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AS 1999 2254

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

dell’11 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ordina:

Sezione 1: Aiuto all’esecuzione (art. 22a)2

Art. 1 Divisione rimpatrio 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istituisce una Divisione speciale per l’aiuto all’esecuzione (Divisione rimpatrio). Essa è subordinata all’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale). 2 Nei rapporti con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi, la Divisione rimpatrio opera, sotto il proprio nome, nell’ambito dei suoi compiti legali.

Art. 2 Compiti della Divisione rimpatrio (art. 22a lett.a)

1 La Divisione rimpatrio procura su domanda della competente autorità di polizia

cantonale degli stranieri i documenti di viaggio per stranieri allontanati o espulsi. 2 È l’interlocutrice delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresen- tanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell’ambito di un accordo di riammissione o d’intesa con i Cantoni.

Art. 3 Accertamenti d’identità e di cittadinanza

1 La Divisione rimpatrio verifica, nell’ambito dell’ottenimento di documenti di

viaggio, l’identità e la cittadinanza di stranieri allontanati o espulsi.

RS 142.281 1 RS 142.20; RU 1999 1111 2 Il rimando sotto il titolo si riferisce al corrispondente articolo della LDDS.

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2 A tale scopo essa può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri pres- so le rappresentanze dei Paesi di origine nonché analisi linguistiche o del testo. In- forma il Cantone sull’esito degli accertamenti.

Art. 4 Presa di contatto con le autorità del Paese di origine o di provenienza 1 Giusta l’articolo 97 capoversi 2 e 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 19983, dati personali di richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione e rifugiati ricono- sciuti possono essere comunicati alle autorità del Paese di origine o di provenienza, soltanto se: a. la qualità di rifugiato è stata negata o revocata con decisione passata in giu- dicato e la persona interessata non è stata ammessa a titolo provvisorio a causa dell’inammissibilità d’esecuzione dell’allontanamento; b. un’eventuale istanza di ripristino dell’effetto sospensivo tolto dall’Ufficio federale di un ricorso è stata respinta dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (Commissione di ricorso); c. l’esecuzione immediata dell’allontanamento ordinata dall’Ufficio federale e la revoca simultanea dell’effetto sospensivo di un eventuale ricorso non so- no state impugnate entro 24 ore dalla notificazione della decisione presso la Commissione di ricorso; se l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo è accolta, occorre sospendere ulteriori prese di contatto con le autorità del Paese di origine o di provenienza. 2 Se è stato inoltrato un rimedio di diritto straordinario o un mezzo d’impugnazione che riguardano la qualità di rifugiato e l’autorità competente non sospende l’esecu- zione dell’allontanamento, possono essere mantenuti eventuali contatti già stabiliti con le autorità del Paese di origine o di provenienza.

Art. 5 Organizzazione della partenza (art. 22a lett. b) 1 Per l’organizzazione della partenza, la Divisione rimpatrio può collaborare con il Servizio viaggi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), con compagnie aeree o con agenzie di viaggio private. 2 Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, la Divisione rimpatrio può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d’aereo e la rotta. 3 La Divisione rimpatrio può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.

3 RS 142.31; RU 1999 2262

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Art. 6 Collaborazione con il DFAE (art. 22a lett. c) 1 La Divisione rimpatrio intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d’informazioni su: a. le questioni relative all’ottenimento di documenti; b. l’organizzazione della partenza e del ritorno; c. la sicurezza del personale ufficiale d’accompagnamento. 2 La Divisione rimpatrio può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.

Art. 7 Documentazione d’esecuzione e perfezionamento professionale 1 La Divisione rimpatrio allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le in- formazioni rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, in parti- colare sull’ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza. 2 La Divisione rimpatrio intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scam- bio permanente di informazioni sulle questioni relative all’esecuzione dell’allontana mento e dell’espulsione e organizza segnatamente corsi di perfezionamento profes- sionale e incontri informativi.

Art. 8 Assistenza amministrativa cantonale I Cantoni garantiscono alla Divisione rimpatrio l’assistenza amministrativa necessa- ria, in particolare per l’accompagnamento di stranieri allontanati o espulsi alle rap- presentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle in- terviste concernenti gli accertamenti d’identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.

Art. 9 Rilascio di un documento di viaggio sostitutivo Se per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, l’Ufficio federale può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest’ultimo con- senta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.

Art. 10 Sospensione e termine dell’aiuto all’esecuzione

1 La Divisione rimpatrio sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché:

a. motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espul- sione; b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale.

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2 L’esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l’adempimento dell’obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.

Art. 11 Servizio all’aeroporto 1 L’Ufficio federale può istituire un servizio di coordinamento speciale negli aero- porti di Zurigo Kloten e Ginevra Cointrin. A tale servizio possono essere attribuiti segnatamente i seguenti mandati di prestazione: a. compiti di coordinamento nell’ambito dell’esecuzione dell’espulsione e del- l’allontanamento; b. prenotazione centralizzata dei biglietti d’aereo (Ticketing) e fissazione della rotta (Routing); c. pagamento dei contributi per l’aiuto al ritorno versati a titolo individuale e destinati all’acquisto di medicinali nonché del viatico. 2 L’Ufficio federale può concludere con le autorità di polizia competenti degli aero- porti di Zurigo Kloten e Ginevra Cointrin convenzioni amministrative speciali. Le prestazioni fornite dalla polizia dell’aeroporto su mandato della Divisione rimpatrio sono conteggiate direttamente con quest’ultima.

Art. 12 Trattamento di dati personali 1 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione per lo svolgimento efficace dei compiti amministrativi e organizzativi nell’ambito dell’esecuzione dell’allonta- namento e dell’espulsione, per il controllo delle pratiche nonché per l’allestimento di statistiche (amministrazione delle pratiche, aiuto all’esecuzione). 2 Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale che si occupano dell’ese- cuzione dell’allontanamento e dell’espulsione.

Art. 13 Rimborso delle spese da parte dei Cantoni Le spese di esecuzione e di partenza, versate dall’Ufficio federale, per stranieri al- lontanati o espulsi che sono a carico dei Cantoni sono conteggiate singolarmente.

Art. 14 Rimborso delle spese 1 L’Ufficio federale versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora auto- rizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione. 2 Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell’ambito di convenzioni sulle prestazioni l’Ufficio federale fissa l’ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e defi- nisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.

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Art. 15 Partecipazione alle spese della carcerazione

1 Per le persone menzionate all’articolo 14e capoverso 2 LDDS che si trovano in

carcerazione preliminare o in vista di espulsione è versato, a partire da una durata dell’arresto di dodici ore, un importo forfettario di 130 franchi per giorno. 2 L’Ufficio federale rimborsa le spese per l’assistenza medica durante i primi tre me- si di carcerazione, nella misura in cui l’assistenza medica sia strettamente necessaria e le spese non siano a carico di terzi. Se l’obbligo d’assicurazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sull’assicurazione malattie è estinto e la durata della carcerazione è superiore a due mesi, il Cantone incaricato dell’ese- cuzione dell’allontanamento e dell’espulsione è tenuto a chiedere presso una cassa malati la copertura assicurativa secondo le disposizioni fissate per i richiedenti l’asilo.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16 Competenza L’Ufficio federale dispone l’ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LDDS non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

Art. 17 Proposta di ammissione provvisoria 1 Se l’Ufficio federale ha deciso in merito all’asilo e all’allontanamento, le autorità competenti possono proporre l’ammissione provvisoria solo se l’esecuzione dell’al- lontanamento risulta impossibile. È fatto salvo l’articolo 33 capoverso 7 dell’or- dinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 19995. 2 Un Cantone può proporre un’ammissione provvisoria soltanto se ha preso per tem- po tutte le misure necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento. Se l’allontana- mento non è eseguibile in ragione della mancata collaborazione dello straniero, non si dispone, di regola, un’ammissione provvisoria.

Art. 18 Rifugiati ammessi provvisoriamente Lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente e la loro assistenza sono retti dagli articoli 58, 59, 61, 80-83, 85, 88 capoversi 3 e 4 e dall’articolo 92 della legge sull’asilo del 26 giugno 19986.

Art. 19 Oneri in relazione a un’ammissione provvisoria L’Ufficio federale può subordinare, in ogni momento, l’ammissione provvisoria a determinati oneri. Sente lo straniero prima di decidere in merito a un onere.

4 RS 832.102; RU 1999 2403 5 RS 142.311; RU 1999 2302 6 RS 142.31; RU 1998 2262

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Art. 20 Documenti di legittimazione 1 Gli stranieri ai quali è stata concessa l’ammissione provvisoria devono depositare presso l’Ufficio federale i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso. 2 Conformemente alla decisione dell’Ufficio federale, le autorità cantonali rilasciano allo straniero un libretto per stranieri F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. Il libretto F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d’identità. Non autorizza a varcare la frontiera. 3 Il luogo di soggiorno e, se del caso, il permesso per l’esercizio di un’attività lucra- tiva sono iscritti nel libretto F. Eventuali modifiche a tali iscrizioni sono a carico delle autorità cantonali. 4 Dalla durata di validità del libretto F non può essere desunto un diritto di residen- za. 5 Il libretto F è ritirato se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Art. 21 Ripartizione sui Cantoni La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse prov- visoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 ago- sto 19997.

Art. 22 Obbligo di rimborso e di garanzia 1 Per l’esecuzione dell’obbligo di rimborso e di garanzia ai sensi dell’articolo 14c capoverso 6 LDDS si applicano per analogia le disposizioni in merito ai richiedenti l’asilo del titolo 2 capitolo 2 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19998, ad eccezione dell’articolo 9 capoverso 3 lettera d. Sono fatte salve le disposizioni spe- ciali di tale ordinanza in merito alla fissazione delle spese che devono essere rimbor- sate e alla procedura di esenzione. 2 L’importo determinante per la procedura di esenzione ai sensi dell’articolo 15 ca- poverso 2 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 per le persone ammesse provvisoriamente è fissato a 20 000 franchi. Secondo l’articolo 15 capoverso 2 della stessa ordinanza, tale importo aumenta di 20 000 franchi al massimo. Per le persone che durante la procedura d’asilo sono state esonerate dall’obbligo di prestare garan- zie, l’Ufficio federale esamina al momento dell’allestimento del conteggio interme- dio ai sensi dell’articolo 16 di detta ordinanza, se sono ancora date le condizioni per l’esenzione.

Art. 23 Spese che devono essere rimborsate Le spese che devono essere rimborsate si compongono di:

7 RS 142.311; RU 1999 2302 8 RS 142.312; RU 1999 2318

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a. costi rimasti scoperti nel conteggio intermedio ai sensi dell’articolo 16 ca- poverso 1 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19999 e di b. un importo forfettario di 40 franchi per giorno e persona per le altre spese assistenziali. L’Ufficio federale parte dal presupposto che le persone hanno ottenuto un’assistenza completa per il periodo senza rapporto di lavoro. L’Ufficio federale esamina questa supposizione, se la persona dimostra che non vi era indigenza o vi era soltanto in parte durante il periodo in cui non ha esercitato un’attività lavorativa oppure se sono state versate prestazioni proprie o di terzi.

Art. 24 Autorizzazione relativa al ricongiungimento familiare Il ricongiungimento familiare può essere autorizzato se l’autorità di polizia canto- nale degli stranieri è disposta a rilasciare allo straniero un permesso di dimora. Sono applicabili le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 dell’ordinanza del 6 ottobre

198610 che limita l’effettivo degli stranieri.

Art. 25 Proroga dell’ammissione provvisoria 1 Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provviso- riamente devono presentare, spontaneamente, il loro libretto per stranieri alla com- petente autorità cantonale per proroga. 2 Se l’autorità competente del Cantone di dimora non è disposta a prorogare l’am- missione provvisoria, ne propone la revoca all’Ufficio federale.

Art. 26 Revoca dell’ammissione provvisoria 1 L’Ufficio federale può revocare in ogni momento l’ammissione provvisoria. Se la sua decisione non si fonda su una richiesta dell’autorità che aveva proposto l’ammissione provvisoria, deve prima consultare quest’ultima. Fissa un termine di partenza adeguato a meno che non si disponga l’esecuzione immediata dell’allonta- namento o dell’espulsione. La procedura è retta dalla legge sulla procedura ammini- strativa11 e dalla legge sull’organizzazione giudiziaria12. 2 L’autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento all’Uf- ficio federale le circostanze idonee a sostenere la revoca dell’ammissione provviso- ria.

9 RS 142.312; RU 1999 2318 10 RS 823.21 11 RS 172.021 12 RS 173.110

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Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 25 novembre 198713 concernente l’ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.

Art. 28 Disposizione transitoria L’Ufficio federale stabilisce secondo l’articolo 26 della presente ordinanza il termi- ne di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui am- missione provvisoria per gruppi è stata revocata con l’entrata in vigore della pre- sente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1577

13 RU 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041

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