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AS 1999 196

Ordinanza concernente l'aliquota dell'imposta sulla birra

Ordinanza concernente l’aliquota dell’imposta sulla birra

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra II del decreto federale del 21 dicembre 19671 concernente l’adegua- mento dell’imposta sulla birra; visto l’articolo 10 del decreto del Consiglio federale del 4 agosto 19342 concernente un’imposta federale sulle bevande, ordina:

Art. 1 Aliquota dell’imposta sulla birra L’aliquota dell’imposta sulla birra fabbricata in Svizzera e su quella importata è di 23,79 centesimi il litro.

Art. 2 Delega di competenza Il Dipartimento federale delle finanze adegua l’aliquota dell’imposta sulla birra in caso di modifica dell’aliquota legale dell’imposta sul valore aggiunto e, regolar- mente, in caso di modifica del prezzo medio all’ingrosso delle birre di tutte le birre- rie.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 maggio 19953 che include nell’imposta sulla birra i sopraddazi sulle materie prime per la fabbricazione di birra e sulla birra è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0981

RS 641.413

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