AS 1999 2251
Ordinanza della procedura di consultazione relativa al disegno dell'ordinanza sul risanamento dei siti contaminati
Correzione
Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
del 26 agosto 1998 (RS 814.680; RU 1998 2261)
Art. 2 cpv. 1 lett. a
Invece di: a. i siti di deposito: discariche chiuse o ancora in funzione e altri depositi di rifiuti; sono esclusi i siti nei quali è pervenuto esclusivamente materiale di scavo, di demolizione o di sgombero non inquinato;
Leggasi: a. i siti di deposito: discariche chiuse o ancora in funzione e altri depositi di rifiuti; sono esclusi i siti nei quali è pervenuto esclusivamente materiale di scavo o di sgombero non inquinato;
Modifica del 28 ottobre 1998 (RU 1998 2863)
Art. 9 cpv. 2 lett. b, c
Invece di: b. per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque Au3: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore alla metà di uno dei valori giusta l'allegato 1; c. per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque A u: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al doppio di uno dei valori giusta l'allegato 1; oppure
1999-5121 2251
Correzione RU 1999
Leggasi: b. per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque Au3: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore alla metà di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1; c. per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al doppio di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1; oppure
16 settembre 1999 Cancelleria federale