AS 1999 2192
Decisione n. 1/99 del Comitato congiunto che modifica le appendici I, II e III della Convenzione relativa ad un regime comune di transito
Testo originale Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Ungheria e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito1
Decisione n. 1/99 del Comitato congiunto che modifica le appendici I, II e III della Convenzione del 20 maggio 19872 relativa ad un regime comune di transito
Accettata il 12 febbraio 1999 Entrata in vigore per la Svizzera il 31 marzo 1999
Il Comitato congiunto, vista la convenzione del 20 maggio 19873 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15 paragrafo 3 lettera a), considerato che i problemi verificatisi negli ultimi anni nell’ambito del regime di transito hanno causato e continuano a causare notevoli perdite a carico dei bilanci delle parti contraenti e costituiscono una costante minaccia per il commercio e gli operatori economici europei; considerato che l’ammodernamento dei regimi di transito è, di conseguenza, ritenuto necessario e che la loro computerizzazione rappresenta un elemento di modernizza- zione significativo; considerato che l’introduzione di nuove procedure computerizzate basate sull’uti- lizzo della moderna tecnologia dell’informazione e sullo scambio elettronico di dati (EDI) impone l’adattamento delle disposizioni legali per far fronte ai requisiti pro- cedurali, tecnici, di sicurezza informatica e di sicurezza giuridica; considerato che lo scambio di informazioni tra le autorità competenti sarà più sicuro e le informazioni saranno più affidabili nella misura in cui tale compito non sarà più affidato agli operatori economici; considerato che gli operatori economici autorizzati potranno avere la possibilità di presentare le dichiarazioni di transito mediante procedimenti informatici; considerato che l’introduzione e la verifica di misure di sicurezza sono di estrema importanza per ottenere e assicurare operazioni di transito affidabili e sicure;
1 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerne- va originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubbli- ca d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1.1.1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia han- no aderito alle Comunità europee e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1.7.1996. 2 RS 0.631.242.04 3 RS 0.631.242.04
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Regime comune di transito RU 1999
considerato che l’introduzione di un nuovo sistema di transito computerizzato sud- diviso in più fasi operative richiede un quadro giuridico da stabilirsi conformemente alla fase di sviluppo, decide:
Art. 1 L’appendice I della convenzione è modificata nel modo seguente:
1. I punti k) ed l) seguenti sono inseriti all’articolo 2, primo comma:
«k) «svincolo della merce», l’atto mediante il quale le autorità competenti libe- rano la merce per un’operazione di transito comune. l) «dati personali», qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica o giu- ridica identificata o identificabile.»
2. Il testo dell’articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:
«4. La dichiarazione T1 è firmata dall’obbligato principale ed è presentata al- l’ufficio di partenza nel numero di copie richiesto dalle autorità competenti.»
3. È inserito il seguente articolo 10bis:
(1) Le autorità competenti possono prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da esse determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che le formalità siano espletate con procedimenti informatici. A tal fine, s’intende per: – «procedimenti informatici»: a) lo scambio con le autorità competenti di messaggi normalizzati EDI; b) l’introduzione dei dati necessari all’espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici delle autorità competenti, – «EDI (Electronic Data Interchange)», la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute; – «messaggio normalizzato», una struttura predefinita e riconosciuta per la tra- smissione elettronica di dati. (2) Le autorità competenti possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da esse stabilite, nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione o alcuni dei suoi elementi siano presentati mediante dischi o nastri magnetici o tramite scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata.»
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4. Il testo dell’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«(1) Il trasporto delle merci è effettuato in base al documento T1 rilasciato dall’uf- ficio di partenza. Previa autorizzazione, tale documento può essere stampato dal si- stema informatico dell’obbligato principale.»
5. Sono inseriti i seguenti articoli da 15bis a 15 quinquies:
(1) Quando la dichiarazione di transito è trattata all’ufficio di partenza mediante si- stemi informatici, il documento T1 è sostituito dal documento d’accompagnamento transito quale previsto all’articolo 5 dell’appendice III. (2) Nel caso di cui al paragrafo 1, l’ufficio di partenza conserva la dichiarazione e notifica lo svincolo consegnando all’obbligato principale il documento d’accom- pagnamento transito. In tal caso, l’articolo 13, paragrafo 2, non è applicabile.
(1) Quando le disposizioni di questa convenzione fanno riferimento a copie, dichia- razioni o documenti riferendosi ad un documento T1 che accompagna la spedizione, queste disposizioni si applicano mutatis mutandis al documento d’accompagna- mento transito. (2) Quando è fatto riferimento a più di una copia del documento, le autorità compe- tenti forniscono, all’occorrenza, le copie supplementari del documento d’accompa- gnamento transito.
Art. 15quater Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifi- ca, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella presente convenzione.
Art. 15quinquies (1) Se necessario, il documento d’accompagnamento transito è completato dall’elen- co degli articoli di cui all’articolo 6 dell’appendice III o da una distinta di carico. (2) Una distinta di carico o un elenco degli articoli menzionati in un documento d’accompagnamento transito fanno parte integrante di quest’ultimo e non possono esserne separati.»
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6. Dopo l’articolo 23 è inserito il testo seguente:
«Capitolo 1bis Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità competenti di dati riguardanti il transito tramite l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche Campo d’applicazione
(1) Fatti salvi i casi particolari e le disposizioni contenute nelle appendici concer- nenti i regimi T1 e T2, che, se necessario, sono applicabili mutatis mutandis, lo scambio di dati tra le autorità competenti descritto nel presente capitolo ha luogo con l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche. (2) Le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili: a) alle merci trasportate per ferrovia conformemente agli articoli da 73 a 100 dell’appendice II; b) alle merci trasportate per via aerea conformemente all’articolo 52 dell’ap- pendice II; c) alle merci trasportate via mare quando si applicano procedure semplificate ai sensi dell’articolo 56 dell’appendice II; d) alle merci trasportate mediante condutture.
Sicurezza
(1) Le condizioni determinanti per l’espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l’alterazione o l’accesso non autorizzato. (2) Oltre ai requisiti di sicurezza elencati al paragrafo 1, le autorità competenti defi- niscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell’intero sistema di transito. (3) Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e can- cellazione di dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l’operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell’operazione sono conservati per un perio- do di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell’anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni.
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(4) Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza. (5) Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di so- spette violazioni della sicurezza.
Protezione dei dati personali
Art. 23quater (1) Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della pre- sente convenzione unicamente ai fini della convenzione stessa e per le altre destina- zioni doganali della merce successive al regime T1 o T2. Questa limitazione, tutta- via, non impedisce l’uso di tali dati a fini investigativi e processuali conseguenti ad un’operazione T1 o T2. In questo caso l’autorità competente che ha fornito dette informazioni viene notificata senza indugio di un tale utilizzo. (2) Le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie al fine di garan- tire, per quanto concerne il trattamento di dati personali scambiati in applicazione della presente convenzione, una protezione dei dati personali almeno equivalente a quanto stabilito nella convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. (3) Ciascuna parte contraente adotta, mediante controlli efficaci, le misure necessa- rie a garantire il rispetto del presente articolo.
Distinte di carico
Art. 23quinquies Le autorità competenti possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da essi determinate e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che una distinta di carico sia utilizzata come parte descrittiva della dichiarazione di transito effettuata con procedimenti informatici.
Messaggio «arrivo previsto»
Art. 23sexies L’ufficio di partenza notifica il movimento di transito all’ufficio di destinazione di- chiarato, al più tardi al momento dello svincolo delle merci, utilizzando il messaggio indicato all’articolo 7 dell’appendice III.
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Speditore autorizzato
Art. 23septies (1) In deroga all’articolo 103 dell’appendice II, lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all’ufficio di partenza prima dello svincolo previsto delle merci. (2) L’autorizzazione può essere accordata soltanto ad una persona che, oltre a soddi- sfare le condizioni enunciate all’articolo 104 dell’appendice II, presenta la dichiara- zione di transito e comunica con le autorità competenti utilizzando procedimenti informatici.
Autorizzazione
Art. 23octies In deroga all’articolo 105 punto b) dell’appendice II, l’autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiara- zione affinché le autorità competenti possano procedere eventualmente ad un con- trollo prima dello svincolo previsto delle merci.
Comunicazione di arrivo e risultati del controllo
Art. 23novies (1) In deroga all’articolo 22 paragrafo 2 dell’appendice I, l’ufficio di destinazione conserva il documento d’accompagnamento transito, informa immediatamente l’ufficio di partenza dell’arrivo e comunica senza indugio i risultati del controllo all’ufficio di partenza appena disponibili. I messaggi da utilizzare sono indicati all’articolo 8 dell’appendice III. (2) La comunicazione dell’arrivo all’ufficio di partenza non può essere usata come prova della regolarità dell’operazione di transito.
Controlli basati sul messaggio „arrivo previsto“
Art. 23decies Qualora i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso alle tecnolo- gie dell’informazione e alle reti informatiche tra l’ufficio di partenza e l’ufficio di destinazione, il controllo delle merci è effettuato prendendo la comunicazione in- viata dall’ufficio di partenza come base di tale controllo.»
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7. Il testo dell’articolo 29 paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«(2) La garanzia prevista al paragrafo 1 può consistere in un deposito in contanti costituito presso l’ufficio di partenza. In questo caso viene rimborsata quando la procedura T1 è appurata all’ufficio di partenza.»
8. Il testo dell’articolo 31 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 31 (1) Il garante è liberato dalle sue obbligazioni quando la procedura T1 è appurata dall’ufficio di partenza. (2) Il garante è liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di registrazione della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dalle autorità competenti del paese di partenza del non appuramento della procedura (3) Quando, entro il termine di cui al paragrafo 2, il garante è stato avvisato dalle autorità competenti del non appuramento dell’operazione T1, occorre inoltre che gli venga notificato che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è re- sponsabile nei confronti della pertinente operazione T1. Detta notifica deve perveni- re al garante entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica entro il suddetto termine, il garante è parimenti liberato dai suoi impegni.»
Art. 2 Il testo dell’articolo 27 paragrafo 2 dell’appendice II è sostituito dal testo seguente: «(2) La distinta di carico è presentata nel numero di copie richiesto dalle autorità competenti.»
Art. 3 L’appendice III è modificata nel seguente modo:
1. Sono inseriti i seguenti articoli da 4 a 8:
«Dichiarazione di transito mediante procedimenti informatici
Art. 4 (1) La dichiarazione di transito presentata con procedimenti informatici quali defi- niti all’articolo 10bis paragrafo 1 secondo capoverso, primo trattino lettera a) dell’ap-
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pendice I, è conforme alla struttura e ai particolari che figurano negli allegati VIIbis e VIIter 4. (2) Quando la dichiarazione di transito è presentata con procedimenti informatici quali definiti all’articolo 10bis paragrafo 1 secondo capoverso, primo trattino lettera b) dell’appendice I, le indicazioni contenute nella dichiarazione scritta menzionate nell’allegato VII dell’appendice III sono sostituite dall’invio alle autorità competenti designate a tal fine di dati codificati o presentati in una forma stabilita dalle autorità competenti e che corrisponde alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte, in previsione del loro trattamento computerizzato.
Documento d’accompagnamento transito
Art. 5 Il documento d’accompagnamento transito di cui all’articolo 15bis dell’appendice I è conforme al modello e ai particolari che figurano nell’allegato X4.
Elenco degli articoli
Art. 6 L’elenco degli articoli è conforme al modello e ai particolari che figurano nell’alle-
Messaggio «arrivo previsto»
Art. 7 Il messaggio di cui all’articolo 23sexies dell’appendice I è conforme alla struttura ed ai particolari che figurano negli allegati VIIbis e VIIter 4.
Messaggi «avviso di arrivo» e «risultati del controllo»
Art. 8 I messaggi di cui all’articolo 23nonies dell’appendice I sono conformi alla struttura e ai particolari che figurano negli allegati VIIbis e VIIter.» 2. È inserito l’allegato VIIbis che figura nell’allegato A della presente decisione4. 3. È inserito l’allegato VIIter che figura nell’allegato B della presente decisione4.
4 Gli allegati citati nella presente decisione non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale né in quella sistematica. In caso di bisogno possono essere ottenuti presso la Direzione generale delle dogane, sezione Franchigia doganale e transiti, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.
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4. È inserito l’allegato IXbis che figura nell’allegato C della presente decisione5.
5. È inserito l’allegato X che figura nell’allegato D della presente decisione5.
6. È inserito l’allegato XI che figura nell’allegato E della presente decisione5.
Art. 4 1. La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 1999. Tuttavia le disposizioni di cui all’articolo 15bis paragrafo 1 dell’appendice I si applicano all’ufficio di partenza al più tardi quando il sistema di transito informatizzato viene introdotto in detto uf- ficio. 2. Le autorizzazioni concesse conformemente all’articolo 103 dell’appendice II, va- lide alla data di entrata in vigore della presente decisione, devono essere rese con- formi alle disposizioni degli articoli 23septies e 23octies dell’appendice I al più tardi il 31 marzo 2004.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1999 Per il Comitato congiunto:
Il presidente, Michel Vanden Abeele
5 Gli allegati citati nella presente decisione non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale né in quella sistematica. In caso di bisogno possono essere ottenuti presso la Direzione generale delle dogane, sezione Franchigia doganale e transiti, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.