AS 1999 2129
Ordinanza concernente impieghi del servizio civile per far fronte a situazioni di emergenza nel settore dell'asilo
Ordinanza concernente impieghi del servizio civile per far fronte a situazioni di emergenza nel settore dell’asilo
del 23 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19951 sul servizio civile sostitutivo (LSC); visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa 2 (PA), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’impiego di persone che devono prestare servizio civile nell’ambito dell’ammissione e dell’assistenza di richiedenti l’asilo. 2 Si applica all’impiego del servizio civile in strutture del settore dell’asilo, tempo- raneamente approntate e gestite per far fronte a situazioni di emergenza nell’am- missione, alloggio e assistenza di richiedenti l’asilo.
Art. 2 Organo di esecuzione quale istituto d’impiego 1 L’organo federale preposto all’esecuzione del servizio civile (organo di esecuzio- ne) può assumersi i diritti e i doveri di un istituto d’impiego (art. 44-51 LSC). 2 Mette a disposizione delle strutture di cui all’articolo 1 capoverso 2 le persone che devono prestare servizio civile, che esso mobilita o trasferisce nell’ambito della pre- sente ordinanza (art. 49 cpv. 2 LSC).
Art. 3 Convocazione (art. 22 cpv. 2 LSC) 1 Per l’impiego di cui all’articolo 1, l’organo di esecuzione può mobilitare persone che devono prestare servizio civile, indipendentemente dai risultati di loro ricerche di possibilità d’impiego (art. 31a dell’ordinanza dell’11 settembre 19963 sul servizio civile, OSCi). 2 Notifica la convocazione alla persona che deve prestare servizio civile al più tardi un mese prima dell’inizio dell’impiego.
RS 824.10
1999-4624 2129
Impieghi del servizio civile per far fronte a situazioni di emergenza RU 1999 nel settore dell’asilo
Art. 4 Trasferimento (art. 23 LSC) 1 Se l’approntamento di strutture di cui all’articolo 1 capoverso 2 è urgente, l’organo di esecuzione può revocare eventuali convocazioni prima dell’inizio dell’impiego come pure interrompere anzitempo impieghi in corso e trasferire, mediante apposite decisioni, le persone in questione al settore dell’asilo. 2 Notifica la decisione di trasferimento al più tardi sette giorni prima dell’inizio del nuovo impiego.
3 Le persone che devono prestare servizio civile e che non hanno ancora assunto
l’impiego deciso inizialmente entrano in funzione nel nuovo impiego al più presto
30 giorni dopo la notifica della convocazione precedente.
Art. 5 Effetto sospensivo in caso di ricorso (art. 55 cpv. 2 PA)
Il ricorso contro le convocazioni di cui all’articolo 3 come pure contro le decisioni di trasferimento di cui all’articolo 4 non ha effetto sospensivo.
Art. 6 Inizio e durata dell’impiego (art. 21 cpv. 2 LSC) 1 L’organo di esecuzione può mobilitare la persona che deve prestare servizio civile in modo che l’impiego inizi già nell’anno in cui l’ammissione al servizio civile pas- sa in giudicato.
2 Non sono applicabili le disposizioni concernenti la durata minima dei periodi
d’impiego (art. 35 cpv. 1-4 OSCi).
Art. 7 Agevolazioni finanziarie (art. 29 cpv. 1 lett. c, 39 LSC)
Se l’impiego della persona che deve prestare servizio civile ha luogo al di fuori della regione di domicilio e la struttura di cui all’articolo 1 è difficilmente raggiungibile, l’istituto d’impiego della persona che deve prestare servizio civile: a. versa nei giorni non lavorativi un’indennità per il vitto; b. rimborsa le spese per un viaggio alla settimana dal luogo di impiego al do- micilio e ritorno, purché non si possa ragionevolmente pretendere che la persona che deve prestare servizio civile utilizzi i mezzi di trasporto pub- blici.
Art. 8 Lavori d’ufficio (art. 5 LSC)
Non è applicabile la disposizione concernente l’esclusione di lavori d’ufficio (art. 4 cpv. 2 OSCi).
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Art. 9 Diritto di impartire istruzioni in caso di impieghi di gruppo (art. 27 cpv. 5 LSC)
L’istituto d’impiego e la struttura di cui all’articolo 1 capoverso 2 possono delegare totalmente o in parte a singole persone che devono prestare il servizio civile il diritto di impartire istruzioni in caso di impieghi di gruppo.
Art. 10 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 24 giugno 1999 e ha effetto fino al 31 di- cembre 2000.
23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin