AS 1999 2318
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
dell’11 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (legge), ordina:
Titolo 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina la determinazione, la concessione, il conteggio e il rimborso delle prestazioni della Confederazione, dei Cantoni e di terzi nel settore dell’asilo.
Titolo 2: Assistenza Capitolo 1: Concessione di prestazioni assistenziali Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Definizione delle prestazioni assistenziali rimborsabili (art. 88)2
Sono prestazioni assistenziali rimborsabili giusta l’articolo 88 della legge l’assi- stenza ai sensi della legge federale del 24 giugno 19773 sull’assistenza. Sono fatte salve le deroghe previste nella presente ordinanza.
Art. 3 Determinazione e concessione delle prestazioni assistenziali Nel caso di rifugiati e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assisten- ziali sono rette dal diritto cantonale. Queste persone sono equiparate agli indigeni. Nel caso di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle pre- stazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82
RS 142.312 1 RS 142.31; RU 1999 2262 2 I rinvii che figurano dopo i titoli degli articoli si riferiscono ai relativi articoli della legge. 3 RS 851.1
2318 1999-4777
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
capoverso 2 e 83 della legge nonché le disposizioni divergenti della presente ordi- nanza.
Art. 4 Servizio di coordinamento 1 I Cantoni designano un servizio di coordinamento per i contatti con la Confedera- zione. 2 I conteggi e le domande devono essere inoltrate all’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) unicamente per il tramite del servizio di coordinamento.
Art. 5 Procedura di conteggio (art. 89 cpv. 3 lett. b) 1 I Cantoni presentano all’Ufficio federale periodicamente e globalmente i conti re- lativi ai sussidi federali per le loro spese d’assistenza entro 90 giorni dalla scadenza del trimestre. Entrate e uscite devono figurare separate, senza compensazione reci- proca, con l’ammontare completo (presentazione lorda). 2 L’Ufficio federale rimborsa le spese entro 60 giorni. L’insieme dei pagamenti è trasferito unicamente sui conti correnti dei Cantoni presso l’Amministrazione fede- rale delle finanze. Rimborsi da parte della Confederazione sono computati nei con- teggi correnti o futuri dei Cantoni.
Sezione 2: Assegni per figli
Art. 6 Esercizio del diritto agli assegni per figli 1 Se sollecita assegni per figli giusta l’articolo 84 della legge, il richiedente l’asilo deve annunciarlo secondo le prescrizioni cantonali ogniqualvolta assume un lavoro. 2 Per ottenere il versamento degli assegni per figli l’avente diritto deve inoltrare una copia della decisione passata in giudicato concernente l’asilo o il bisogno di prote- zione entro il termine impartito per richiedere assegni non percepiti, previsti dal di- ritto cantonale, alle competenti casse di compensazione familiare, agli uffici di con- teggio o ai datori di lavoro esenti dall’obbligo di affiliazione a una cassa di com- pensazione familiare.
Art. 7 Versamento degli assegni per figli 1 Gli assegni per figli che sono stati trattenuti sono versati al richiedente l’asilo se questi: a. è stato riconosciuto come rifugiato;
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b. è ammesso provvisoriamente in virtù dell’articolo 14a capoverso 3, 4 o 4bis della legge federale del 26 marzo 19314 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); oppure c. è riconosciuto bisognoso di protezione. 2 Gli assegni per figli che vivono all’estero sono considerati mezzi propri dell’avente diritto ai sensi dell’articolo 81 della legge.
Capitolo 2: Obbligo di rimborso e di garanzia (art. 85-87)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 8 Campo d’applicazione personale (art. 85-87 e 115-118) 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permes- so di dimora sottostanno all’obbligo di garanzia e di rimborso a prescindere dalla loro età. 2 Sono considerati datori di lavoro tutte le persone alle quali potrebbero applicarsi le disposizioni penali del capitolo 10 della legge, in particolare i membri di consigli di amministrazione, i gestori, i procuratori, i contabili, i mandatari nonché le persone aventi diritto di firma. Essi rispondono in modo solidale dell’esattezza delle dedu- zioni salariali e del loro versamento.
Art. 9 Rimborso (art. 85 e 86) 1 Il rimborso di prestazioni assistenziali che una persona ha percepito in quanto rifu- giato o persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora è retto, ad eccezione dell’articolo 16 capoverso 2, dal diritto cantonale. Il Cantone fa valere il diritto al rimborso. I rimborsi effettuati vanno accreditati a favore della Confedera- zione secondo l’ammontare degli esborsi da essa indennizzati al Cantone. Tali rim- borsi sono effettuati analogamente ai principi dell’articolo 87 del Codice delle ob- bligazioni5. 2 Le spese d’assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l’asilo e da persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, devono essere rimborsate inte- gralmente. Lo stesso vale per le spese causate durante la minore età. I titolari dei conti rispondono in modo solidale per i costi causati dal coniuge o dai figli. I costi causati sono determinati in base agli esborsi indennizzati dalla Confederazione in modo forfettario o effettivo o alle spese procedurali stabilite nella sentenza. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.
4 RS 142.20; RU 1999 1111 5 RS 220
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3 Le spese che devono essere rimborsate, da computare sulle garanzie giusta l’ar- ticolo 86 della legge, sono stabilite in base: a. alle spese di partenza e d’esecuzione ai sensi degli articoli 54 a 61; b. alle spese procedurali rimaste scoperte presso la Commissione di ricorso in materia d’asilo o il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Diparti- mento); c. alle spese causate dalle cure dentarie; d. a una somma forfettaria di 40 franchi al giorno e per persona per le restanti spese d’assistenza. A tal riguardo si presume che ogni persona sia stata integralmente assistita per 210 giorni e i coniugi nonché i loro figli che non sono titolari di un pro- prio conto di garanzia, non siano stati nell’insieme integralmente assistiti per più di 630 giorni. L’Ufficio federale verifica tale presunzione se:
1. i titolari dei conti comprovano che l’indigenza di persone singole è du-
rata meno di 210 giorni e quella di coniugi nonché dei loro figli è du- rata complessivamente meno di 630 giorni o che sono state fornite pre- stazioni personali o di terzi;
2. con le garanzie fornite dal patrimonio possono essere coperti costi più
elevati. 4 Se le spese d’assistenza che devono essere rimborsate, stabilite giusta il capover- so 3, non possono essere coperte dalle prestazioni di garanzia fornite, si applica per analogia il capoverso 1.
Art. 10 Gestione dei conti di garanzia (art. 86 cpv. 2 e 5, 87 cpv. 3) 1 L’Ufficio federale delega la gestione dei conti di garanzia a terzi. Le spese incom- bono ai titolari dei conti. I terzi ai quali sono delegate l’esecuzione dell’obbligo di prestare garanzia e la chiusura dei conti di garanzia agiscono in qualità di Ufficio federale e sono autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge sulla proce- dura amministrativa6 (PA). 2 L’Ufficio federale mette a disposizione del terzo incaricato della gestione dei conti di garanzia le generalità della persona obbligata a prestare garanzia necessarie all’apertura e alla gestione dei conti nonché i dati relativi al datore di lavoro giusta l’articolo 7 (appendice 2) dell’ordinanza 3 sull’asilo dell’11 agosto 19997 relativa al trattamento di dati personali. 3 I collaboratori dell’Ufficio federale, i terzi incaricati dall’Ufficio federale ai sensi degli articoli 86 capoverso 5 e 87 capoverso 3 della legge, la Commissione di ricor- so in materia d’asilo e il servizio dei ricorsi del Dipartimento hanno accesso ai dati dei conti di garanzia.
4 Soltanto l’Ufficio federale può disporre del conto di garanzia.
6 RS 172.021 7 RS 142.313; RU 1999 2351
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5 Il conto di garanzia serve unicamente a coprire le spese che devono essere rimbor- sate ai sensi dell’articolo 9. È esclusa la cessione o il pignoramento delle garanzie fornite nonché di eventuali saldi attivi.
Sezione 2: Prestazioni di garanzia derivanti dal reddito del lavoro
Art. 11 Deduzioni salariali e loro versamento (art. 86 cpv. 3) 1 I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da ogni versa- mento di salario. Di norma essi trasferiscono ogni trimestre l’importo sul conto di garanzia. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell’Ufficio federale. Con la con- cessione o la proroga di un’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa provvi- soria, l’autorità cantonale rende attenti a tale obbligo. 2 Di regola è considerato reddito del lavoro il salario determinante secondo l’artico- lo 5 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). 3 Non è considerato reddito del lavoro ai sensi del capoverso 2 il reddito sostitutivo che ascende a meno del 100 per cento del salario dell’ultima attività lucrativa dete- minante, segnatamente gli indennizzi previsti dalla legge federale del 25 giugno 19829 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) nonché dalla legge fede- rale del 19 giugno 195910 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI). Lo stesso vale per indennizzi in virtù dei programmi d’occupazione dell’assicurazione contro la disoccupazione nonché indennizzi per impieghi per i quali non vi sono permessi individuali di lavoro. L’Ufficio federale può definire ulteriori eccezioni.
4 I datori di lavoro sono obbligati a:
a. versare sul conto di garanzia le deduzioni salariali secondo il capoverso 1 entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell’Ufficio federale; b. fornire informazioni all’Ufficio federale e mettere a disposizione in ogni momento i documenti e i giustificativi contabili necessari. 5 Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capo- verso 1 entro i termini impartiti, l’Ufficio federale può computare interessi di mora, se le deduzioni salariali non versate ammontano ad almeno 3000 franchi. Il tasso d’interesse è dello 0,5 per cento per mese civile o, in caso d’esecuzione, del 6 per cento all’anno. 6 I crediti nei confronti del datore di lavoro si estinguono dieci anni dopo il sorgere della pretesa. La pretesa sorge allo spirare del termine di pagamento. Il decorso della prescrizione è interrotto da ogni atto dell’autorità quale segnatamente l’ingiunzione, la procedura d’esecuzione e l’insinuazione del credito in caso di fallimento nonché
8 RS 831.10 9 RS 837.0 10 RS 831.20
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il riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro in particolare mediante pa- gamento degli interessi e pagamenti rateali.
Art. 12 Estratti conto (art. 86 cpv. 6) 1 I titolari dei conti hanno il diritto di chiedere un estratto conto ai terzi incaricati dall’Ufficio federale di gestire il conto. Alla domanda occorre accludere una copia del libretto per stranieri. Gli estratti conto sono inviati unicamente ai titolari dei conti e, al più presto, dopo lo scadere del termine di pagamento secondo l’articolo
11 capoverso 4.
2 L’Ufficio federale può periodicamente inviare ai titolari dei conti gli estratti affin- ché verifichino l’esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento. 3 I titolari dei conti sono obbligati a verificare l’esattezza e la completezza degli estratti conto loro inviati. 4 I titolari dei conti che non riconoscono l’esattezza e la completezza delle registra- zioni relative ai loro estratti conto devono comunicare il loro disaccordo all’Ufficio federale entro 30 giorni dalla ricezione dell’estratto conto allegando i pertinenti mezzi di prova. 5 Se l’estratto conto non è richiesto oppure se in seguito all’invio di un estratto conto nessuna denuncia è inoltrata giusta il capoverso 4, i titolari dei conti possono esigere successivamente rettifiche delle registrazioni nel conto di garanzia indivi- duale soltanto se l’inesattezza di tali registrazioni è manifesta o pienamente com- provata e se, fondandosi su tale circostanza, l’Ufficio federale può ancora effettiva- mente e legalmente esigere dal datore di lavoro il versamento della deduzione sala- riale.
Art. 13 Misure di diritto amministrativo (art. 86 cpv. 6)
Infrazioni commesse dai datori di lavoro contro l’articolo 11 sono sanzionate dal- l’Ufficio federale segnatamente con: a. la riduzione del ritmo di versamento secondo l’articolo 11 capoverso 1; b. la comunicazione alla competente autorità cantonale d’autorizzazione affin- ché prenda misure ai sensi dell’articolo 55 dell’ordinanza del 6 ottobre
198611 che limita l’effettivo degli stranieri (OLS);
c. la denuncia ai sensi delle disposizioni penali del capitolo 10 della legge.
11 RS 823.21
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Sezione 3: Ritiro di valori patrimoniali (art. 86 cpv. 4)
Art. 14 1 Per valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 86 capoverso 4 della legge s’intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico dei titolari dei conti. 2 L’autorità che ha prelevato i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri sul conto di garanzia. 3 L’importo ai sensi dell’articolo 86 capoverso 4 lettera b della legge ascende a 1000 franchi.
Sezione 4: Procedura di conteggio e di esenzione
Art. 15 Esenzione dall’obbligo di garanzia (art. 86 cpv. 6) 1 L’Ufficio federale può, su domanda, esentare le persone dall’obbligo di garanzia nella misura in cui l’importo sul conto di garanzia copra i costi presumibili secondo l’articolo 9.
2 Le prestazioni di garanzia per i costi presumibili devono ascendere ad almeno
12 000 franchi. Esse aumentano in funzione del numero di persone menzionate
all’articolo 9 capoverso 2, ma al massimo dell’importo che corrisponde a due perso- ne. In tal caso le prestazioni di garanzia già fornite di queste persone si sommano. 3 L’Ufficio federale non entra nel merito della domanda se l’importo sul conto di garanzia di cui al capoverso 2 non è raggiunto. 4 L’Ufficio federale revoca l’esenzione se non sono più date le condizioni secondo i capoversi 1 e 2.
Art. 16 Conteggio intermedio (art. 87 cpv. 4) 1 Se richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono ammesse provvisoriamente, il conto di garanzia è mantenuto. L’Uf- ficio federale invia alla persona ammessa provvisoriamente un conteggio intermedio nel quale il saldo del conto di garanzia è messo a confronto con le spese che devono essere rimborsate, note sino a quel momento. Un eventuale saldo attivo è utilizzato per coprire i costi insorti durante il periodo dell’ammissione provvisoria. 2 Per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che, se- condo l’articolo 74 capoverso 2 della legge, hanno diritto d’ottenere un permesso di dimora, si applica per analogia il capoverso 1. Un eventuale saldo attivo è utilizzato per coprire i costi che devono essere rimborsati secondo l’articolo 9 capoverso 3. L’im- porto forfettario di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera d si riduce della metà. Se dal
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conteggio intermedio non risulta alcun saldo attivo a favore dei titolari dei conti, il conteggio intermedio vale come conteggio finale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2.
Art. 17 Conteggio del conto di garanzia (art. 87 cpv. 1) 1 L’Ufficio federale invia alle persone obbligate a prestare garanzia, tenute a lasciare la Svizzera, un estratto del loro conto di garanzia. A tale proposito esso rinvia alle disposizioni sulla determinazione delle spese da rimborsare secondo l’articolo 9 e all’obbligo di verifica secondo l’articolo 12 capoversi 3 a 5. La persona obbligata a prestare garanzia deve controllare l’esattezza e la completezza dell’estratto conto e informare in merito l’Ufficio federale. 2 Le persone obbligate a prestare garanzia che soddisfano le condizioni dell’artico- lo 87 capoverso 1 della legge, nonché le persone bisognose di protezione cui è stato rilasciato un permesso di dimora in base alla LDDS, ricevono un conteggio nel quale il saldo del conto di garanzia è messo a confronto con le spese che devono essere rimborsate. Sono fatti salvi i casi in cui il conteggio finale è allestito in con- comitanza con il conteggio intermedio. 3 L’Ufficio federale allestisce il conteggio al più presto 6 mesi dopo l’insorgere del caso che determina il conteggio. In tal caso, per le persone menzionate nell’artico- lo 9 capoverso 2 può allestire un conteggio comune.
Art. 18 Partenza (art. 87 cpv. 1 lett. a)
1 Una persona obbligata a prestare garanzia comprova d’aver lasciato definitiva-
mente la Svizzera segnatamente mediante: a. la consegna della carta di frontiera; b. la conferma della partenza sotto controllo della competente autorità canto- nale; c. la prova del ritorno nel Paese d’origine o di provenienza; o d. la prova di un’autorizzazione di soggiorno in uno Stato terzo. 2 Le persone il cui luogo di dimora è registrato come ignoto nel sistema automatiz- zato di registrazione delle persone (AUPER) hanno presumibilmente lasciato defini- tivamente la Svizzera. Il termine di prescrizione ai sensi dell’articolo 87 capoverso 2 della legge inizia a decorrere. Un eventuale saldo attivo rimane sul conto fintanto che la partenza sia stata comprovata o il soggiorno in Svizzera sia regolato dalle autorità di polizia degli stranieri.
Art. 19 Diritto alla restituzione (art. 87 cpv. 1) 1 Il diritto alla restituzione sorge nel momento in cui sono adempiute le condizioni dell’articolo 87 capoverso 1 della legge.
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2 Il diritto alla restituzione va fatto valere per scritto in una lingua ufficiale e deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. l’ufficio di pagamento valido; b. l’indirizzo postale; c. la prova dell’identità se la persona si trova all’estero dopo una partenza non verificata; d. la firma; e. la procura in caso di rapporto di rappresentanza. 3 L’identità di cui al capoverso 2 lettera c può essere verificata dall’Ufficio federale ai sensi dell’articolo 99 della legge.
Titolo 3: Sussidi federali Capitolo 1: Spese d’assistenza Sezione 1: Durata e ammontare dell’obbligo della Confederazione di rimborsare le spese
Art. 20 1 Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un per- messo di dimora, la Confederazione rimborsa le spese dal giorno del deposito della domanda fino al massimo al giorno in cui l’allontanamento dev’essere eseguito o al giorno in cui tali persone hanno diritto a un permesso di dimora, segnatamente in caso di matrimonio. 2 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confe- derazione rimborsa la metà delle spese fino al rilascio del permesso di domicilio o, al più tardi, fino al giorno in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell’articolo 74 capoverso 3 della legge. 3 Per i rifugiati la Confederazione rimborsa le spese dal giorno in cui sono ricono- sciuti come tali fino al giorno in cui ottengono il permesso di domicilio o in cui vi hanno diritto giusta l’articolo 60 capoverso 2 della legge.
Sezione 2: Spese di sostegno
Art. 21 Rimborso delle spese di sostegno (art. 88 e 89) 1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le prestazioni di sostegno con somme for- fettarie. 2 In caso d’indigenza completa e allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo di 104.4 punti (stato: 31 maggio 1999), l’importo forfettario ammonta:
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a. per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a 16 franchi al giorno e per persona; b. per i rifugiati e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, a 20 franchi al giorno e per persona. 3 Alla fine di ogni anno l’Ufficio federale adegua le somme forfettarie all’indice na- zionale dei prezzi al consumo per l’anno civile seguente. 4 La Confederazione rimborsa ai Cantoni una somma forfettaria di 1 franco al giorno e per persona per necessità speciali esulanti dalle spese generali di mantenimento dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. L’adeguamento di questa somma forfettaria avviene secondo il capoverso 3. 5 Per persone detenute in esecuzione della pena, in carcerazione preventiva, in car- cerazione preliminare e in vista d’espulsione, la Confederazione non rimborsa ai Cantoni l’importo forfettario ai sensi del capoverso 2. 6 In caso di degenza ospedaliera, l’importo forfettario non è più rimborsato a partire dal trentunesimo giorno.
Art. 22 Aiuto iniziale unico per rifugiati (art. 82, 88 cpv. 3, 89) 1 Per rifugiati d’età superiore ai 16 anni indipendentemente dal loro grado d’indi- genza è concesso in caso di decisione positiva in materia d’asilo un importo forfetta- rio unico per corsi di lingua. Tale importo ammonta a 3250 franchi per persona allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 punti (stato: 31 maggio 1999). 2 Con la decisione positiva in materia d’asilo, ai rifugiati che necessitano di assisten- za è concesso un importo forfettario unico per il mobilio. Tale importo ammonta a 3000 franchi per persona e a 1000 franchi per ogni ulteriore persona facente parte dell’unità bisognosa di sostegno allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consu- mo di 104,4 punti (stato: 31 maggio 1999). 3 Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale adegua le somme forfettarie a tale indice per l’anno civile seguente.
Art. 23 Assunzione delle spese in casi speciali (art. 88 cpv. 4) 1 La Confederazione rimborsa le prestazioni assistenziali anche dopo il rilascio del permesso di domicilio per rifugiati che: a. sono stati accolti nell’ambito del programma speciale per handicappati or- ganizzato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR); b. facevano parte di un gruppo di rifugiati ammessi per decisione del Consiglio federale o del Dipartimento ed erano già handicappati, malati o anziani al momento del loro arrivo e hanno bisogno d’aiuto permanente;
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c. in quanto bambini soli o adolescenti non accompagnati, sono accolti in Svizzera fino alla maggiore età o fino al termine normale della formazione primaria, ma non oltre il 25° anno d’età. 2 Per i rifugiati accolti prima dell’entrata in vigore della Convenzione del 28 luglio 195112 relativa allo statuto dei rifugiati, la Confederazione partecipa alle spese d’assistenza conformemente agli accordi esistenti. 3 Sono considerati anziani ai sensi del capoverso 1 lettera b le persone che hanno superato il 60° anno d’età. 4 L’Ufficio federale accerta con la decisione in materia d’asilo se i rifugiati rientrano in una delle categorie elencate.
Sezione 3: Spese di collocamento
Art. 24 Somma forfettaria per le spese di collocamento (art. 88 e 89)
1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di collocamento mediante una
somma forfettaria. Sono fatti salvi gli articoli 25 e 33. La somma forfettaria per spe- se di collocamento ammonta: a. a franchi 11,60 al giorno per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Essa si compone di un im- porto forfettario relativo alla locazione e di un importo forfettario relativo agli altri costi quali spese accessorie, di manutenzione o di ripristino e per l’acquisto del mobilio, la sua manutenzione e sostituzione. Le somme for- fettarie comprendono un supplemento per i rischi di non occupazione; b. a franchi 12,80 al giorno per i rifugiati e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. Essa si compone di un importo forfettario relativo alla locazione e di un importo forfettario relativo agli altri costi quali spese accessorie o di ripristino. 2 Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale adegua, per l’anno civile seguente, la somma forfettaria secondo i principi seguenti: a. la somma forfettaria relativa alla locazione ammonta, allo stato del saggio ipotecario per vecchie ipoteche di primo rango praticato dalla Banca canto- nale di Berna del 3¾ per cento e, allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 punti (stato dell'indice: 31 maggio 1999), a franchi 8,40 per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e a franchi 11,25 per rifugiati e persone bisognose di protezione con permesso di dimora. Determinante per l’adeguamento è lo stato del saggio ipotecario e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine dell’anno in corso. Se la Banca cantonale di Berna ha già annunciato entro la fine del mese di ottobre un adeguamento del saggio ipotecario per una data ulteriore, si applica quest’ultimo saggio d’interesse. Per l’ade-
12 RS 0.142.30
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guamento della somma forfettaria relativa alla locazione sono presi in consi- derazione i cambiamenti del saggio ipotecario per il 50 per cento e dell’in- dice nazionale dei prezzi al consumo per il 40 per cento; b. la somma forfettaria relativa agli altri costi ammonta, allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 punti (stato dell'indice: 31 maggio 1999), a franchi 3,20 per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezio- ne non titolari di un permesso di dimora e a franchi 1,55 per rifugiati e per- sone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. Determi- nante per l’adeguamento è lo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine del mese di ottobre dell’anno in corso. Sono presi in con- siderazione tutti i cambiamenti; c. in caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l’Ufficio fede- rale può adeguare a tali cambiamenti la somma forfettaria relativa alla loca- zione di cui alla lettera a. Esso può consultare gli organi federali competenti in materia edilizia. 3 Le somme forfettarie relative alla locazione di cui al capoverso 2 lettera a sono cal- colate come segue: Argovia 105,7 % Nidvaldo 108,2 % Appenzello Esterno 90,2 % Obvaldo 91,5 % Appenzello Interno 89,2 % San Gallo 94,6 % Basilea Campagna 108,6 % Sciaffusa 88,1 % Basilea Città 94,6 % Soletta 88,5 % Berna 92,5 % Svitto 105,7 % Friburgo 89,7 % Ticino 90,0 % Ginevra 99,0 % Turgovia 93,2 % Glarona 86,3 % Uri 80,0 % Grigioni 91,8 % Vallese 80,0 % Giura 80,0 % Vaud 99,1 % Lucerna 94,1 % Zugo 120,0 % Neuchâtel 80,0 % Zurigo 118,1 % 4 Per le persone detenute in esecuzione della pena, in carcerazione preventiva, in carcerazione preliminare e in carcerazione in vista d’espulsione, la Confederazione non rimborsa ai Cantoni la somma forfettaria per spese di collocamento. In caso di degenza ospedaliera l’importo forfettario non è più rimborsato a partire dal trentune- simo giorno.
Art. 25 Forme di collocamento speciali 1 Qualora le spese dell’assistenza medica necessaria per il collocamento di richie- denti l’asilo, di persone bisognose di protezione o di rifugiati in uno degli istituti (categorie A e B giusta la convenzione intercantonale relativa agli istituti) ricono- sciuti come fornitori di prestazioni secondo le disposizioni del diritto in materia di assicurazione malattie o per l’invalidità non siano a carico, integralmente o parzial- mente, di istituti d’assicurazione o di altre istituzioni che si assumono i costi, la Confederazione rimborsa ai Cantoni oltre alle prestazioni secondo gli articoli 21, 24 e 26 a 28 una somma forfettaria. Tale somma ammonta a franchi 45 per persona e
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per giorno di permanenza allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 punti (stato dell'indice: 31 maggio 1999). L’Ufficio federale adegua la somma forfettaria a questo indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
2 La somma forfettaria secondo il capoverso 1 è pure rimborsata se:
a. il collocamento in istituto è attuato dalle competenti autorità tutorie ed è ne- cessario; o b. il rifugiato anziano o la persona bisognosa di protezione titolare di un per- messo di dimora necessita di costante aiuto da parte di terzi per altri motivi; e c. la situazione di queste persone richiede un collocamento speciale che non può essere rimborsato con un importo forfettario giusta gli articoli 21 e 24, segnatamente quando l’assistenza e il collocamento di queste persone non possono essere richiesti ai congiunti o se altre persone non possono assu- mersi il mantenimento o le cure.
Sezione 4: Spese sanitarie
Art. 26 Richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (art. 88, 89, 91 cpv. 5) 1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese per l’assistenza medica necessaria in modo forfettario, sempreché l’assunzione dei costi non avvenga in base all’arti- colo 28. 2 L’Ufficio federale fissa la somma forfettaria per persone minorenni e maggiorenni per ogni Cantone alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. Il calcolo si fonda su: a. i premi medi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza del 28 ottobre 199813 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari) stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno per l’anno civile seguente; b. gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali giu- sta l’articolo 64 della legge federale del 18 marzo 199414 sull’assicurazione malattie (LAMal). 3 Fintanto che la Confederazione rimborsa ai Cantoni i premi delle casse malati se- condo il capoverso 2, è sospeso il diritto ai sussidi per le riduzioni dei premi di ri- chiedenti l’asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora secondo l’articolo 65 LAMal. Il diritto riprende nel momento in cui queste persone ottengono il riconoscimento dello statuto di rifugiato o in cui in quanto bisognose di protezione hanno diritto d’ottenere un permesso di dimora.
13 RS 831.309.1 14 RS 832.10
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
4 Per richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, i Cantoni limitano la scelta del- l’assicuratore e dei fornitori di prestazioni, segnatamente nei casi in cui tra le assicu- razioni e i fornitori di prestazioni sono state concluse convenzioni ai sensi degli arti- coli 42 capoverso 2 e 62 LAMal. I Cantoni prendono le misure adeguate allo scopo di garantire la qualità dell’offerta. Per il resto, è applicabile per analogia l’articolo
41 capoverso 4 LAMal.
Art. 27 Rifugiati e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora 1 Per rifugiati e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, l’Ufficio federale rimborsa ai Cantoni gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali ai sensi dell’articolo 64 LAMal. I premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non sono presi a carico. 2 I costi dell’ulteriore assistenza medica necessaria sono rimborsati giusta l’artico- lo 28.
Art. 28 Rimborso di cure mediche particolari (art. 88 e 89) 1 Qualora le spese qui di seguito non siano assunte da istituzioni assicurative o da altre istituzioni responsabili dei costi, la Confederazione rimborsa ai Cantoni, fatti salvi i capoversi 2 a 5, gli esborsi effettivi per: a. le necessarie prestazioni mediche in natura; b. la formazione speciale secondo l’articolo 19 della legge sull’assicurazione per l’invalidità15 (LAI); c. l’assistenza di minorenni grandi invalidi ai sensi dell’articolo 20 della legge sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); d. le necessarie cure dentarie nonché gli onorari per i dentisti di fiducia.
2 Non sono considerati rimborsabili segnatamente i costi per:
a. prestazioni per l’integrazione professionale di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, ai sensi degli articoli 15 a 18 LAI; b. prestazioni non facenti parte del catalogo delle prestazioni di base delle assi- curazioni sociali, tra cui anche i medicinali non autorizzati; c. prestazioni di un fornitore di prestazioni non autorizzato dalle assicurazioni sociali in questione; d. differenze tariffali in seguito a cure effettuate in un altro Cantone giusta l’articolo 41 capoverso 3 LAMal;
15 RS 831.20
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
e. premi arretrati dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; f. trasporti di salme e cerimonie funebri. 3 Le spese per le prestazioni secondo il capoverso 1 lettere a-c sono rimborsate sol- tanto nel caso in cui sarebbero prese a carico in virtù delle disposizioni legali in materia di assicurazione malattie e invalidità e se l’interessato ne ha diritto. 4 L’Ufficio federale fissa gli standard applicabili al rimborso delle spese per le cure dentarie di cui al capoverso 1 lettera d. L’Ufficio federale designa per ogni Cantone almeno un dentista di fiducia dopo aver consultato i Cantoni e l’organizzazione professionale. 5 I Cantoni decidono circa la necessità e l’opportunità della cura dentaria. Se le spe- se di cura superano l’importo di 2000 franchi per caso singolo, i Cantoni richiedono il parere dello specialista designato conformemente al capoverso 4 o del dentista scolastico. L’Ufficio federale rimborsa ai Cantoni i costi derivanti dagli onorari per i pareri, anche se le spese di cura sono inferiori a 2000 franchi. 6 L’Ufficio federale rimborsa le spese relative alla visita sanitaria di confine giusta l’articolo 33 della legge del 18 dicembre 197016 sulle epidemie per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione e i rifugiati. La procedura di conteggio è retta dalle istruzioni dell’Ufficio federale.
Capitolo 2: Spese amministrative e d’assistenza (art. 88, 89)
Art. 29 Spese di servizio sociale per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora La Confederazione rimborsa trimestralmente a ogni Cantone per l’assistenza so- ciale di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un per- messo di dimora un sussidio di base di 75 000 franchi e un importo K secondo la formula
K = B×Z × Y W 100 Nella formula s’intendono: B = importo di base di 21 306 576 franchi; Z = numero di nuove entrate di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezio- ne nell’anno in questione, calcolato in base alle nuove entrate che figurano nell’AUPER, per il periodo dal 1° gennaio dell’anno sino alla fine del trime- stre in questione, stimato per un anno; W = 22 000 nuove entrate; Y = chiave di riparto determinante secondo l’articolo 27 della legge. 2 Se il numero delle nuove entrate per trimestre (Z) stimato per un anno scende sotto le 22 000 unità, l’importo di base (B) non subisce variazioni fintanto che queste
16 RS 818.101
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
nuove entrate stimate per trimestre non raggiungano l’80 per cento della previsione di base (W). 3 Se il numero delle nuove entrate per trimestre (Z) stimato per un anno scende sotto l’80 per cento della previsione di base (W) di 22 000 unità, l’importo di base (B) per tale trimestre è decurtato nella misura in cui le nuove entrate sono inferiori all’80 per cento della previsione di base (W). La formula in questo caso è:
K = B × (Z+0,2W) × Y W 100 4 L’importo di base (B) giusta il capoverso 1 nonché il sussidio di base sono ade- guati annualmente all’indice salariale (salario nominale dei prestatori d’opera; base
1939 = 100 in per cento).
5 L’Ufficio federale partecipa al perfezionamento professionale specifico del perso- nale di soccorso. A tal fine esso preventiva l’1 per cento dell’importo annuale (K) giusta il capoverso 1. 6 In situazioni straordinarie l’Ufficio federale può ridurre i sussidi per le spese di servizio sociale. È segnatamente il caso se le nuove entrate stimate per un anno su- perano le 42 000 unità.
Art. 30 Spese amministrative per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora 1 Sono considerate spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall’esecu- zione della legge e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali. 2 La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfetta- rio. L’importo è calcolato secondo la formula G x P x Y:100, ove s’intende: P = somma forfettaria unica per persona; G = nuovo numero di persone attribuite ai Cantoni conformemente all’AUPER; Y = chiave di riparto determinante secondo l’articolo 27 della legge. 3 Il sussidio forfettario previsto dal capoverso 2 variabile P ammonta a 1000 franchi (stato: entrata in vigore delle disposizioni dell’ordinanza) ed è adeguato ogni anno all’indice salariale (salario nominale dei prestatori d’opera; base 1939 = 100 in per cento).
Art. 31 Spese di servizio sociale e di amministrazione per rifugiati (art.88 cpv. 3) 1 La Confederazione versa trimestralmente a ogni Cantone per le spese di servizio sociale e amministrazione a favore dei rifugiati fino al rilascio del permesso di do- micilio, ma al più tardi fino al giorno in cui nasce un diritto in virtù dell’articolo 60 capoverso 2 della legge, un importo K secondo la formula:
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
(M+N) (O+P) K= + 2 × Fr. 565.70 Nella formula s’intendono: M = numero di rifugiati l’ultimo giorno del trimestre precedente secondo il Regi- stro centrale degli stranieri (RCS); N = numero di rifugiati l’ultimo giorno del trimestre secondo il RCS; O = numero dei rifugiati ammessi provvisoriamente e recensiti l’ultimo giorno del trimestre precedente secondo l’AUPER; P = numero dei rifugiati ammessi provvisoriamente e recensiti l’ultimo giorno del trimestre secondo l’AUPER. 2 L’importo forfettario secondo il capoverso 1 è adeguato ogni anno all’indice sala- riale (salario nominale dei prestatori d’opera; base 1939 = 100 in per cento ).
Art. 32 Procedura d’identificazione Per la procedura d’identificazione di un richiedente l’asilo o di una persona biso- gnosa di protezione la Confederazione rimborsa ai Cantoni somme forfettarie di franchi 40 per il rilevamento dattiloscopico e di franchi 15 per la fotografia. Le somme forfettarie sono adeguate all’indice salariale (salario nominale dei prestatori d’opera sulla base del 1939 = 100%). Il versamento del rimborso avviene in base alle fatture presentate dai Cantoni.
Capitolo 3: Finanziamento di alloggi collettivi (art. 90)
Sezione 1: Spese rimborsabili
Art. 33 Alloggi 1 La Confederazione può finanziare integralmente o in parte gli alloggi in cui le au- torità cantonali, in base al loro obbligo di sostegno in virtù delle disposizioni legali in materia d’asilo e degli stranieri accolgono a carico della Confederazione almeno dieci persone secondo principi della comunione domestica. 2 Se gli alloggi sono finanziati in base alle disposizioni del presente capitolo, i sus- sidi federali accordati devono essere rimborsati ai sensi dell’articolo 40.
Art. 34 Spese rimborsabili in dettaglio Sono riconosciute come spese rimborsabili per alloggi conformemente alle disposi- zioni seguenti: a. le spese di costruzione e d’acquisto; b. il prezzo di costo e le spese accessorie per l’acquisto di terreni.
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
Art. 35 Spese di costruzione e d’acquisto
1 Sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi necessari per:
a. l’acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni; b. l’urbanizzazione dei fondi; c. i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione, nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse d’allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere condonate; d. la costruzione, l’ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezio- ne delle spese di ripristino; e. gli impianti di gestione e l’equipaggiamento, nella misura in cui non siano in relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l’ammi- nistrazione e non siano rimborsati secondo l’articolo 24; f. i lavori d’assestamento esterni; g. gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti parziali secondo l’articolo 39 capoverso 2.
2 Non sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi per:
a. gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali; b. le spese di progettazione degli alloggi per i quali l’Ufficio federale non ha rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dall’Ufficio federale.
Art. 36 Prezzo di costo e spese accessorie per l’acquisto di terreni Se non è possibile ottenere un rapporto di locazione o d’affitto o un diritto di super- ficie, l’Ufficio federale può rimborsare il prezzo di costo e le spese accessorie per l’acquisto di un terreno. È fatto salvo l’articolo 40.
Sezione 2: Procedura d’autorizzazione
Art. 37 Presentazione delle domande di finanziamento 1 Le domande concernenti il finanziamento degli alloggi devono essere inoltrate al Servizio cantonale di coordinamento. 2 Il Servizio cantonale di coordinamento esamina se i documenti allegati alla do- manda sono completi, valuta se il progetto è realizzabile dal profilo giuridico e poli- tico e, sulla base di una concezione cantonale sull’alloggio, decide se la domanda dev’essere trasmessa all’Ufficio federale.
3 Le spese sopravvenute prima di ottenere la garanzia dell’Ufficio federale sono
rimborsate integralmente o in parte soltanto se sono date circostanze particolari.
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
4 Importanti modifiche del progetto devono essere immediatamente notificate e mo- tivate all’Ufficio federale.
Art. 38 Assegnazione dell’indennizzo
1 L’Ufficio federale tratta la domanda secondo l’urgenza e la esamina secondo i
principi di necessità, opportunità ed economicità. 2 Nella decisione di assegnazione, esso menziona la base giuridica nonché il genere e l’ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell’assegna- zione, la durata della destinazione dell’alloggio nonché le modalità di rimborso se- condo l’articolo 40. 3 Il mutamento di destinazione o l’alienazione di alloggi finanziati secondo l’artico- lo 33 vanno notificati senza indugio per scritto all’Ufficio federale indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell’articolo 40 sono imme- diatamente esigibili.
Sezione 3: Versamento e rimborso
Art. 39 Versamento 1 Eseguito il progetto, il Cantone esamina il conteggio finale e lo inoltra, con le fat- ture e i giustificativi, secondo le direttive dell’Ufficio federale. 2 Nel quadro dell’avanzamento dei lavori di costruzione e dei crediti di pagamento disponibili, l’Ufficio federale concede, su richiesta, pagamenti parziali fino all’80 per cento al massimo del finanziamento garantito. Dopo esame del conteggio finale sulla base dei giustificativi, fissa l’importo definitivo del finanziamento e ordina il versamento del credito al Cantone.
Art. 40 Rimborso 1 I sussidi federali concessi per il finanziamento di alloggi devono essere rimunerati e rimborsati mediante rate d’importo uguale durante il periodo di destinazione sta- bilito. Il saggio d’interesse per l’anno successivo corrisponde al tasso di rendita dell’indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione pubblicato il 1° dicembre dell’anno in corso.
2 I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i con-
teggi trimestrali conformemente al titolo terzo. 3 L’Ufficio federale può concordare con i Cantoni modalità di rimborso divergenti. Esso fissa le esigenze minime in materia di rimborso.
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Capitolo 4: Altri sussidi Sezione 1: Programmi d’occupazione e di formazione (art. 91 cpv. 1)
Art. 41 In generale 1 Programmi d’occupazione e di formazione per richiedenti l’asilo e persone biso- gnose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono nell’interesse della comunità e non hanno scopo lucrativo. Essi ampliano le competenze sociali e pro- fessionali e devono contrastare gli effetti negativi della mancanza d’impiego e d’occupazione.
2 Ai partecipanti può essere concesso un indennizzo. Esso non deve rappresentare
un salario determinante ai sensi dell’articolo 5 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS).
Art. 42 Competenza 1 I Cantoni possono delegare a terzi l’attuazione di programmi d’occupazione e di formazione. 2 L’Ufficio federale può delegare a terzi, segnatamente all’organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate, i compiti risultanti dai programmi d’occu- pazione e di formazione.
Art. 43 Sussidi federali 1 L’Ufficio federale può versare sussidi federali ai Cantoni per i programmi d’oc- cupazione e di formazione. 2 Il versamento dei sussidi federali avviene esclusivamente in base a mandati di pre- stazione tra i Cantoni e l’Ufficio federale. 3 Il sussidio federale massimo ammonta a 1 franco al giorno per tutti i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che necessitano di assistenza. Il sussidio è adeguato alla fine di ogni anno all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’anno civile seguente.
Sezione 2: Istituzioni per persone traumatizzate (art. 91 cpv. 3)
Art. 44 1 L’Ufficio federale può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. 2 Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l’attività didattica e di ricerca nell’ambito dell’assistenza speciale alle persone traumatizzate.
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
La concessione di un sussidio federale presuppone che, ai sensi delle disposizioni della legge federale del 18 marzo 199417 sull’assicurazione malattie (LAMal), il be- neficiario sia autorizzato a fornire prestazioni nelle relative istituzioni.
Sezione 3: Integrazione (art. 91 cpv. 4)
Art. 45 1 L’Ufficio federale partecipa alle spese di progetti d’integrazione sociale, profes- sionale e culturale dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, sempreché la loro situazione particolare richieda siffatte misure e la Confederazione sia tenuta a rimborsare le spese per queste persone secondo l’articolo 88 capoversi 2 e 3 della legge. Non sussiste diritto alcuno al versamento di sussidi federali. 2 L’Ufficio federale fa rilevare periodicamente i fabbisogni d’integrazione delle per- sone di cui al capoverso 1 e determina l’ordine di priorità per l’erogazione dei sussi- di federali dopo aver sentito la Commissione federale per i rifugiati (CFR) e quella per gli stranieri (CFS). 3 L’Ufficio federale può delegare il coordinamento e il finanziamento delle attività inerenti ai progetti con un mandato di prestazione a terzi, segnatamente all’organiz- zazione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate o a uno speciale centro di coordinamento. Per il rimborso delle relative spese si applica per analogia l’artico- lo 80. 4 Il servizio incaricato ai sensi del capoverso 3 emana un regolamento circa le mo- dalità di finanziamento dei progetti, che deve essere approvato dall’Ufficio federale. Se respinge una domanda inerente a un progetto, il servizio ne dà comunicazione scritta all’organismo responsabile del progetto, indicandogli i motivi della decisione e informandolo che può presentare opposizione all’Ufficio federale entro 30 giorni. 5 L’Ufficio federale può rimborsare in singoli casi prestazioni per l’integrazione professionale, segnatamente oneri salariali, assegni per il periodo di introduzione, misure di perfezionamento, di riqualificazione e d’integrazione. È fatto salvo l’arti- colo 22 capoverso 1.
Sezione 4: Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni (art. 31 e 91 cpv. 6)
Art. 46 Contratto Nell’ambito delle disposizioni seguenti, il Dipartimento conclude un contratto scritto con i Cantoni i cui impiegati preparano, sotto la direzione dell’Ufficio fede- rale, le decisioni ai sensi degli articoli 32 a 40 della legge.
17 RS 832.10
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
Art. 47 Premesse 1 Gli impiegati cantonali devono dedicare alla preparazione delle decisioni almeno il
50 per cento di un posto a tempo pieno.
2 Per quanto concerne le prestazioni gli impiegati devono adempiere le stesse esi- genze del personale federale. 3 L’Ufficio federale ha facoltà di impartire istruzioni agli impiegati cantonali per quanto concerne la preparazione delle decisioni in materia d’asilo nonché la forma- zione e il perfezionamento professionale degli stessi.
4 Il Dipartimento decide in merito agli strumenti informatici da usare.
5 L’Ufficio federale fornisce ai Cantoni le informazioni necessarie alla preparazione delle decisioni in materia d’asilo e ne disciplina l’utilizzazione.
Art. 48 Spese 1 Per la preparazione delle decisioni in materia d’asilo la Confederazione rimborsa ai Cantoni: a. le spese di retribuzione degli impiegati secondo l’ordinamento cantonale dei salari proporzionalmente alla parte di lavoro che essi dedicano alla prepara- zione delle decisioni in materia d’asilo; la Confederazione non prende a ca- rico gli importi eventualmente necessari all’acquisto degli anni d’assicura- zione della previdenza professionale; b. una somma forfettaria speciale per le spese d’amministrazione pari al 40 per cento delle spese rimborsate in virtù della lettera a, a titolo d’indennizzo per il personale e le infrastrutture supplementari necessari.
2 La Confederazione si assume inoltre:
a. le spese d’acquisto, messa in servizio, gestione e manutenzione dei sistemi informatici, nonché di trasmissione dei dati necessari alla preparazione di decisioni in materia d’asilo; b. le spese per la formazione e il perfezionamento professionale giusta l’arti- colo 47 capoverso 3.
Art. 49 Procedura 1 In vista della conclusione del contratto, i Cantoni inviano all’Ufficio federale i do- cumenti seguenti: a. il programma d’organizzazione; b. i dati relativi al numero previsto di impiegati che devono preparare le deci- sioni in materia d’asilo nonché al grado d’occupazione e alla percentuale del tempo di lavoro dedicato a tale attività; c. i dati relativi agli oneri salariali previsti per ogni posto.
2 L’Ufficio federale stende un progetto di contratto che sottopone per parere al
Cantone.
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
3 Se il Dipartimento ha approvato il contratto e il Cantone lo accetta, l’Ufficio fede- rale decide in merito all’assegnazione delle spese rimborsabili. 4 Il contratto può essere disdetto per scritto dalle due parti con preavviso di sei mesi, al 30 giugno e al 31 dicembre.
Art. 50 Conteggio 1 Il Cantone presenta alla Confederazione i conteggi semestrali conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale garantisce ogni trimestre pagamenti parziali di un importo mi- nimo pari all’80 per cento delle spese previste.
Sezione 5: Collaborazione internazionale (art. 91 cpv. 7)
Art. 51 Sussidi federali 1 L’Ufficio federale indennizza l’ACNUR con un importo forfettario per la sua col- laborazione nell’ambito della procedura all’aeroporto di cui all’articolo 23 capover- so 3 della legge.
2 L’Ufficio federale può erogare sussidi per:
a. progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incorag- giare la disponibilità ad accogliere i rifugiati; b. organizzazioni internazionali attive nell’ambito del coordinamento e dell’ar- monizzazione internazionali della politica in materia d’asilo e di rifugiati. 3 L’Ufficio federale può finanziare integralmente o parzialmente progetti di istitu- zioni scientifiche, segnatamente nell’ambito dell’individuazione precoce e del con- trollo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l’asilo e di rifugiati non- ché della valutazione politica. Obiettivo dei progetti di ricerca è in particolare l’approntamento di basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in mate- ria d’asilo e di migrazione.
Art. 52 Esame della domanda da parte dell’Ufficio federale L’Ufficio federale esamina la domanda secondo i principi di necessità e opportunità nonché nell’ottica dei benefici futuri. Per quanto attiene a domande di sussidi per l’attuazione di progetti internazionali, l’Ufficio federale esamina inoltre se è suffi- cientemente garantito un finanziamento del progetto da parte di terzi e se è garantita una gestione professionale del progetto.
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Capitolo 5: Spese d’entrata e partenza (art. 92)
Sezione 1: Spese d’entrata
Art. 53 La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizze- ra, segnatamente per: a. gruppi di rifugiati ai quali è accordato l’asilo su decisione del Consiglio fe- derale o del Dipartimento ai sensi dell’articolo 56 della legge; b. singole persone accolte su richiesta dell’ACNUR; c. persone bisognose di protezione che si trovano all’estero, ai sensi dell’arti- colo 68 della legge.
Sezione 2: Spese di partenza
Art. 54 Competenza 1 Nel quadro della presente ordinanza, l’Ufficio federale rimborsa ai Cantoni le spe- se causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 della legge. 2 Soltanto le autorità di polizia degli stranieri o le autorità d’assistenza possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.
Art. 55 Verifica dell’indigenza 1 Il Cantone verifica se lo straniero è indigente al momento dell’organizzazione della partenza. Occorre soprattutto tenere conto del reddito del lavoro e dei valori patri- moniali disponibili (conti, cassa pensione, cauzione in garanzia del pagamento della pigione, prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione ecc.). A meno che non sussistano indizi concreti, questa verifica è sommaria. 2 Lo straniero è tenuto a pagare con i mezzi di cui dispone le spese di partenza. In ogni caso gli è lasciato un importo pari al viatico ai sensi dell’articolo 59 capoverso
1 lettera b.
Art. 56 Estensione 1 La Confederazione rimborsa soltanto le spese causate da atti e prestazioni previsti negli articoli 57 a 60. Se non è previsto un importo forfettario, sono rimborsate le spese effettive. 2 È esclusa ogni assunzione di spese che superino i limiti fissati negli articoli 57 a 60. La deroga a questa norma in circostanze straordinarie necessita dell’approva- zione preventiva dell’Ufficio federale.
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
3 In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia ade- guata alle circostanze (stato di salute, disposizioni applicabili per il transito attraver- so Stati terzi e disposizioni per l’ammissione nel Paese di destinazione).
Art. 57 Acquisizione di documenti di viaggio La Confederazione rimborsa: a. le spese per il rilascio dei necessari documenti di viaggio da parte delle rap- presentanze consolari estere; è unicamente rimborsato il documento otteni- bile più rapidamente; b. le spese di trasporto (viaggio con mezzi di trasporto pubblici in seconda classe) per un unico viaggio non accompagnato dello straniero dal suo luogo di domicilio fino alla più vicina rappresentanza consolare competente del pertinente Stato situata sul territorio svizzero, sempreché gli sia richiesto di comparire personalmente.
Art. 58 Accompagnamento alle rappresentanze consolari 1 La Confederazione, nel singolo caso o in base a istruzioni generali dalla Sezione Aiuto all’esecuzione, rimborsa: a. per ogni accompagnamento ordinato dello straniero dal luogo di domicilio fino alla più vicina rappresentanza consolare competente sul territorio sviz- zero un importo forfettario di 200 franchi per coprire le spese di viaggio, i pasti e altri esborsi; tale importo è ridotto a 50 franchi se l’accompa- gnamento avviene nel medesimo Cantone. Se nello stesso giorno si verifica- no più accompagnamenti, l’importo forfettario è concesso soltanto una volta; b. l’impiego di interpreti o esperti; l’importo computabile corrisponde alle vi- genti tariffe per siffatte prestazioni nell’ambito della procedura d’asilo. 2 Non sono rimborsate le spese relative ai trasporti tra Cantoni o all’interno di un Cantone, in particolare a seguito di ordini giudiziari di comparizione, di sposta- mento in un altro alloggio o di invito a comparire intimato da un servizio cantonale.
Art. 59 Spese di partenza rimborsabili
1 La Confederazione rimborsa le spese per:
a. il tragitto più economico e razionale tra il luogo di domicilio in Svizzera e un aeroporto internazionale situato nel Paese d’origine o di provenienza, ov- vero un porto internazionale o una stazione ferroviaria centrale nel Paese d’origine o di provenienza. In caso di non comparizione il giorno fissato per la partenza, l’Ufficio federale non rimborsa le spese per il trasporto. Le spe- se di trasferta nel Paese di destinazione non sono di regola a carico dell’Ufficio federale; b. il viatico fino all’importo di 200 franchi per persona adulta e di 50 franchi per fanciullo, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 750 franchi per famiglia;
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
c. il trasporto del bagaglio, qualora non sia stato accordato un aiuto al ritorno, fino all’importo di 200 franchi per persona adulta e di 50 franchi per fan- ciullo, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per fami- glia. 2 L’Ufficio federale disciplina le modalità per quanto riguarda l’ordinazione dei ti- toli di viaggio e la scelta dell’itinerario.
Art. 60 Scorta medica e di polizia verso l’estero 1 Se si rende necessaria una scorta di polizia, l’Ufficio federale rimborsa un importo forfettario di 300 franchi al giorno e per accompagnatore quale contributo alle spese per i pasti, l’alloggio e altri esborsi. Non sono rimborsati i salari nonché eventuali tasse o indennità per la scorta. 2 Se l’Ufficio federale autorizza una scorta medica, rimborsa un importo forfettario di 600 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo.
Art. 61 Controllo
1 L’Ufficio federale esamina le domande di rimborso. Se necessario, può chiedere
informazioni o giustificativi suppletivi. 2 L’Ufficio federale nega integralmente o parzialmente il rimborso in caso di un’or- ganizzazione insufficiente della partenza o di mancata osservanza delle presenti pre- scrizioni.
Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione (art. 93)
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 62 Scopo dell’aiuto al ritorno 1 Scopo delle misure d’aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e rego- lare nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell’articolo 63. 2 Misure d’aiuto al ritorno possono anche comprendere prestazioni che sostengano il processo di reintegrazione delle persone che fanno ritorno. 3 L’aiuto al ritorno è concesso una tantum. Se i beneficiari non partono o rientrano in Svizzera, essi devono rimborsare gli importi versati.
Art. 63 Beneficiari Beneficiari delle prestazioni d’aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di re- sidenza sono regolate ai sensi della legge o delle disposizioni sull’ammissione prov- visoria della LDDS.
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
Art. 64 Limitazioni
1 Sono escluse da ogni forma di aiuto al ritorno le persone:
a. la cui procedura è stata liquidata con una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32 a 35 della legge; b. che hanno commesso un crimine o ripetuti delitti; c. che si sono comportate in modo palesemente abusivo, segnatamente se essi:
1. hanno gravemente violato l’obbligo di collaborare ai sensi dell’articolo
8 della legge;
2. rifiutano di informare il competente servizio sulla loro situazione eco-
nomica o se non lo autorizzano ad assumere informazioni;
3. non accettano un impiego ragionevole;
4. impiegano illecitamente le prestazioni assistenziali.
2 Prestazioni dell’aiuto al ritorno possono essere fornite soltanto a persone il cui termine di partenza fissato dalla Confederazione non sia scaduto. 3 La riscossione di prestazioni dell’aiuto al ritorno non deve ritardare la partenza.
4 Persone che manifestamente dispongono di sufficienti mezzi finanziari o di im-
portanti valori patrimoniali non ricevono alcun aiuto individuale al ritorno.
Sezione 2: Progetti in Svizzera finalizzati al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a)
Art. 65 Scopo Progetti in Svizzera finalizzati al ritorno incoraggiano la partenza volontaria e rego- lare, rafforzano l’integrazione professionale nel Paese d’origine o di provenienza e mantengono la capacità al ritorno.
Art. 66 Consultori per il ritorno e progetti 1 I consultori per il ritorno diffondono informazioni in merito al ritorno e all’aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali nonché alle pertinenti istituzioni private e forniscono agli interessati consulenze in vista del ritorno. 2 I progetti concernenti il ritorno finalizzati alla formazione ampliano la competenza sociale e professionale dei partecipanti e sono improntati alla reintegrazione nel Paese d’origine o di provenienza. 3 I progetti concernenti il ritorno finalizzati ad attività imprenditoriali sono specifi- camente improntati alle esigenze di formazione delle persone che, dopo il loro ritor- no, intendono esercitare un’attività lucrativa indipendente nell’ambito di una azien- da commerciale e creare posti di lavoro.
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
Art. 67 Competenze 1 I Cantoni possono attuare progetti in Svizzera finalizzati al ritorno. Possono dele- gare tali compiti a terzi. 2 I servizi designati dai Cantoni sono competenti per i consultori per il ritorno di cui all’articolo 66 capoverso 1; sono gli unici interlocutori dell’Ufficio federale. 3 I servizi di coordinamento cantonali sono competenti per i progetti finalizzati al ritorno di cui all’articolo 66 capoversi 2 e 3; sono gli unici interlocutori dell’Ufficio federale. 4 L’Ufficio federale può delegare a terzi, segnatamente all’organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate, i compiti che sorgono in relazione con i progetti finalizzati al ritorno secondo l’articolo 66 capoversi 2 e 3.
Art. 68 Sussidi federali 1 Nell’ambito del credito accordato annualmente dal Parlamento, l’Ufficio federale versa sussidi federali sotto forma di una somma forfettaria ai consultori per il ritorno giusta l’articolo 66 capoverso 1. Per il calcolo della somma forfettaria è di regola determinante la chiave di riparto di cui all’articolo 21 dell’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 199918. Ai Cantoni con un’aliquota di ripartizione fino all’1,6 per cento è concesso un importo forfettario minimo che permetta la gestione di un con- sultorio per il ritorno.
2 Su domanda, l’Ufficio federale può versare sussidi federali sotto forma di una
somma forfettaria ai servizi di coordinamento cantonali responsabili per i progetti finalizzati al ritorno giusta l’articolo 66 capoversi 2 e 3. 3 Per progetti concernenti il ritorno finalizzati alla formazione secondo l’articolo 66 capoversi 2 e 3, il servizio di coordinamento cantonale chiede, prima di inoltrare la domanda, il consenso delle competenti autorità preposte al mercato del lavoro. 4 Per progetti concernenti il ritorno finalizzati ad attività imprenditoriali l’Ufficio federale può, su domanda, assumere le spese di formazione che superano l’importo forfettario. L’Ufficio federale definisce genere e ammontare delle spese suppletive da rimborsare.
Art. 69 Procedura 1 La competente autorità cantonale inoltra all’Ufficio federale le domande di sussidi federali per progetti in Svizzera. L’Ufficio federale esamina le domande nell’ottica dell’efficacia e dell’opportunità e fissa le priorità. 2 Se le premesse sono adempiute, l’Ufficio federale fissa il sussidio federale. La ga- ranzia di sussidi federali è limitata al massimo ad un anno. Essa può essere subordi- nata a condizioni e oneri. 3 Le decisioni in merito alla garanzia di sussidi federali sono notificate alle compe- tenti autorità cantonali.
18 RS 142.311; RU 1999 2302
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
Art. 70 Versamento 1 L’Ufficio federale può concedere con la garanzia del sussidio federale o su do- manda pagamenti parziali fino all’80 per cento delle spese garantite. 2 I sussidi federali sono versati alla fine di ogni trimestre ai consultori per il ritorno.
3 Il sussidio federale definitivo è fissato dopo verifica dell’attuazione conforme allo scopo del programma o del progetto. In seguito l’Ufficio federale provvede al ver- samento del pagamento residuo.
Sezione 3: Progetti all’estero (art. 93 cpv. 1 lett. b)
Art. 71 In generale 1 I progetti all’estero incoraggiano il ritorno e l’integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di siffatti progetti possono anche svolgersi prima della partenza delle persone interessate. 2 I progetti all’estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano: a. la preparazione, l’organizzazione e l’accompagnamento del viaggio di ritor- no nonché la facilitazione dell’entrata e della continuazione del viaggio nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo; b. il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale. 3 I progetti all’estero possono pure includere prestazioni d’aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d’origine o della popolazione indigena.
Art. 72 Competenza e cooperazione 1 L’Ufficio federale stabilisce la cerchia dei beneficiari e definisce gli obiettivi dei progetti di cui all’articolo 71. 2 La Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri pianifica e attua i progetti all’estero. A tale scopo agisce d’intesa con l’Ufficio federale.
Sezione 4: Aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. c)
Art. 73 Premesse All’aiuto individuale al ritorno può far capo chiunque abbia comprovatamente preso tutte le disposizioni necessarie per lasciare la Svizzera entro il termine fissato.
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Art. 74 Erogazione 1 L’aiuto individuale al ritorno è assegnato sotto forma di un importo forfettario e dipende dal numero di congiunti che compongono la famiglia e dai costi approssi- mativi di sostentamento e reinserimento durante un limitato periodo iniziale nel Pae- se di destinazione. La situazione familiare, lo statuto e la durata di permanenza in Svizzera possono pure entrare in linea di conto.
2 L’Ufficio federale fissa l’importo forfettario in una direttiva.
Art. 75 Assistenza sanitaria 1 Se sono indispensabili cure mediche all’estero particolarmente costose, l’Ufficio federale può concedere aiuti speciali per un periodo di trattamento di al massimo sei mesi. Per trattamenti medici indispensabili, in particolare se è possibile ottenere una guarigione definitiva, il periodo di trattamento può essere prolungato. Sono tuttavia escluse prestazioni d’aiuto a tempo indeterminato. 2 L’aiuto individuale al ritorno può anche essere fornito in forma di medicinali o di erogazione di un importo forfettario per prestazioni mediche.
Art. 76 Emigrazione verso uno Stato terzo Se esiste una fondata possibilità di un’emigrazione verso uno Stato terzo, possono essere prese a carico le spese causate dagli sforzi intrapresi presso le rappresentanze consolari del Paese terzo in Svizzera o all’estero.
Art. 77 Competenza
1 I servizi cantonali competenti decidono, in modo indipendente e su domanda, in
merito alla concessione di un aiuto individuale al ritorno conformemente alla pre- sente ordinanza. 2 I servizi cantonali competenti esaminano se siano soddisfatte le premesse per la concessione dell’aiuto individuale al ritorno e non sussistano motivi d’esclusione. L’Ufficio federale può fissare eccezioni in casi singoli.
Art. 78 Versamento 1 Se la domanda è approvata, è possibile a partire da tale momento versare al massi- mo un terzo dell’importo forfettario dell’aiuto al ritorno per facilitare la preparazio- ne della partenza, in particolare l’invio del bagaglio o l’acquisto di materiale. L’importo residuo è versato soltanto quando la partenza è avvenuta regolarmente e in modo controllato. 2 L’Ufficio federale può versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o nel Paese di destinazione e delegare tale compito a terzi. 3 Le disposizioni esecutive sul versamento degli importi e sul rimborso alle compe- tenti autorità cantonali sono disciplinate in un’istruzione dell’Ufficio federale.
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Capitolo 7: Sussidi a istituzioni di soccorso per la partecipazione all’audizione (art. 30 e 94)
Art. 79 Compiti delle istituzioni di soccorso 1 L’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) è responsabile del coordi- namento e dell’esecuzione dei compiti che sono attribuiti alle organizzazioni di aiuto ai rifugiati autorizzate (istituzioni di soccorso) di cui all’articolo 24 del- l’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 199919. 2 Le istituzioni di soccorso sono competenti in merito all’assunzione, all’istruzione e al controllo dei loro rappresentanti.
Art. 80 Indennizzo
1 La Confederazione versa all’OSAR per l’adempimento dei suoi compiti giusta
l’articolo 79 capoverso 1 un sussidio forfettario annuo a copertura delle spese di personale e del posto di lavoro. L’Ufficio federale fissa il sussidio forfettario. 2 Le istituzioni di soccorso sono indennizzate con un sussidio forfettario di franchi 232,55 per ogni audizione. Tale importo forfettario è adeguato al rincaro al medesi- mo indice utilizzato per il personale della Confederazione. 3 L’OSAR fattura trimestralmente all’Ufficio federale i sussidi forfettari previsti nel capoverso 2. L’Ufficio federale controlla i conteggi e ordina il pagamento.
Titolo 4: Disposizioni finali (art. 121)
Art. 81 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza 2 del 22 maggio 199120 sull’asilo è abrogata.
Art. 82 Disposizioni transitorie 1 Tutte le procedure pendenti per le quali l’Ufficio federale dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza deve allestire il conteggio finale o intermedio ai sensi degli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 2 sono rette dagli articoli 8 a 19. 2 Le spese d’assistenza che richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente o persone bisognose di protezione hanno già rimborsato al momento della concessione o della proroga di un’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa provvisoria ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1, sono dedotte dall’importo ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 3. Se i rimborsi effettuati superano tale importo, la differenza non vie- ne versata.
19 RS 142.311; RU 1999 2302 20 RU 1991 1166, 1993 3281, 1994 2494, 1995 5045, 1996 3253
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3 Sino all’entrata in vigore degli articoli 41 a 43 si applica il diritto anteriore. L’Uffi- cio federale può concludere accordi a titolo sperimentale con singoli Cantoni ai sen- si degli articoli 41 a 43. 4 Gli importi forfettari ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 29 capoverso 4, 30 ca- poverso 3, 31 capoverso 1 sono adeguati la prima volta il 1° gennaio 2001. 5 La somma forfettaria per spese di collocamento per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera a ammonta a franchi 12,05 al giorno fino al 31 dicembre 2000 e a franchi 11,85 al giorno dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. 6 L’importo forfettario relativo alla locazione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera a ammonta, per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non ti- tolari di un permesso di dimora, allo stato dell’interesse ipotecario per vecchie ipo- teche di primo rango praticato dalla Banca cantonale di Berna del 3¾ per cento e allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 fino al 31 dicembre 2000, a franchi 8,80 e dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001 a franchi 8,60. L’adeguamento è retto dall’articolo 24 capoverso 2 lettera a. 7 La somma forfettaria per le altre spese ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b ammonta, allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4, a franchi 3,25 fino al 31 dicembre 2001 per richiedenti l’asilo e persone bisognose di prote- zione non titolari di un permesso di dimora. L’adeguamento è retto dall’articolo 24 capoverso 2 lettera b. 8 Il sussidio forfettario a copertura delle spese di servizio sociale e di amministrazio- ne per l’assistenza ai rifugiati ai sensi dell’articolo 31 è concesso pro rata fino al tra- sferimento delle competenze alla rispettiva istituzione di soccorso e, in seguito, al rispettivo Cantone. L’erogazione dei sussidi federali alle istituzioni di soccorso fino al trasferimento delle competenze è retta dal diritto anteriore a meno che esse non chiedano per scritto entro il 31 dicembre 1999 all’Ufficio federale il rimborso con- formemente al nuovo diritto. 9 La Confederazione continua ad assumersi le pertinenti spese ai sensi dell’articolo 2 per le persone, per le quali, nonostante la concessione del permesso di domicilio, provvedeva legittimamente alle spese di servizio sociale e d’assistenza al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza. 10 La Confederazione rimborsa ai Cantoni pro rata fino al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza le borse di studio concesse e versate. 11 I sussidi federali concessi ai Cantoni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza per il finanziamento di alloggi devono essere rimborsati, a eccezione degli interessi, ai sensi dell’articolo 40, purché non siano già stati ammortizzati giusta le disposizioni del diritto previgente. L’Ufficio federale fissa per ogni singolo rapporto di sovvenzionamento l’importo che deve essere rimborsato nonché l’importo com- plessivo per ogni Cantone e le rate da conteggiare per trimestre. 12 Per determinare l’importo da rimborsare giusta il capoverso 11, in caso di acqui- sto di terreno edificabile, il prezzo di costo e le spese accessorie per l’acquisto di terreni stabiliti nella decisione di assegnazione sono aumentati della differenza tra lo
Ordinanza 2 sull’asilo RU 1999
stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione di as- segnazione e quello al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza. 13 Per i progetti d’integrazione ai sensi dell’articolo 45 nonché per i programmi d’occupazione ai sensi dell’articolo 91 capoverso 4 della legge, autorizzati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, l’assegnazione accordata vale fino alla fine del 1999.
Art. 83 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999, eccettuati gli articoli 41 a 43.
2 Gli articoli 41 a 43 entrano in vigore il 1° gennaio 2001.
11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin