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AS 1999 2202

Legge federale del concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

Modifica del 19 marzo 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 19981, decreta:

I La legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:

Introduzione di un’abbreviazione nel titolo LUMin

Art. 10 Aliquote di partecipazione

1 La manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali comprendono la grande ma-

nutenzione e il rinnovo nonché la manutenzione corrente. 2 La Confederazione assume l’80-90 per cento delle spese computabili per la manu- tenzione delle strade nazionali. Se un Cantone deve sopportare, per la manutenzione delle sue strade nazionali, oneri eccessivi rispetto al suo interesse per la strada e alla sua capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota al massimo del 7 per cento delle spese computabili oltre la quota massima. 3 La Confederazione assume il 40-80 per cento delle spese computabili per l’eser- cizio delle strade nazionali. Se un Cantone deve sopportare, per l’esercizio delle sue strade nazionali, oneri eccessivi rispetto al suo interesse per la strada e alla sua capa- cità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota al massimo del 15 per cento delle spese computabili oltre la quota massima. 4 Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della partecipazione sentiti i Cantoni e secondo i loro oneri per le strade nazionali, il loro interesse per le medesime e la lo- ro capacità finanziaria. 5 Per le spese di grande manutenzione e di rinnovo di impianti ai sensi dell’articolo 6 della legge federale dell’8 marzo 19603 sulle strade nazionali che servono preva- lentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono stati costruiti per deside- rio dei Cantoni, la Confederazione può concedere aiuti finanziari della medesima entità che per la loro costruzione.