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AS 1999 197

Legge sull'energia

Legge sull’energia (LEne)

del 26 giugno 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 24octies della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 19961, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi 1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico suffi- ciente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezio- ne dell’ambiente.

2 Essa ha lo scopo di:

a. garantire una preparazione e una distribuzione dell’energia economiche e com- patibili con le esigenze della protezione dell’ambiente; b. promuovere l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia; c. favorire un maggiore impiego delle energie indigene e rinnovabili.

Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, l’economia e altre organizzazioni 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo con-

to degli sforzi dell’economia. In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni in- teressate, il Consiglio federale può fissare provvedimenti per raggiungere gli obietti- vi di politica energetica. 2 La Confederazione e, nell’ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano per l’esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. 3 Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano i provvedimenti volontari dell’economia. Se è possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, convenzioni nel diritto d’esecuzione. Sono fatte salve la legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza2, come pure la legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio.

RS 730.0

1998-0277 197

Legge sull’energia RU 1999

Art. 3 Principi 1 Le autorità, le aziende di distribuzione, i pianificatori e i fabbricanti di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i se- guenti principi: a. ogni energia deve essere impiegata nel modo più parsimonioso e razionale pos- sibile; b. l’impiego di energie rinnovabili deve essere potenziato.

2 Impiegare l’energia in modo parsimonioso e razionale significa innanzitutto:

a. mantenere l’impiego di energia al livello più basso possibile; b. impiegare l’energia nel miglior modo possibile; c. impiegare la minor energia possibile per conseguire un determinato risultato energetico (alto rendimento energetico); d. recuperare il calore residuo utilizzabile. 3 I costi dell’approvvigionamento energetico devono essere addebitati, nella misura del possibile, ai consumatori che li causano. 4 Possono essere ordinati provvedimenti solo a condizione che siano fattibili dal pro- filo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente. Gli interessi pubblici pre- ponderanti devono essere salvaguardati.

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico

Art. 4 Nozione e competenze

1 L’approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, il

deposito, la preparazione, il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di vettori energetici ed energia sino al consumatore finale, compresi l’importazione, l’esporta- zione e il transito.

2 L’approvvigionamento energetico è compito dell’economia energetica. La Confe-

derazione e i Cantoni istituiscono condizioni quadro statali adeguate affinché l’eco- nomia energetica possa assumere questo compito in modo ottimale nell’interesse generale.

Art. 5 Linee direttrici per l’approvvigionamento energetico 1 Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone una sufficiente disponibili-

tà, un’offerta differenziata e sistemi di distribuzione tecnicamente sicuri ed efficaci.

2 Un approvvigionamento energetico economico si basa sulle forze di mercato, la

trasparenza dei costi e la capacità concorrenziale internazionale, come pure su una politica energetica coordinata a livello internazionale.

3 Approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione

dell’ambiente significa utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiega- re energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l’uomo e l’ambiente.

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Art. 6 Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili Prima di autorizzare la costruzione o la trasformazione di impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili, l’autorità competente secondo il diritto cantonale esamina: a. se il fabbisogno energetico può essere ragionevolmente coperto mediante ener- gia rinnovabile; b. in che modo può essere ragionevolmente utilizzato il calore residuo prodotto.

Art. 7 Condizioni di raccordo per produttori indipendenti 1 Le aziende incaricate dell’approvvigionamento pubblico in energia devono accetta- re l’energia in eccesso prodotta regolarmente da produttori indipendenti e offerta in una forma appropriata per la rete. Per gli impianti di cogenerazione, questo obbligo è applicabile solo a condizione che simultaneamente il calore prodotto sia utilizzato. 2 Per l’elettricità prodotta da impianti di cogenerazione alimentati con energie fossi- li, la rimunerazione si fonda sui prezzi d’acquisto di energia equivalente praticati sul mercato. 3 Le aziende incaricate dell’approvvigionamento pubblico in energia devono accetta- re l’energia in eccesso ottenuta con energie rinnovabili anche se la produzione non è regolare. Detta energia è rimunerata in funzione del prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte di nuovi impianti nazionali di produzione. 4 Per le centrali idroelettriche, la rimunerazione conformemente al capoverso 3 è ri- servata agli impianti la cui potenza non supera 1 MW. L’autorità competente in virtù del diritto cantonale può, in singoli casi, ridurre la rimunerazione in modo adeguato se vi è una manifesta sproporzione tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione. 5 Le aziende forniscono l’energia ai produttori indipendenti agli stessi prezzi che richiedono agli altri acquirenti. 6 Il Cantone designa l’autorità incaricata di fissare, in caso di controversia, le condi- zioni di raccordo per i produttori indipendenti. 7 I Cantoni possono istituire fondi di compensazione a favore delle aziende incari- cate dell’approvvigionamento pubblico in energia che devono accettare energia elet- trica dai produttori indipendenti in misura sproporzionata. Il fondo è alimentato da tutte le aziende che producono, trasmettono o distribuiscono energia elettrica nel Cantone in questione.

Capitolo 3: Impiego parsimonioso e razionale dell’energia

Art. 8 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:

a. la formulazione uniforme e comparabile di indicazioni relative al consumo energetico specifico di determinati impianti, veicoli e apparecchi prodotti in se- rie; b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi pro- dotti in serie.

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2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (Dipartimento) può convenire valori mirati di consumo con i produttori o gli importatori allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie il cui consumo di energia non è trascurabile. 3 Se non è stata adottata alcuna convenzione, il Consiglio federale può emanare va- lori mirati di consumo e, se questi non sono rispettati, prescrivere le esigenze appli- cabili alla commercializzazione di tali impianti, veicoli e apparecchi. 4 Al posto delle esigenze relative alla commercializzazione, il Consiglio federale può introdurre strumenti economici. 5 Il Consiglio federale tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazio- ni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercia- lizzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati secondo lo stato della tecnica e gli sviluppi internazionali. 6 Tutti i provvedimenti che il Consiglio federale prende in virtù dei capoversi 1-5 devono rispettare le prescrizioni della presente legge concernenti la collaborazione con l’economia.

Art. 9 Edifici 1 Nell’ambito della loro legislazione, i Cantoni istituiscono condizioni quadro favo- revoli all’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e all’impiego di energie rin- novabili.

2 Emanano prescrizioni sull’impiego parsimonioso e razionale dell’energia nelle

nuove costruzioni e negli edifici esistenti. Tengono conto al riguardo del livello del- la tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio. 3 Emanano in particolare prescrizioni sul conteggio individuale delle spese di riscal- damento e di acqua calda nelle nuove costruzioni.

Capitolo 4: Promozione Sezione 1: Provvedimenti

Art. 10 Informazione e consulenza 1 L’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) e i Cantoni informano e consi-

gliano l’opinione pubblica e le autorità sulle condizioni per un approvvigionamento energetico economico e compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso e razionale dell’energia nonché sull’im- piego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. All’Ufficio federale com- pete prevalentemente l’informazione, ai Cantoni principalmente la consulenza. 2 Nell’ambito dei propri compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e

i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza al pubblico. La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.

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Art. 11 Formazione e perfezionamento 1 La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge. 2 Essa può sostenere la formazione e il perfezionamento degli specialisti dell’ener- gia.

Art. 12 Ricerca, sviluppo e dimostrazione

1 La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo

sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell’ambito dell’im- piego parsimonioso e razionale dell’energia e dell’impiego di energie rinnovabili. Tiene conto al riguardo degli sforzi dei Cantoni e dell’economia.

2 Sentito il Cantone interessato, può sostenere:

a. impianti e progetti pilota e di dimostrazione; b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energeti- che, la valutazione di provvedimenti di politica energetica o la rilevazione dei dati necessari.

Art. 13 Impiego dell’energia e recupero del calore residuo La Confederazione può sostenere provvedimenti per: a. l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia; b. l’impiego di energie rinnovabili; c. il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali, degli im- pianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell’industria.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 14 Aiuti finanziari e forma dei contributi 1 Se il promovimento dei provvedimenti menzionati nella precedente sezione si ef- fettua mediante aiuti finanziari destinati a un oggetto specifico, questi sono di regola forniti sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati solo a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi. 2 Gli aiuti finanziari non devono di regola superare il 40 per cento dei costi compu- tabili. Qualora sia conseguito un utile, gli aiuti finanziari devono essere rimborsati secondo i profitti conseguiti. 3 Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13, sono considerati co- sti computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto a quelli delle tecniche convenzionali. Per gli altri aiuti finanziari sono computabili le spese effettive asso- lutamente necessarie all’adempimento del compito. 4 Eccezionalmente, gli aiuti finanziari di cui al capoverso 2 possono essere aumen- tati al 60 per cento dei costi computabili. L’eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall’interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanzia- ria del beneficiario dell’aiuto.

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5 L’Assemblea federale fissa di volta in volta nel preventivo l’importo massimo dei

contributi conformemente agli articoli 10 capoverso 2 e 11-13 che possono essere versati nell’anno corrispondente.

Art. 15 Contributi globali 1 Per influire sull’impiego dell’energia e promuovere il recupero del calore residuo (art. 13), la Confederazione può versare contributi globali annui ai Cantoni. Sostiene singoli progetti in questo settore solo in casi eccezionali. 2 I contributi globali sono versati ai Cantoni che attuano propri programmi promo- zionali a sostegno di provvedimenti per l’impiego parsimonioso e razionale del- l’energia come pure per l’impiego di energie rinnovabili e il recupero del calore re- siduo. Almeno il 50 per cento dell’importo globale versato a un Cantone è riservato al promovimento di provvedimenti presi da privati. 3 I contributi globali non devono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma. Il loro importo è calcolato secondo l’ammontare di tale credito e l’efficacia del programma promozionale del Cantone. 4 I Cantoni riferiscono annualmente all’Ufficio federale, in particolare circa l’effica- cia e le ripercussioni del programma realizzato come pure l’impiego dei mezzi fi- nanziari messi loro a disposizione. 5 I mezzi finanziari non utilizzati nel corso dell’anno devono essere rimborsati alla Confederazione. Invece del rimborso, l’Ufficio federale può autorizzarne il riporto sul programma da realizzare nell’anno successivo.

Capitolo 5: Esecuzione e disposizioni d’applicazione

Art. 16 Esecuzione da parte della Confederazione 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni d’applica- zione necessarie. Esso può delegare al Dipartimento il compito di emanare disposi- zioni tecniche o amministrative. È fatto salvo l’articolo 19. 2 Per l’esecuzione, il Consiglio federale può avvalersi di organizzazioni private. 3 L’Ufficio federale può delegare a terzi compiti di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 17 Compiti affidati a organizzazioni dell’economia 1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia in particolare i seguenti compiti: a. convenire indicazioni uniformi e comparabili del consumo energetico di im- pianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 1 lett. a); b. convenire procedure di omologazione energetica (art. 8 cpv. 1 lett. b); c. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 1); d. attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 4); e. convenire e realizzare programmi per promuovere l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia nonché l’impiego di energie indigene e rinnovabili;

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f. fungere da intermediario, segnatamente mediante l’informazione, la consulenza e la concessione di fideiussioni, per il finanziamento da parte di terzi di impian- ti destinati alla produzione poco inquinante e all’impiego parsimonioso e razio- nale dell’energia; g. convenire obiettivi di sviluppo del consumo energetico dei grandi consumatori. 2 La Confederazione e, nel quadro delle loro competenze, i Cantoni possono favorire la conclusione di convenzioni indicando obiettivi e termini. 3 Le organizzazioni collaborano nell’adempimento dei loro compiti con le autorità

federali e cantonali competenti come pure con le altre organizzazioni interessate.

Art. 18 Mandati di prestazione e vigilanza degli enti pubblici 1 Sentiti i Cantoni, il Dipartimento conviene con le organizzazioni interessate in par- ticolare: a. gli obiettivi e i principi per i singoli compiti; b. gli studi da effettuare sulle ripercussioni di provvedimenti e programmi; c. i rapporti da presentare. 2 Il Dipartimento verifica ogni due anni lo svolgimento dei compiti affidati e riferi- sce al Consiglio federale. 3 Rappresentanti della Confederazione non possono far parte degli organi dirigenti delle organizzazioni incaricate.

Art. 19 Esecuzione da parte dei Cantoni 1 I Cantoni eseguono i provvedimenti di cui agli articoli 6, 7 e 9; sono sostenuti al riguardo dalla Confederazione. Se una legge federale attribuisce a un’autorità fede- rale l’esecuzione in un ambito specifico, questa autorità esegue anche le corrispon- denti disposizioni della presente legge.

2 I Cantoni informano regolarmente il Dipartimento sui loro provvedimenti d’ese-

cuzione.

Art. 20 Verifica dell’efficacia 1 L’Ufficio federale verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della pre- sente legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi menzionati nell’articolo 1.

2 I risultati delle verifiche sono pubblicati.

3 Ogni sei anni almeno, il Consiglio federale valuta l’effetto dei provvedimenti pro- mozionali, e in particolare quello dei contributi finanziari, e riferisce alle Camere federali sui risultati.

Art. 21 Obbligo di informare 1 Chiunque fabbrica, importa, commercializza o utilizza impianti, veicoli o apparec- chi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni indispensabili per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia.

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2 Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l’accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

Art. 22 Trattamento di dati personali 1 Nei limiti degli obiettivi della presente legge, l’Ufficio federale tratta dati persona- li, compresi quelli degni di particolare protezione concernenti azioni e sanzioni pe- nali (art. 28 cpv. 3).

2 Può conservare questi dati su un supporto elettronico.

Art. 23 Segreto d’ufficio e segreto d’affari 1 Tutte le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge sottostanno al se- greto d’ufficio.

2 Il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari sono garantiti in ogni caso.

Art. 24 Tasse 1 Le autorizzazioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione soggiacciono a una tassa. Il Consiglio federale ne determina l’ammontare. 2 Le attività d’informazione e di consulenza dell’Ufficio federale giusta l’articolo 10 capoverso 1 sono esenti da tasse.

Capitolo 6: Procedura e protezione giuridica

Art. 25 Protezione giuridica 1 La procedura e la protezione giuridica sono disciplinate dalla legge federale sulla

procedura amministrativa4 e dalla legge federale sull’organizzazione giudiziaria5. 2 Le controversie in materia di conteggio delle spese di riscaldamento e di acqua calda (art. 9 cpv. 3) sottostanno alla giurisdizione civile. In caso di rapporti di loca- zione, si applica la relativa procedura di impugnazione.

Art. 26 Ricorso delle autorità L’Ufficio federale è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente leg- ge e delle sue disposizioni d’applicazione.

Art. 27 Espropriazione 1 In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all’impiego della geotermia o degli idrocarburi o al recupero del calore residuo, i Cantoni pos- sono procedere a espropriazioni o delegare questo diritto a terzi.

4 RS 172.021 5 RS 173.110

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2 Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale sull’espropriazione6. Essi prevedono che: a. il Governo cantonale decide in merito a opposizioni rimaste controverse; b. il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata se è possibile determinare esattamente chi è interessato dall’espro- priazione. 3 Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni è applicabile la legislazione federale in materia di espropriazione.

Capitolo 7: Disposizione penale

Art. 28

1 Chiunque, intenzionalmente:

a. viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8); b. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall’autorità competente o fornisce a quest’ultima indicazioni inesatte (art. 21); c. contravviene a una disposizione d’applicazione la cui violazione è stata dichia- rata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo, è punito con la detenzione o con la multa sino a 40 000 franchi.

2 L’infrazione colposa è punita con una multa sino a 10 000 franchi.

3 Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo7. L’autorità competente è l’Uffi- cio federale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione Il decreto federale del 14 dicembre 19908 sull’impiego parsimonioso e razionale dell’energia è abrogato.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

6 RS 711 7 RS 313.0 8 RU 1991 1018

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Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 19989. 2 La presente legge entra in vigore, ad eccezione dell’articolo 15, il 1° gennaio 1999. L’articolo 15 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0581

9 FF 1998 2848

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