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AS 1999 23

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell'università di Losanna

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Losanna

del 24 ottobre 1996

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 19 novembre 19801 sugli esami dei medici, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola il modulo speciale di formazione e di esame (modulo speciale) applicato all’insegnamento della medicina generale che sarà sperimentato, al posto del normale corso di studi, presso la Facoltà di medicina dell’Università di Losanna (Facoltà).

Art. 2 Campo di applicazione La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti della Facoltà, nel secondo e nel terzo anno di studi.

Sezione 2: Articolazione degli studi ed esami

Art. 3 Secondo esame propedeutico

1 Sono ammessi al secondo esame propedeutico gli studenti che hanno:

a. superato il primo esame propedeutico per medici sotto controllo federale o ne sono stati dispensati dalla Giunta direttiva preposta agli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva); b. compiuto il corso pratico di cure sanitarie come prescritto dall’articolo 11 del- l’ordinanza del 19 novembre 1980 sugli esami dei medici o ne sono stati di- spensati dalla Giunta direttiva. c. hanno seguito gli insegnamenti dichiarati obbligatori dalla Facoltà. 2 Il secondo esame propedeutico consiste in quattro parti, ognuna delle quali preve- de una prova pratica ed una scritta.

3 Le prove pratiche vertono sulle materie seguenti:

a. anatomia: b. biochimica; RS 811.112.242 1 RS 811.112.2

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Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 1999

c. istologia ed embriologia; d. fisiologia.

4 Le prove scritte con domande a scelta multipla vertono sulle materie seguenti:

a. sistema nervoso, sistema endocrino, biochimica (membrane transduction, se- cond messengers); b. sistema cardiocircolatorio e sistema respiratorio; c. digestione, metabolismo e nutrizione, riproduzione e sviluppo, biochimica (controllo del ciclo delle cellule, oncogeni, antioncogeni); d. reni e vie urinarie, sangue e sistema immunitario, biochimica (HIV-controllo del gene).

Art. 4 Valutazione

1 Le singole prove pratiche e scritte sono valutate con voti interi.

2 Il secondo esame propedeutico è superato con successo se nessuna materia è stata valutata con un voto principale inferiore a 2, nessuna delle due parti dell’esame è stata valutata con più di un voto principale insufficiente ed in ambedue le parti è stata raggiunta una media sufficiente.

Art. 5 Prima parte dell’esame finale 1 Alla prima parte dell’esame finale sono ammessi gli studenti che hanno superato il secondo esame propedeutico e hanno seguito gli insegnamenti dichiarati obbligatori dalla Facoltà. 2 La prima parte dell’esame finale comprende due singole prove orali o pratiche e tre singole prove scritte con domande a scelta multipla.

3 Le prove pratiche o orali vertono sulle materie seguenti:

a. semiologia; b. medicina psicosociale. 4 Le tre prove scritte con domande a scelta multipla vertono sulle materie seguenti: a. patologia generale, farmacologia generale, fisiopatologia; b. immunologia e allergologia, microbiologia; c. angiologia, cardiologia, pneumologia; d. endocrinologia e metabolismo, gastroenterologia; e. crescita ed invecchiamento, ematologia, nefrologia.

Art. 6 Valutazione 1 Le singole prove pratiche o orali e le singole prove scritte sono valutate ciascuna con voti interi. 2 La prima parte dell’esame finale è superata con successo se nessuna materia è stata valutata con un voto principale inferiore a 2, nessuna delle due parti dell’esame è stata valutata con più di un voto principale insufficiente e in ambedue le parti è stata raggiunta una media sufficiente.

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Sezione 3: Procedura d’esame

Art. 7 Iscrizione e ammissione agli esami 1 Si applica la procedura d’iscrizione secondo gli articoli 18 e 19 dell’ordinanza ge- nerale del 19 novembre 19802 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed). 2 L’ammissione è indipendente dal risultato di eventuali verifiche di conoscenza in- termedie.

Art. 8 Ripetizione di esami Il numero dei tentativi permessi per il superamento di un esame è quello stabilito dall’articolo 39 OPMed.

Art. 9 Esclusione definitiva Un’esclusione definitiva dagli esami del modulo speciale della Facoltà comporta l’esclusione definitiva da tutti gli esami di medicina paragonabili (secondo il modulo speciale o il normale corso di studi di altre facoltà).

Art. 10 Modalità d’esame

1 Le prove d’esame si svolgono secondo le seguenti modalità:

a. esame scritto (domande a scelta multipla, domande brevi e risposte brevi); b. esame orale; c. esame pratico; d. esame pratico di capacità medica valutata sulla base di un elenco predetermi- nato di criteri. 2 Se la presente ordinanza non prevede disposizioni particolari al riguardo, per le modalità d’esame vale l’ordinanza del 19 novembre 1980 sugli esami dei medici; nell’ambito del diritto previsto nelle ordinanze, la Facoltà può determinare la moda- lità d’esame per singole materie.

Art. 11 Esaminatori e valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che hanno partecipato al modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami eseguiti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori e dal presidente locale o da un suo rappresentante.

Art. 12 Comunicazione dei risultati degli esami Il risultato di ogni esame è comunicato al candidato a mezzo di decisione formale.

2 RS 811.112.1

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Art. 13 Organo di sorveglianza

1 Gli esami previsti dal modulo speciale sono sottoposti alla sorveglianza della

Giunta direttiva.

2 I membri della Giunta direttiva e della Commissione degli esami di medicina di

Losanna hanno accesso in ogni momento agli esami del modulo speciale.

Art. 14 Diritto di ricorso 1 I candidati possono interporre ricorso entro 30 giorni presso la Giunta direttiva contro le decisioni concernenti l’ammissione agli esami o i risultati degli esami e contro altre disposizioni fondate sulla presente ordinanza. Contro le decisioni della Giunta direttiva possono interporre ricorso presso il Dipartimento federale dell’in- terno (Dipartimento). 2 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa3.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 15 Verifica e rapporto 1 La Facoltà sottopone il modulo speciale a continua verifica. La verifica è in parti- colare volta a stabilire se i metodi di insegnamento e le procedure d’esame oggetto di sperimentazione permettono di raggiungere gli obiettivi di apprendimento di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 19 novembre 1980 sugli esami dei medici in modo più efficace rispetto al normale corso di studi. 2 La Facoltà riferisce annualmente al Dipartimento, per il tramite della Giunta diret- tiva, sulle esperienze fatte con il modulo speciale.

Art. 16 Comunicazione di modifiche della presente ordinanza Ogni modifica della presente ordinanza deve essere comunicata agli studenti al più tardi all’inizio del pertinente anno di studi.

Art. 17 Disposizioni transitorie 1 Per gli studenti che hanno iniziato il secondo anno di studi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il secondo esame propedeutico del normale corso di studi in medicina si svolge per l’ultima volta nell’autunno 1997. 2 Per gli studenti che hanno iniziato il terzo anno di studi prima dell’entrata in vigo- re della presente ordinanza, la prima parte dell’esame finale per medici secondo il normale corso di studi in medicina si svolge per l’ultima volta nel 1999.

3 RS 172.021

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Art. 18 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1996 e resta valida fino al 1° novembre 2008, fatta salva l’entrata in vigore di una nuova ordinanza sugli esami dei medici. 2 Possono essere ammessi per l’ultima volta al modulo speciale gli studenti che ne avranno fatto domanda entro il 1° novembre 2006.

24 ottobre 1996 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss