Lexipedia

AS 1999 2067

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 28 maggio 1993 Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 luglio 1994

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia, qui appresso denominate «Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altre imprese o organizzazioni costituite o organizzate altrimenti con- formemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, con- temporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte contra- ente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività econo- miche reali, sul territorio di detta Parte. (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale;

RS 0.975.216.9

1 Dal testo originale francese (RO 1999 2067).

1998-0345 2067

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società o altri enti giuridici; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), il know-how e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge. (3) Il termine «territorio» si riferisce al territorio dello Stato interessato sul quale quest’ultimo può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione in confor- mità del diritto internazionale.

Art. 2 Promozione, ammissione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie auto- rizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tec- nica, commerciale o amministrativa.

Art. 3 Protezione, trattamento (1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effet- tuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la ge- stione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. (2) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte con- traente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio ter- ritorio dagli investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole. (3) Il trattamento della nazione più favorita non viene interpretato in modo da co- stringere una Parte contraente a accordare agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento, una preferenza o un privilegio risultante da: (a) un accordo attuale o futuro di libero scambio, un’unione doganale o econo- mica o un’organizzazione regionale simile alla quale una delle Parti con- traenti partecipa o ne potrebbe diventare membro;

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

(b) un accordo o una convenzione internazionale di carattere esclusivamente o principalmente fiscale.

Art. 4 Libero trasferimento Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da inve- stitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare: (a) gli interessi, utili, dividendi e altri introiti correnti; (b) i rimborsi di prestiti; (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimen- ti; (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 para- grafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo degli investimenti; (f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 5 Spoliazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discri- minatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effetti- vo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile e versato senza indugio all’avente diritto, indi- pendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del pre- sente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra valida contropartita. (3) Nel caso in cui una Parte contraente espropri o nazionalizzi un investimento co- stituito, conformemente alle sue leggi, sotto forma di entità giuridica e al quale par- tecipa un investitore dell’altra Parte contraente, la compensazione di cui al paragra- fo (1) del presente articolo sarà messa a disposizione dell’investitore dell’altra Parte contraente secondo la sua partecipazione finanziaria all’investimento.

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi re- golamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 7 Condizioni più favorevoli (1) Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di con- dizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli in- vestitori dall’altra Parte contraente. (2) Se la legislazione di una delle Parti contraenti o obblighi internazionali già esi- stenti o che saranno stabiliti fra le Parti in aggiunta al presente Accordo contengono una disposizione generale o specifica che accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel pre- sente Accordo, tale disposizione prevale sul presente Accordo per quanto sia più fa- vorevole.

Art. 8 Surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’al- tra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti con- traenti), al fine di trovare una soluzione amichevole a qualsiasi controversia in me- rito a investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte con- traente, le Parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della domanda di composi- zione, tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione, l’investitore può sotto- porre la controversia, a scelta: (a) al tribunale competente della Parte contraente sul cui territorio l’investi- mento è stato effettuato; o (b) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID) istituito dalla Convenzione di Washington del 18 mar- zo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati; o (c) a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario delle parti alla controversia, è costituito in conformità alle regole d’arbitrato della Com-

2 RS 0.975.2 (RU 1968 1022)

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

missione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e applica queste stesse regole. (3) Ciascuna Parte contraente si impegna, con il presente Accordo, a sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia relativa a un investimento. (4) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura di composizione della controversia o di esecuzione della sentenza, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (5) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia deferita ad arbitrato internazionale, salvo il rifiuto dell’altra Parte con- traente di conformarsi alla sentenza pronunciata dal tribunale arbitrale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadi- no di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte in- ternazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni as- sunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte con- traente.

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

Art. 12 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si sa- ranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richie- ste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigo- re per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.

Fatto a Minsk, il 28 maggio 1993, in due originali, in francese, in bielorusso e in ingle- se, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Bielorussia: J.-P. Delamuraz N. N. Kostikov

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti | Lexipedia | Lexipedia