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AS 1999 2172

Ordinanza sull'assicurazione militare

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 23 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 2, titolo e cpv. 3 Membri del corpo degli istruttori dell’esercito, istruttori della protezione civile e altri membri del personale insegnante dell’esercito 3 È altresì considerato al servizio della Confederazione secondo l’articolo 1 capover- so 1 lettera b numero 1 della legge; chiunque partecipa come quadro a scuole e corsi dell’esercito o svolge altre attività per l’esercito e a tale riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico (militare a contratto tem- poraneo).

II La presente modifica entra retroattivamene in vigore il 1° giugno 1999.

23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

4435

1 RS 833.11

2172 1999-4435

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