanza dalle stalle, dai locali di riposo e dalle aree di foraggiamento delle vacche da latte. – Le vie di servizio dell’area del bestiame da latte sono completamente sepa- rate dall’area degli animali ai quali vengono somministrati insilati. – Le aree di immagazzinamento delle balle d’insilato devono essere sufficien- temente lontane dalle stalle e dalle aree di riposo e di foraggiamento delle vacche da latte.
3.3 Prevenzione delle contaminazioni da succo d’insilato, letame e liquame
– Il succo d’insilato deve essere eliminato in modo da escludere ogni contami- nazione dell’area destinata al bestiame da latte da parte dei batteri responsa- bili della fermentazione butirrica. – Va garantito che l’evacuazione della stalla degli animali che ricevono insilati non causi una contaminazione dell’area di produzione del latte. – Va garantito che il liquame degli animali ai quali sono somministrati insilati non filtri nella stalla del bestiame lattifero.
3.4 Esigenze di natura organizzativa
– Le corti delle vacche da latte devono essere sufficientemente lontane dagli animali ai quali sono somministrati insilati. – Va garantito che le vie d’accesso alle vacche da latte non siano utilizzate da animali ai quali sono somministrati insilati.
1949
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
– Va garantito che gli alimenti per le vacche in lattazione non vengano me- scolati o contaminati con gli insilati. – Gli animali possono essere trasferiti nelle stalle del bestiame da latte solo dieci giorni dopo aver ricevuto l’ultima razione di insilati. – I pascoli e le vie d’accesso ai pascoli utilizzati dalle vacche da latte non pos- sono essere utilizzati contemporaneamente da animali ai quali sono sommi- nistrati insilati.
1950
Assicurazione della qualità nella produzione lattiera RU 1999
Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
1951