AS 1999 2161
Ordinanza sulla gestione immobiliare nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza immobiliare PF)
Ordinanza sulla gestione immobiliare nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza immobiliare PF)
del 18 marzo 1999
Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 dicembre 19981 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze, le questioni riguardanti il coordinamento e la collaborazione nell’ambito della gestione immobiliare del settore dei PF.
Art. 2 Definizioni 1 Sono considerati immobili ai sensi della presente ordinanza tutti i fondi di pro- prietà o in possesso della Confederazione destinati all’adempimento dei compiti nel settore dei PF. 2 Sono considerati progetti di costruzione le costruzioni nuove e le ristrutturazioni, la manutenzione e la liquidazione di edifici. 3 È considerata gestione del portafoglio immobiliare l’elaborazione di strategie e concezioni per l’acquisizione, la manutenzione e la liquidazione di immobili. 4 Sono considerate operazioni immobiliari l’acquisto, la permuta e l’alienazione di immobili, l’acquisto e l’alienazione di diritti di superficie e di altri diritti reali limi- tati, le servitù immobiliari, la locazione e l’affitto. 5 È considerata gestione delle opere l’amministrazione, l’occupazione e l’utilizzazio- ne di un determinato complesso immobiliare compresi i necessari servizi tecnici e infrastrutturali. 6 È considerata gestione dei progetti la conduzione di un progetto di costruzione, dalla progettazione al termine dell’esecuzione.
RS 414.119 1 RS 172.010.21
1999-4298 2161
Gestione immobiliare nel settore dei Politecnici federali RU 1999
Sezione 2: Organizzazione e competenze
Art. 3 Principi 1 Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, valgono le competenze del Consiglio dei PF quale organo della costruzione e degli immobili (OCI) ai sensi dell’articolo 6 segg. OILC. 2 La pianificazione riguardante gli immobili è parte integrante della pianificazione del settore dei PF, rispettivamente dei PF e degli istituti di ricerca. 3 I PF e gli istituti di ricerca inoltrano annualmente domanda presso il Consiglio dei PF, in data stabilita da quest’ultimo, per i crediti d’impegno secondo quanto stabi- lito nell’articolo 15 capoverso 1 OILC. La liberazione di crediti di pagamento per progetti di costruzione avviene in sede di pianificazione budgetaria.
Art. 4 Direzioni scolastiche dei PF e direzioni degli istituti di ricerca 1 Le direzioni scolastiche dei PF e le direzioni degli istituti di ricerca sono compe- tenti per la gestione di progetti come specificato qui di seguito: a. per progetti di costruzione con un costo complessivo fino a 10 milioni di franchi, senza limitazioni; b. per progetti di costruzione con un costo complessivo di oltre 10 milioni di franchi, fatta salva la decisione del Consiglio dei PF su:
1. l’esame dei bisogni ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a OILC,
2. il capitolato degli oneri per la progettazione e il modo di procedere,
nonché il credito di progettazione,
3. l’autorizzazione a procedere ai lavori,
4. l’approvazione della liquidazione finale.
2 Sono inoltre competenti per:
a. la locazione e l’affitto fino a 1 milione di franchi; b. la gestione delle opere. 3 Le direzioni degli istituti di ricerca coordinano la gestione di progetti nell’ambito delle loro competenze ai sensi del capoverso 1 con la costituzione di un organo permanente comune.
Art. 5 Stati maggiori del Consiglio dei PF Nella gestione immobiliare ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere d ed e dell’or- dinanza del 13 gennaio 19932 sul settore dei PF, il Consiglio dei PF è affiancato da- gli stati maggiori seguenti: a. Servizio di Stato maggiore Costruzioni e informatica; b. Servizio degli immobili.
2 RS 414.110.3
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Art. 6 Organi esecutivi dei PF e degli istituti di ricerca Nella gestione immobiliare, le direzioni scolastiche dei PF e le direzioni degli istituti di ricerca sono affiancati dai seguenti organi esecutivi: a. PFZ: costruzioni ed esercizio; b. PFL: costruzioni ed esercizio; c. Istituti di ricerca:
1. costruzioni (in comune),
2. servizio dell’esercizio (per istituto).
Art. 7 Manuale della gestione immobiliare Il delegato del Consiglio dei PF provvede all’elaborazione di un manuale della ge- stione immobiliare per il settore dei PF nel quale siano stabiliti i particolari delle competenze e dei processi organizzativi.
Sezione 3: Norme per la gestione immobiliare
Art. 8 Disposizioni generali
1 Ogni progetto della gestione immobiliare è determinato almeno da:
a. un obiettivo chiaro con indicazioni concrete sul risultato prospettato; b. uno scadenzario preciso e un controllo dei tempi; c. un preventivo e un controllo permanente dei costi; d. un rapporto ottimale complessivo costo-utilità; e. un’adeguata ed opportuna cooperazione degli utenti. 2 I dettagli dei procedimenti sono riportati nel manuale della gestione immobiliare secondo l’articolo 7.
Art. 9 Gestione del portafoglio immobiliare Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1, la gestione del portafo- glio immobiliare è determinata da: a. la pianificazione dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi degli istituti; b. l’economicità.
Art. 10 Affari immobiliari Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1, gli affari immobiliari so- no determinati da: a. di norma, un bando di concorso e/o b. la stipulazione di un contratto.
Gestione immobiliare nel settore dei Politecnici federali RU 1999
Art. 11 Gestione dei progetti Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8-10, la gestione dei progetti è determi- nata da: a. tipi definiti di progetto e fasi progettuali d’uso nell’edilizia; b. decisioni adeguate sui risultati provvisori di tali fasi.
Art. 12 Gestione delle opere Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1, la gestione delle opere è determinata da: a. l’attività di insegnamento, di ricerca e di servizio; b. la sicurezza e il buon funzionamento.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 13 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.
18 marzo 1999 In nome del Consiglio dei Politecnici federali: Il presidente, Waldvogel Il segretario generale, Fulda