AS 1999 2368
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV)
dell’11 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); visto l’articolo 119 della legge sull’asilo del 26 giugno 19982; in applicazione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19543 sullo statuto degli apolidi, ordina:
Art. 1 Competenza 1 L’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) è competente per il rilascio di do- cumenti di viaggio e documenti di viaggio sostitutivi a stranieri. 2 L’Ufficio federale rilascia a rifugiati riconosciuti, apolidi, stranieri sprovvisti di documenti, ammessi provvisoriamente, bisognosi di protezione e a richiedenti l’asilo per la partenza dalla Svizzera i seguenti documenti di viaggio secondo le disposizio- ni che seguono: a. titolo di viaggio; b. passaporto per stranieri; c. certificato d’identità; d. documento di viaggio sostitutivo.
Art. 2 Titolo di viaggio per rifugiati Uno straniero che ha ricevuto l’asilo in Svizzera o che è stato temporaneamente ammesso come rifugiato ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.
RS 143.5
2368 1999-4787
Documenti di viaggio alle persone straniere RU 1999
Art. 3 Passaporto per stranieri 1 Un apolide riconosciuto dall’Ufficio federale ha diritto a un passaporto per stranie- ri ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi. L’apolidia è menzionata nel passaporto. 2 Uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio ha di- ritto a un passaporto per stranieri. A uno straniero sprovvisto di documenti, titolare di un permesso di dimora annuale, si può rilasciare un passaporto per stranieri.
Art. 4 Certificato d’identità 1 L’Ufficio federale può rilasciare un certificato d’identità a persone bisognose di protezione, ammesse provvisoriamente e a richiedenti l’asilo, se queste persone sono sprovviste di documenti. 2 Un certificato d’identità è rilasciato segnatamente per pratiche familiari urgenti allo scopo di preparare la partenza o la partenza definitiva verso un Paese terzo.
Art. 5 Documento di viaggio sostitutivo 1 L’Ufficio federale può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo a uno stranie- ro se quest’ultimo: a. abbisogna del documento per la partenza dalla Svizzera e l’entrata nel Paese di origine, di provenienza o in uno Stato terzo; b. non possiede un altro documento di viaggio, e c. non può o non può più acquisire un altro documento entro il termine di par- tenza stabilito. 2 Il documento di viaggio sostitutivo è rilasciato in lingua tedesca, francese e inglese nonché, se necessario, nella lingua ufficiale del Paese di origine o di provenienza della persona tenuta a partire.
3 Il documento è valido unicamente per una partenza, un rientro o un’entrata.
Art. 6 Assenza di documenti 1 E’ considerato sprovvisto di documenti ai sensi della presente ordinanza lo stranie- ro che non possiede documenti di viaggio nazionali validi e dal quale non si può pretendere che si adoperi per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio nel Paese di origine o di provenienza. 2 Ritardi d’ordine tecnico al momento del rilascio o della proroga dei documenti di viaggio nazionali o motivi giustificati di rifiuto dell’autorità competente non costi- tuiscono motivo alcuno per il rilascio di un documento di viaggio svizzero.
3 L’assenza di documenti è accertata, nell’ambito dell’esame della domanda, dal-
l’Ufficio federale.
5 RS 0.142.40
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Art. 7 Effetti giuridici 1 I documenti di viaggio giusta l’articolo 1 capoverso 2 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Essi non sono una prova né per l’identità né per la cittadinanza di stranieri. 2 Chi possiede un titolo di viaggio o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritor- nare in Svizzera durante il periodo di validità del relativo documento. 3 Il titolo di viaggio non autorizza all’entrata nel Paese di origine o di provenienza. L’applicazione dell’articolo 9 capoverso 2 secondo periodo è esclusa. 4 Il certificato d’identità e il documento di viaggio sostitutivo autorizzano al ritorno o all’entrata soltanto se contengono un visto di rientro o di entrata valido.
Art. 8 Durata di validità 1 Il titolo di viaggio e il passaporto per stranieri sono di regola rilasciati per tre anni; il certificato d’identità è rilasciato per un anno. La validità è prorogata di volta in volta per la stessa durata. 2 L’Ufficio federale può nel singolo caso stabilire una durata di validità più breve se le circostanze lo giustificano, segnatamente se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Paese. 3 Il titolo di viaggio e il passaporto per stranieri possono essere prorogati 15 anni al massimo a contare dal giorno del rilascio. 4 Per gli stranieri che al momento del rilascio non hanno ancora compiuto i 18 anni la durata di validità è limitata a 5 anni. 5 In caso di proroga della durata di validità si esamina se sono ancora date le condi- zioni del rilascio.
Art. 9 Procedura 1 Lo straniero presenta la domanda di rilascio o di proroga di un documento di viag- gio alla competente autorità di polizia cantonale degli stranieri. Quest’ultima la inoltra corredata del proprio parere all’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all’estero a prorogare la durata di validità o a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il rientro o l’entrata in Svizzera. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoverso 3. 3 I fanciulli minori di 15 anni possono essere iscritti nel documento di viaggio dei genitori o riceverne uno proprio. 4 L’Ufficio federale è competente per il rilascio del visto di rientro a persone am- messe provvisoriamente, bisognose di protezione e a richiedenti l’asilo.
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Art. 10 Deposito dei documenti di legittimazione esteri 1 Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l’Ufficio federale gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto esteri. 2 L’Ufficio federale riconsegna i documenti di legittimazione depositati quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero.
Art. 11 Rifiuto L’Ufficio federale rifiuta di rilasciare o prorogare un documento di viaggio se: a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il pro- prio consenso; b. lo straniero possiede già un documento di viaggio svizzero; c. le autorità preposte al perseguimento penale in Svizzera lo richiedono nell’ambito di un perseguimento penale poiché lo straniero deve tenersi a di- sposizione; d. il Ministero pubblico della Confederazione, la Polizia federale o le compe- tenti autorità cantonali lo richiedono per motivi di grave pericolo o di viola- zione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; e. lo straniero continua a essere a carico dell’assistenza pubblica in misura ri- levante, sempreché non abbia diritto al rilascio o alla proroga del documento di viaggio o non intenda partire definitivamente dalla Svizzera; f. lo straniero non ha pagato gli emolumenti ai sensi della presente ordinanza.
Art. 12 Sostituzione di documenti di viaggio 1 I documenti di viaggio smarriti sono sostituiti di regola soltanto se lo straniero esi- bisce una notifica di perdita fatta alla polizia. 2 Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio smarrito non appena ne rientra in possesso.
Art. 13 Ritiro L’Ufficio federale ritira il documento di viaggio svizzero o il documento di viaggio sostitutivo se: a. lo straniero non adempie più i presupposti per il rilascio di un documento di viaggio; b. lo straniero è minorenne o interdetto e il suo rappresentante legale revoca il proprio consenso; c. la validità è scaduta; d. lo richiedono le autorità preposte al perseguimento penale in Svizzera nell’ambito di un procedimento penale, poiché lo straniero deve rimanere a loro disposizione;
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e. lo richiedono il Ministero pubblico della Confederazione, la Polizia federale o le competenti autorità cantonali per motivi di grave pericolo o di violazio- ne della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; f. lo straniero lascia il suo documento di viaggio per uso a terze persone non autorizzate; in questo caso il ritiro può essere limitato nel tempo.
Art. 14 Emolumenti
1 Si riscuotono gli emolumenti seguenti: franchi
a. per il rilascio di un documento di viaggio
1. valido un anno 40
2. valido due anni 50
3. valido tre anni 60
b. per la proroga della durata di validità di un documento di viaggio
1. di un anno 20
2. di due anni 25
3. di tre anni 30
c. per l’iscrizione di un fanciullo minore di 15 anni 10 d. per l’iscrizione di un visto di rientro utilizzabile una sola volta 30 e. per l’iscrizione di un visto di rientro utilizzabile più volte 40
2 Gli emolumenti cantonali ammontano a 20 franchi al massimo.
3 Per il rilascio o la proroga urgenti di un documento di viaggio entro tre giorni è riscosso un supplemento di 50 franchi. Eventuali altre spese (porto, telefono, tele- grammi, telecopie, ecc.) vanno rimborsate. 4 In caso di non restituzione o di perdita del documento di viaggio è riscosso un im- porto forfettario di 100 franchi a titolo di spese amministrative.
5 Gli emolumenti possono essere condonati del tutto o in parte, previa domanda
scritta, agli stranieri sprovvisti di mezzi sufficienti. La domanda deve essere debita- mente motivata. Gli atti giustificativi necessari vanno acclusi. 6 Il rilascio o la proroga di un titolo di viaggio ai fini di preparare la partenza o la partenza definitiva in un Paese terzo è esente da emolumenti. 7 Per chiarimenti onerosi all’estero può essere chiesto un emolumento fino a 500.– franchi.
Art. 15 Elaborazione di dati personali 1 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione per il trattamento delle do- mande di rilascio di documenti di viaggio, documenti di viaggio sostitutivi, per il controllo delle pratiche, per l’organizzazione razionale ed efficace dello svolgimento del lavoro nonché per l’allestimento di statistiche. 2 Per il trattamento delle domande hanno accesso al sistema i collaboratori dell’Uf- ficio federale competenti a trattare le domande di rilascio di documenti di viaggio.
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Art. 16 Altro diritto applicabile 1 L’iscrizione dei dati personali è retta dai principi svizzeri in materia di tenuta dei registri dello stato civile. 2 L’ordinanza del 17 luglio 19596 concernente il passaporto svizzero è applicabile per analogia.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 9 marzo 19877 sui documenti di viaggio per gli stranieri sprovvisti di documenti è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1°ottobre 1999.
11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
6 RS 143.2 7 RU 1987 538, 1990 1585, 1995 5048, 1996 1230