AS 1999 2221
Ordinanza del DFI concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Modifica del 30 agosto 1999
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Superiore di Costan- za è modificata come segue:
Sostituzione di termini Nell’ingresso e nell’articolo 2 capoverso 4 il termine «Dipartimento federale del- l’interno» è sostituito con «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’e- nergia e delle comunicazioni».
Art. 8 cpv. 2 terzo periodo 2 ... Dal 15 settembre al 15 ottobre, per la determinazione oraria dell’alba si fa rife- rimento al 15 settembre.
Art. 10 cpv. 9 9 In deroga ai capoversi 1 e 8, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia, con il consenso dei plenipotenziari, possono autorizzare l’impiego di due reti con una magliatura di almeno 40 mm e di una rete con una magliatura di almeno 44 mm nelle sei notti di pesca precedenti il Venerdì Santo, purché rientrino nell’intervallo di tempo di cui al capoverso 3.
Art. 11 cpv. 7 7 In deroga ai capoversi 1 e 6, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia, con il consenso dei plenipotenziari, possono autorizzare l’impiego di due reti con una magliatura di almeno 40 mm e di una rete con una magliatura di almeno 44 mm nelle sei notti di pesca precedenti il Venerdì Santo, purché rientrino nell’intervallo di tempo di cui al capoverso 3.
Art. 14 cpv. 2 e 3 lett. d
2 Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:
1 RS 923.31
1999-4869 2221
Pesca nel Lago Superiore di Costanza RU 1999
a. reti per il pesce persico: dal 10 gennaio al 1° maggio, ore 12.00, e dal 20 maggio, ore 12.00, al 14 novembre; b. reti per i coregoni: dal 10 gennaio, ore 12.00, al 1° aprile, e dal 31 maggio al 15 ottobre, ore 12.00; c. reti per i lucci e i luccioperca: dal 10 gennaio al 1° aprile, ore 12.00, dal 31 maggio, ore 12.00, al 15 luglio, e dal 15 settembre al 14 novembre. 3 Nell’impiego delle reti di fondo conformemente ai capoversi 1 e 2 valgono le se- guenti limitazioni: d. dal 21 maggio al 30 settembre possono essere posate di domenica e nei gior- ni festivi soltanto a partire dalle ore 17.00.
Art. 18 cpv. 3 primo periodo 3 Per la pesca con la tirlindana sono autorizzati al massimo otto ami per patente e per imbarcazione. ...
Art. 27 cpv. 8 secondo periodo 8 ... Nel periodo dal 20 maggio al 15 ottobre vanno tirati fuori dall’acqua i pesci per- sici catturati di lunghezza superiore ai 13 cm e negli altri periodi tutti i pesci persici catturati.
Art. 28 cpv. 2 2 I Cantoni di San Gallo e di Turgovia, con il consenso della conferenza internazio- nale dei plenipotenziari, possono delimitare zone di protezione anche in alto lago.
Art. 33a Misure particolari per la cattura dei lucci Sino al 31 dicembre 2003, per la cattura dei lucci valgono le seguenti misure parti- colari: a. in deroga all’articolo 14 capoversi 2 lettera c, 4 lettera b e 7, dalle ore 12.00 del 1° aprile alle ore 12.00 del 31 maggio, sul declivio e per patente possono essere utilizzate quattro reti per i lucci e luccioperca e quattro reti per gli abramidi. I Cantoni di San Gallo e di Turgovia provvedono affinché, in tal modo, non vengano messi in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioper- ca; b. il periodo di divieto e la lunghezza minima per i lucci giusta l’articolo 27 capoverso 1 lettera g non valgono; c. in deroga all’articolo 27 capoverso 4, i lucci catturati vanno tirati fuori dall’acqua; d. in deroga all’articolo 27 capoverso 6, i lucci catturati quando sono pronti o quasi per deporre le uova non devono essere messi a disposizione dei servizi competenti.
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Pesca nel Lago Superiore di Costanza RU 1999
II L’allegato è modificato come segue:
Tabella per il calcolo dell’altezza delle reti in base al numero delle maglie
Altezza massima delle reti Magliatura in mm Numero delle maglie
2m 28 40 32 34 ... ...
III La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 1999.
30 agosto 1999 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Leuenberger
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