AS 1999 2041
Legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Modifica del 18 dicembre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’8 settembre 19971 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 19982, decreta:
I La legge federale sull’assicurazione malattie3 è modificata come segue:
Art. 21a Partecipazione dei Cantoni 1 I Cantoni possono chiedere agli assicuratori gli stessi documenti ufficiali di cui l’autorità federale ha bisogno per approvare le tariffe dei premi. Possono utilizzarli soltanto per elaborare un parere secondo l’articolo 61 capoverso 4 o per informare gli assicurati sulla giustificazione dei premi approvati. 2 In casi particolari, l’Ufficio federale può accordarsi con un Cantone di affidargli l’esecuzione di accertamenti presso gli assicuratori, secondo l’articolo 21 capover- so 4.
Art. 61 cpv. 4 secondo periodo 4 ... Prima dell’approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d’approvazione non deve esserne ritardata.
II