AS 1999 2172
Ordinanza sull'assicurazione militare
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 23 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 2, titolo e cpv. 3 Membri del corpo degli istruttori dell’esercito, istruttori della protezione civile e altri membri del personale insegnante dell’esercito 3 È altresì considerato al servizio della Confederazione secondo l’articolo 1 capover- so 1 lettera b numero 1 della legge; chiunque partecipa come quadro a scuole e corsi dell’esercito o svolge altre attività per l’esercito e a tale riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico (militare a contratto tem- poraneo).
II La presente modifica entra retroattivamene in vigore il 1° giugno 1999.
23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
4435
1 RS 833.11
2172 1999-4435