AS 1999 2013
Ordinanza del DFE concernente l'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio
Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio
del 13 aprile 1999
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’assicurazione della qua- lità del latte, ordina:
Art. 1 Scopo L’assicurazione della qualità deve garantire una qualità ineccepibile del prodotto e la trasparenza del processo di produzione del formaggio.
Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alle aziende di commercio e di preimballaggio del formaggio che prendono in consegna, immagazzinano, curano, trattano il formaggio e lo vendono ai rivenditori.
Art. 3 Ammissione dell’azienda
1 Le aziende di commercio e di preimballaggio del formaggio necessitano in ogni
caso di un’ammissione.
2 Le domande di ammissione vanno inoltrate al servizio d’ispezione.
3 Il servizio d’ispezione esamina se:
a. le esigenze della presente ordinanza in merito ai locali e alle installazioni sono adempiute; b. l’azienda è in grado di dimostrare che dispone di un sistema efficace di assi- curazione della qualità. 4 Il servizio d’ispezione inoltra la sua proposta alla Centrale dei servizi d’ispezione e consulenza per l’economia lattiera all’attenzione dell’Ufficio federale di veterinaria. Questo accorda l’ammissione se le condizioni della presente ordinanza sono adem- piute.
Art. 4 Responsabilità della direzione operativa suprema La direzione operativa suprema provvede, sotto la sua responsabilità, affinché: a. nell’azienda venga impiegata una persona responsabile dell’assicurazione della qualità;
RS 916.351.021.4 1 RS 916.351.0
1999-4211 2013
Assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio RU 1999
b. l’assicurazione della qualità venga garantita nell’azienda conformemente al concetto HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point); c. sia assicurata la trasparenza del processo produttivo; d. il numero di ammissione dell’azienda e quello delle aziende fornitrici siano utilizzati correttamente; e. esista, e venga rispettato, un regolamento che disciplini l’accesso del perso- nale e delle persone estranee all’azienda; f. esista, e venga applicato, un regolamento per l’igiene del personale nell’a- zienda; g. il personale venga istruito e perfezionato in materia di igiene in funzione delle sue mansioni e della sua formazione professionale.
Art. 5 Concetto HACCP
1 Si deve garantire la sicurezza delle derrate alimentari tramite:
a. la rilevazione e l’analisi dei punti di controllo CP lungo il processo produt- tivo; b. la sorveglianza e i controlli sistematici (monitoraggio) dei CP; c. la definizione dei valori nominali e degli intervalli di tolleranza nonché delle misure da adottare qualora si costatino deviazioni dalle condizioni CP; d. la documentazione scritta delle misure di cui alle lettere a-c. 2 Le prescrizioni sulla sicurezza delle derrate alimentari devono essere note ai colla- boratori responsabili. La persona responsabile dell’assicurazione della qualità nell’azienda deve imporle e controllarne l’applicazione. 3 I risultati dei singoli controlli e delle analisi devono essere conservati per almeno due anni. 4 I requisiti microbiologici a cui devono soddisfare i formaggi e le misure even- tualmente necessarie sono descritti nell’allegato 1.
Art. 6 Trasparenza 1 Per la trasparenza del processo produttivo bisogna garantire che ogni forma e che ogni pezzo di formaggio confezionato possa essere attribuito alla rispettiva azienda di fabbricazione. 2 Nelle aziende di stagionatura e di preimballaggio del formaggio deve poter essere visibile in qualsiasi momento la classe di qualità del prodotto.
Art. 7 Climatizzazione nei locali di stagionatura e di trattamento L’osservanza dei valori climatici validi per i singoli tipi di formaggio (temperatura e igrometria) all’interno dei locali di stagionatura, di immagazzinamento e di tratta- mento deve poter essere documentata tramite il concetto HACCP dell’azienda.
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Art. 8 Concezione dei locali 1 I settori nei quali si procede al trattamento e alla trasformazione del formaggio de- vono essere concepiti in modo che sia possibile eseguire le singole fasi della lavora- zione in condizioni igieniche ineccepibili. 2 Occorre fare in modo che, grazie a una buona disposizione di questi settori di lavo- razione e all’ordinato flusso dei prodotti, qualsiasi possibilità di contaminazione (contaminazione incrociata) sia ridotta al minimo.
Art. 9 Equipaggiamento dei locali 1 I pavimenti dei locali di preimballaggio del formaggio devono essere di materiale impermeabile, solido, di facile pulizia e facilmente disinfettabile. Devono permettere il deflusso dell’acqua e disporre di un sistema di evacuazione rispondente alle norme igieniche. 2 I locali di stagionatura del formaggio devono disporre di pavimenti di facile pulizia e di un sistema di evacuazione delle acque rispondente alle norme igieniche oppure di un sistema di deflusso igienico dell’acqua di scolo. Onde favorire la regolazione dell’umidità, il pavimento al disotto di banchi di stagionatura del formaggio può es- sere costituito da ghiaietto, terreno naturale o argilloso, purché sia garantita l’assen- za di qualsiasi contaminazione. 3 La superficie dei rivestimenti delle pareti e dei soffitti dei locali di preimballaggio del formaggio deve essere liscia, di facile pulizia, solida e impermeabile. Le pareti e i soffitti dei locali di stagionatura possono essere di materiali termicamente isolanti o atti a facilitare la regolazione dell’umidità. Occorre assicurarsi che non avvenga nes- sun contatto del formaggio con le pareti e che si possa escludere qualsiasi contami- nazione del formaggio con l’acqua di gocciolamento.
4 Le porte devono essere di materiale inalterabile e di facile pulizia.
5 I locali devono disporre di una sufficiente illuminazione, naturale o artificiale.
6 I locali di stagionatura e di preimballaggio del formaggio non devono disporre di accessi diretti ai servizi igienici.
Art. 10 Installazioni per l’igiene del personale 1 Deve essere disponibile un numero sufficiente di punti di erogazione di acqua cal- da e fredda oppure di acqua premiscelata a temperatura appropriata per la pulizia e la disinfezione delle mani. 2 I rubinetti dei dispositivi per la pulizia delle mani nei servizi igienici e nei locali di stagionatura e di preimballaggio del formaggio non devono poter essere azionati manualmente. Devono essere disponibili mezzi di pulizia e di disinfezione nonché mezzi igienici per asciugarsi le mani. 3 L’azienda deve disporre di un numero sufficiente di spogliatoi e di installazioni per l’igiene personale.
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Art. 11 Misure contro gli animali 1 Devono essere disponibili dispositivi per proteggersi dall’intrusione di animali.
2 Roditori, insetti e altri parassiti vanno combattuti efficacemente e sistematica- mente.
Art. 12 Pulizia e disinfezione, sostanze tossiche 1 Le attrezzature e gli utensili, i pavimenti, le pareti e i soffitti devono essere assolu- tamente puliti e mantenuti tali onde escludere qualsiasi contaminazione del formag- gio. 2 Si deve stilare un programma per la pulizia di tutti gli impianti e dei locali; il ri- spetto di questo programma deve essere documentato per scritto. 3 Si deve poter disporre di adeguati mezzi per la pulizia, la disinfezione, l’asciu- gatura e il deposito degli utensili di lavoro, degli attrezzi di pulizia e delle attrezza- ture. 4 Per la pulizia e la disinfezione delle installazioni e delle attrezzature che entrano in contatto con il formaggio si devono impiegare solo mezzi che non alterano il for- maggio, le installazioni e le attrezzature. Dopo ogni pulizia con disinfettanti chimici bisogna risciacquare con acqua potabile. 5 I detergenti e i disinfettanti devono poter essere identificati chiaramente e muniti di un’etichetta con le istruzioni per l’uso. 6 Per il deposito dei detergenti e dei disinfettanti devono essere disponibili locali o dispositivi idonei. 7 Le sostanze tossiche devono essere conservate in locali o armadi chiusi a chiave.
Art. 13 Cura del formaggio 1 Il ritmo e il tipo di cura devono essere stabiliti per ogni singola varietà di for- maggio nel concetto HACCP dell’azienda; l’osservanza di queste disposizioni deve essere documentata per scritto. 2 Gli scarti della cura e della lavorazione del formaggio devono essere conservati in recipienti chiusi e chiaramente contrassegnati. Lo smaltimento di questi scarti deve essere debitamente disciplinato.
Art. 14 Trasporto del formaggio 1 Durante le operazioni di carico e di scarico occorre assicurarsi che il formaggio sia sufficientemente protetto dal vento e dalle intemperie e che non si abbiano altera- zioni per quanto concerne l’igiene e la qualità del prodotto (contaminazione incro- ciata). 2 Il trasporto del formaggio deve avvenire solo con veicoli e installazioni igienica- mente ineccepibili, specialmente destinati a tale scopo.
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3 Durante il trasporto occorre garantire che non possano prodursi contaminazioni ed alterazioni. Le temperature specifiche al prodotto devono essere mantenute per tutta la durata del trasporto.
Art. 15 Qualità dell’acqua Nell’azienda bisogna utilizzare esclusivamente acqua potabile.
Art. 16 Disposizioni in materia d’igiene 1 Ogni azienda per la stagionatura e il preimballaggio del formaggio deve disporre di un regolamento d’igiene, approvato dalla direzione operativa suprema; i responsabili aziendali devono essere a conoscenza di tale regolamento e curarne l’applicazione. 2 Nella manipolazione del formaggio e di altre derrate alimentari, le persone occu- pate nell’azienda devono prestare particolare attenzione all’igiene personale e alla pulizia. Gli abiti da lavoro devono essere puliti e adeguati allo scopo.
3 Nei locali di stagionatura e di preimballaggio si deve portare un copricapo.
4 Il personale competente per la manipolazione e il preimballaggio del formaggio
deve lavarsi le mani a ogni ripresa del lavoro e dopo ogni contaminazione. Le lesio- ni cutanee devono essere coperte da una fasciatura impermeabile. 5 È vietato fumare, bere, mangiare o sputare nei locali adibiti all’immagazzinamento, alla stagionatura e all’imballaggio del formaggio.
Art. 17 Stato di salute del personale 1 All’atto dell’assunzione di persone addette alla manipolazione, alla cura e al trat- tamento del formaggio, bisogna esigere un certificato medico il quale attesti che, dal profilo sanitario, nulla osta alla loro assunzione. L’esame di agenti patogeni deve estendersi alla presenza di salmonella e di campylobacter (esame delle feci o striscio rettale).
2 Le persone occupate nell’azienda devono annunciare al responsabile aziendale
ogni eventuale sintomo di malattia constatato dal medico. I responsabili aziendali sono tenuti a richiamare l’attenzione del personale neoassunto sull’obbligo di notifi- ca e informarlo che possono essere prese misure speciali di protezione.
3 Se più persone dell’azienda si ammalano contemporaneamente di una malattia in-
fettiva, i responsabili aziendali devono darne comunicazione alle autorità cantonali di esecuzione. 4 Le persone portatrici di germi di infezioni che possono venir trasmesse alle derrate alimentari e che in tal modo mettono in pericolo la sicurezza delle derrate alimentari possono eseguire, durante il periodo di escrezione dei germi, solamente lavori che escludano ogni pericolo di contaminazione delle derrate alimentari.
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Art. 18 Preimballaggio del formaggio 1 I locali in cui è depositato materiale d’imballaggio devono essere puliti, esenti da parassiti e separati dai locali in cui si trovano sostanze che possono contaminare il prodotto. 2 Le operazioni di preparazione, confezione e imballaggio del formaggio devono es- sere eseguite in maniera igienicamente ineccepibile in locali previsti a tale scopo. 3 Sugli imballaggi commerciali e su quelli dei formaggi venduti ai consumatori deve essere riportato il numero di ammissione dell’azienda onde garantire la trasparenza del prodotto.
Art. 19 Caratterizzazione Per l’apposizione del numero di ammissione dell’azienda fa stato l’allegato 2.
Art. 20 Disposizione transitoria Le esigenze relative alla caratterizzazione dei prodotti secondo l’allegato 2 devono essere soddisfatte al più tardi a partire dal 1° novembre 2001.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.
13 aprile 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
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Allegato 1 (art. 5 cpv. 4)
Requisiti microbiologici
1. I requisiti per i germi menzionati corrispondono a quelli dell’ordinanza sui requi- siti igienici e tengono inoltre conto delle norme che occorre osservare per mantenere la capacità di esportazione dei latticini.
2. Spiegazione
I parametri «m», «M», «n» e «c» sono definiti come segue: m = valore limite del numero di germi; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di germi di ogni singolo campione non è superiore al valore «m»; M = valore massimo del numero di germi; il risultato è considerato non soddisfa- cente se il numero di germi di uno o più campioni raggiunge o supera il va- lore «M»; n = numero dei campioni; c = numero dei campioni con numero di germi compreso tra «m» e «M»; il ri- sultato è considerato accettabile se il numero di germi degli altri campioni non supera il valore «m».
3. Criteri obbligatori: germi patogeni
Tipo di germi Prodotti Valore limite
Listeria monocytogenes Formaggio* non dimostrabile in 25 g Salmonella spp. Formaggio non dimostrabile in 25 g Escherichia coli Formaggio 10 000 UFC/g Staphylococcus aureus Formaggio 10 000 UFC/g * compresa la corrispondente parte di superficie del formaggio
Misure Qualora questi valori limite vengano oltrepassati, i formaggi interessati e quelli pro- dotti in condizioni tecniche comparabili e probabilmente affetti dalle stesse carenze devono essere esclusi dal consumo e ritirati dal mercato. In questi casi, occorre in- formare l’azienda di fabbricazione, le autorità preposte al controllo delle derrate alimentari e i servizi d’ispezione. I quantitativi ritirati dal mercato devono restare sotto la vigilanza e la responsabilità delle autorità di controllo delle derrate alimentari fino a che non vengano eliminati in maniera non inquinante o destinati a impieghi diversi dall’alimentazione umana; essi possono essere trattati, previa autorizzazione delle autorità di controllo delle derrate alimentari, in modo da garantirne la non pericolosità.
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4. Criteri analitici: germi testimoni della carenza di igiene
Prodotti Tipo di germi Requisiti UFC/g
Formaggio extra duro e duro Escherichia coli m = 10 (incl. In forma grattugiata) Staphylococcus aureus m = 100 Formaggio semiduro Escherichia coli m = 1000 (incl. in forma grattugiata) Staphylococcus aureus m = 1000 Formaggio a pasta molle inclusa Escherichia coli m = 100, M = 1000 la parte di crosta commestibile n = 5, c = 2 Formaggio fresco Enterobacteriaceae m = 1000
Misure: In caso di superamento di queste norme, si deve informare in ogni caso l’azienda di fabbricazione, che dovrà procedere alla verifica del processo di sorveglianza e di controllo dei punti critici applicato nell’azienda di trasformazione (concetto HACCP). Il servizio d’ispezione deve quindi essere informato dal fabbricante delle migliorie apportate al sistema di sorveglianza della produzione al fine di impedire il ripetersi di tale superamento. Per quanto concerne il formaggio a pasta molle, ogni superamento della norma «M» implica che si ricerchi l’eventuale presenza di germi di staphylococcus aureus ente- rotossigeno o di germi di escherichia coli patogeni secondo un metodo prefissato e, se del caso, si deve appurare la presenza in questi prodotti di tossine di stafilococchi. L’identificazione dei suddetti germi o la presenza di tossine di stafilococchi com- porta il ritiro dal mercato dei lotti incriminati. In questi casi l’autorità preposta al controllo delle derrate alimentari e il servizio di ispezione sono informati dei risul- tati ottenuti e delle misure per il ritiro dei lotti infetti nonché delle migliorie appor- tate al sistema di sorveglianza della produzione.
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Allegato 2 (art. 19)
Caratterizzazione dei prodotti con il numero di ammissione dell’azienda
1. I prodotti devono portare un contrassegno con il numero di ammissione
dell’azienda di fabbricazione. Tale contrassegno deve essere apposto in un punto visibile al momento della fabbricazione o immediatamente dopo la fabbricazione nell’azienda e deve essere ben leggibile, indelebile e facil- mente decifrabile. Il contrassegno può essere applicato sul prodotto stesso, sul suo involucro o sull’etichetta di tale involucro. Nel caso di piccoli pro- dotti avvolti singolarmente e in seguito imballati assieme o nel caso di pic- cole porzioni avvolte singolarmente e così vendute ai consumatori, il con- trassegno deve essere apposto soltanto sull’imballaggio comune. 2. Se i prodotti provvisti di un contrassegno vengono in seguito imballati, an- che questo sovraimballaggio deve essere munito di un contrassegno. 3. Il contrassegno deve contenere, in un campo ovale, le lettere di identifica- zione “CH” in stampatello e il numero di ammissione dell’azienda.
Modello
CH CH 0000 oppure
4. Il contrassegno può essere apposto sul prodotto, sull’involucro o sull’imbal- laggio con un timbro a inchiostro o a fuoco oppure può essere stampato o applicato sull’etichetta.
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5. Il contrassegno può anche consistere in un’etichetta, apposta in modo non
rimuovibile e composta di un materiale resistente, che soddisfi tutte le esi- genze in materia di igiene e contenga le indicazioni secondo il punto 3.