AS 1999 2387
Ordinanza sul programma di stabilizzazione 1998
Ordinanza sul programma di stabilizzazione 1998
dell’11 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 29 ottobre 19861 sulle prestazioni della Confederazione nel
campo dell’esecuzione delle pene e delle misure
Art. 1 cpv. 4 4 Per il resto sono applicabili le direttive della Conferenza dei sussidi per la costru- zione concernenti il calcolo della parte imputabile dei costi per le costruzioni sussi- diate dalla Confederazione.
Art. 5 Ammontare dei sussidi e condizioni Il sussidio (art. 7 cpv. 1 della legge) ammonta al 30 per cento dei costi sussidiabili (art. 4 dell’ordinanza) per: a. i collaboratori che esplicano un’attività educativa e hanno iniziato o conclu- so una formazione nell’ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) o una formazione equivalente in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professio- nale; queste formazioni devono comprendere periodi di pratica di almeno sei mesi presso un’istituzione; b. i collaboratori che esplicano un’attività educativa e hanno un’altra forma- zione completa, universitaria o equivalente, adeguata alla funzione nella casa di educazione e, dopo la conclusione degli studi, hanno conseguito almeno un anno di esperienza professionale come educatori presso un’istituzione; c. i quadri superiori che esplicano un’attività educativa e la cui formazione è stata, su richiesta, riconosciuta sussidiabile; d. gli specialisti che formulano diagnosi, offrono una consulenza alla casa di educazione, assistono i corrigendi o li prendono in cura, se dispongono:
1. di una formazione completa corrispondente alla loro funzione, o
2. di una formazione di base completa di educatore specializzato, di do-
cente specializzato, di pedagogo, di psicologo o di assistente sociale e
1 RS 341.1
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Programma di stabilizzazione 1998. O RU 1999
si sono perfezionati nella misura necessaria all’esercizio della loro fun- zione nella casa di educazione; e. le persone che si occupano di formazione scolastica o professionale:
1. con studi completi di insegnante, di maestro professionale, di educatore
al lavoro o di maestro di lavori manuali, corrispondenti alla loro fun- zione;
2. con un’esperienza professionale di almeno 3 anni e una formazione
professionale completa corrispondente alla loro funzione; oppure
3. che sono riconosciute sul piano cantonale come maestri di tirocinio.
Art. 11 cpv. 1 1 Le domande di sussidi di costruzione devono essere indirizzate all’Ufficio federale al più tardi sei mesi prima dell’inizio dei lavori. Il richiedente deve annunciare il progetto all’Ufficio federale prima di conferire il mandato di progettazione e mettere a punto con esso la concezione generale e il programma dei locali.
Art. 16 cpv. 1-7, 9 e 10 1-7 Abrogati
9 Il nuovo diritto si applica a tutte le domande di riconoscimento del diritto ai sussi- di ai sensi della legge inevase al momento dell’entrata in vigore.
10 Abrogato
2. Ordinanza d’esecuzione del 9 luglio 19652 della legge federale sul sussidia-
mento delle spese cantonali per borse di studio
Titolo Ordinanza sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione
Art. 1 cpv. 1 e 2 1 Sono spese cantonali per aiuti alla formazione (borse e prestiti di studio) le presta- zioni concesse per decisione di un’autorità o di un ufficio cantonali o versate da istituzioni che ricevono le somme necessarie esclusivamente dal Cantone. 2 Sono computati nelle spese cantonali gli aiuti alla formazione concessi dai Comuni in diretta connessione con gli aiuti cantonali. Il concetto di “Comune” è determinato giusta il diritto cantonale. Le corporazioni e gli istituti di diritto cantonale sono pa- rificati ai Comuni.
2 RS 416.01
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Programma di stabilizzazione 1998. O RU 1999
Art. 2 cpv. 1 Abrogato
Art. 5a 1 Sussidi federali vengono versati per le perdite di interessi risultanti ai Cantoni dalla concessione di prestiti di studio. 2 Determinante è la somma complessiva dei prestiti di studio al 31 dicembre dell’an- no precedente. 3 Per determinare l’importo computabile di cui al capoverso 1 si applica un tasso unico pari al 4 per cento. 4 La somma degli interessi incassati dal Cantone per i prestiti di studio nell’anno di conteggio va dedotta dall’importo computabile.
Art. 6 cpv. 1 primo periodo 1 Il Cantone che intende prevalersi del diritto al sussidio giusta la legge e la presente ordinanza deve presentare annualmente al Dipartimento federale dell’interno il con- teggio delle proprie spese per gli aiuti alla formazione. ...
3. Ordinanza dell’8 aprile 19873 sulle strade principali
Art. 3 cpv. 3, lett. a e c nonché cpv. 4 lett. b e c
3 Le aliquote dei contributi sono composte di:
a. un contributo di base compreso tra il 40 e il 65 per cento per le strade nelle regioni delle Alpi e del Giura, e tra il 15 e il 50 per cento per le strade nelle regioni di pianura; c. un supplemento straordinario variabile pari al massimo al 5 per cento in caso di costi eccessivi.
4 Le aliquote dei contributi sono determinate come segue:
b. il supplemento di cui al capoverso 3 lettera b è scaglionato in funzione del rapporto costi/capacità finanziaria; c. il supplemento di cui al capoverso 3 lettera c è orientato al rapporto co- sti/capacità finanziaria; il Consiglio federale fissa il supplemento caso per caso nell’ambito dei programmi pluriennali.
L’appendice 2 è modificata secondo la versione qui annessa (Allegato 1).
3 RS 725.116.23
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Allegato 1 Appendice 2 (art. 3)
Aliquote dei contributi
1. Aliquote di base
in funzione della capacità finanziaria, dell’onere stradale e dell’interesse del Canto- ne
Cantone Strade nelle regioni di Strade nelle regioni delle Alpi pianura e del Giura % %
Zurigo 20 44 Berna 36 55 Lucerna 36 55 Uri 48 63 Svitto 37 56 Unterwaldo 41 59 Nidwaldo 30 50 Glarona 38 57 Zugo 16 41 Friburgo 42 59 Soletta 34 53 Basilea-Città 15 40 Basilea-Campagna 32 52 Sciaffusa 30 51 Appenzello esterno 42 59 Appenzello interno 44 61 San Gallo 37 56 Grigioni 50 65 Argovia 32 52 Turgovia 36 55 Ticino 38 57 Vaud 35 55 Vallese 49 64 Neuchâtel 41 58 Ginevra 23 45 Giura 44 61
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2. Supplemento generale sull’aliquota di base in funzione del «costo dell’opera
progettata»
Indice debole media forte Capacità – finanziaria 30–60 61–80 81-110 111–(205)
Mio. Fr. NE OW VS AI FR TG SG SZ SO TI BL SH AG NW ZG BS ZH GE UR JU BE AR GR LU GL VD
% % % %
2,5 1 - - - 15,0 2 1 - - 17,5 3 2 1 - 10,0 4 3 2 1 15,0 5 4 3 2 20,0 5 4 3 30,0 5 4 50,0 5 ↓ ↓ ↓ ↓
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4. Ordinanza del 18 dicembre 19954 sulle quote cantonali di partecipazione alle
indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale
Art. 3 cpv. 1 lett. a 1 Considerate la capacità finanziaria e le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale è calcolata secondo la seguente formula e il risultato è arrotondato all’u- nità: a. partecipazione cantonale (ind.) = f × {CIS (ind.)4 × 0,33 + 0,375 – e(-0,0036 × ICF) × 0,3839};
L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa ( Allegato 2).
4 RS 742.101.2
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Allegato 2 Appendice (art. 3 cpv. 4 e 9 cpv. 2)
Partecipazione dei Cantoni (in %)
Cantone Partecipazione dei Cantoni (ind.) Partecipazione dei Cantoni (inv.) Anno dell’orario
1999/2000 2000/2001 2001-2003
f= 1,000 1,260 1,292 ZH 43 55 56 90 BE 20 25 26 59 LU 27 35 36 75 UR 10 13 13 48 SZ 21 27 28 63 OW 9 11 11 53 NW 22 27 28 60 GL 16 20 21 69 ZG 45 56 58 95 FR 15 19 19 56 SO 29 37 38 73 BS 47 59 61 93 BL 35 45 46 77 SH 32 40 41 82 AR 15 19 20 28 AI 7 8 8 22 SG 28 35 36 73 GR 7 9 10 18 AG 34 42 44 79 TG 27 33 34 67 TI 23 29 30 70 VD 25 32 33 66 VS 9 11 11 45 NE 21 27 27 61 GE 44 56 57 94 JU 5 7 7 41
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5. Ordinanza del 2 dicembre 19855 concernente i contributi dei Cantoni
all’assicurazione per l’invalidità
Art. 2 cpv. 2 2 La capacità finanziaria dei Cantoni è determinata in base agli indici stabiliti, per l’anno contabile in corso, conformemente alla legge federale del 19 giugno 19596 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni. Tali indici sono convertiti proporzionalmente in modo che l’indice minimo sia uguale a 40, secondo la formula seguente: 60 (Indice della capacità finanziaria - 100) × + 100
100 - indice minimo della capacità finanziaria
L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa (Allegato 3).
5 RS 831.272.1 6 RS 613.1
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Programma di stabilizzazione 1998. O Contributi dei Cantoni all’AI Allegato 3 Modello di calcolo (dati del 1998) Appendice (art. 3 cpv. 3) Cantoni secondo Prestazioni 1) Indice della Differenza Differenza Indice convertito Cifra Contributi dei Cantoni la loro capacità secondo la capacità rispetto a 100; corretta rispetto a della capacità determinante; in franchi in franchi per 100 finanziaria statistica 1998 finanziaria colonna 3 - 100 100; 2) finanziaria colonna 2 × franchi di 1998/99 1998/99; colonna colonna 6; 3) prestazioni
5 + 100 secondo la
colonna 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ZG 45 426 206 196 91 191 5 451 120 12 731 882 28.03 ZH 692 143 157 57 49 149 83 057 160 193 992 047 28.03 BS 194 402 147 47 40 140 23 328 240 54 486 489 28.03 GE 275 853 133 33 28 128 33 102 360 77 315 364 28.03 BL 183 059 118 18 15 115 21 051 785 49 169 498 26.86 NW 18 116 105 5 4 104 1 884 064 4 400 505 24.29 SH 48 356 101 1 1 101 4 883 956 11 407 188 23.59 AG 327 480 100 0 0 100 32 748 000 76 487 705 23.36 VD 448 787 94 -6 -5 95 42 634 765 99 579 679 22.19 TG 117 468 92 -8 -7 93 10 924 524 25 515 811 21.72 SZ 63 456 88 -12 -10 90 5 711 040 13 338 962 21.02 SG 301 793 88 -12 -10 90 27 161 370 63 439 320 21.02 SO 168 546 86 -14 -12 88 14 832 048 34 642 400 20.55 TI 250 137 85 -15 -13 87 21 761 919 50 828 119 20.32 LU 230 206 75 -25 -21 79 18 186 274 42 476 681 18.45 GL 25 634 73 -27 -23 77 1 973 818 4 610 138 17.98 GR 107 694 68 -32 -27 73 7 861 662 18 362 052 17.05 BE 517 858 67 -33 -28 72 37 285 776 87 086 339 16.82 UR 17 244 63 -37 -32 68 1 172 592 2 738 759 15.88 AR 30 852 60 -40 -34 66 2 036 232 4 755 915 15.42 NE 129 214 53 -47 -40 60 7 752 840 18 107 883 14.01 FR 167 994 52 -48 -41 59 9 911 646 23 150 087 13.78 AI 7 897 46 -54 -46 54 426 438 996 008 12.61 OW 16 945 43 -57 -49 51 864 195 2 018 453 11.91 VS 190 047 31 -69 -59 41 7 791 927 18 199 176 9.58 JU 62 015 30 -70 -60 40 2 480 600 5 793 801 9.34 Totale 4 638 622 100 0 0 100 426 276 351 995 630 259 21.46
2395 RU 1999 1) Prestazioni secondo l’art. 2 cpv. 1, in migliaia di franchi 2) Fattore di correzione secondo l’art. 2 cpv. 2 = 60/(indice minimo della capacità finanziaria) = 60/70 3) Se l’indice convertito della capacità finanziaria è superiore a 6/5 della media nazionale le prestazioni sono moltiplicate per 120
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6. Ordinanza del 31 agosto 19837 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 1a Abrogato
Art. 27 cpv. 3 e 4 3 L’assicurato che partecipa a una misura relativa al mercato del lavoro può disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni senza controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata intera della misura. I giorni senza controllo possono essere presi soltanto d’intesa con l’organizzatore. 4 Sono considerati indennità percepite ai sensi del capoverso 1 anche i periodi di attesa trascorsi (art. 11, 14 e 28 LADI), nonché i giorni di sospensione (art. 30 LADI).
Art. 32 Indennità degli assicurati pensionati anticipatamente (art. 18 cpv. 4 e 22 LADI)
Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professio- nale obbligatoria e complementare alle quali l’assicurato aveva diritto quando ha raggiunto il limite d’età regolamentare per il pensionamento anticipato.
Art. 41b Termine quadro e numero delle indennità giornaliere per gli assicurati prima dell’età AVS (art. 27 cpv. 3 LADI)
Per gli assicurati aventi diritto al numero massimo d’indennità giornaliere di cui all’articolo 27 capoverso 2 LADI che si annunciano disoccupati durante i due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS, il termine quadro impartito per la riscossione della prestazione scade con il raggiungimento dell’età di rendita AVS. Essi hanno diritto a 120 indennità giorna- liere supplementari.
Art. 81b Abrogato
Art. 82 Applicabilità delle disposizioni relative all’indennità di disoccupazione (art. 59b e 60 LADI) 1 Le disposizioni sull’indennità di disoccupazione si applicano completivamente al versamento di indennità giornaliere per la frequentazione di un corso. 2 Nel caso di corsi a tempo parziale, il diritto all’indennità per i giorni liberi dall’in- segnamento sussiste soltanto se l’assicurato rende plausibile che durante questi gior- ni deve dedicarsi prevalentemente alla preparazione del corso.
7 RS 837.02
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Programma di stabilizzazione 1998. O RU 1999
Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del corso e contributi per i corsi (art. 59b, 61 cpv. 3 e 63 LADI) 1 L’organizzatore del corso fornisce all’assicurato, al più tardi il terzo giorno lavo- rativo del mese seguente, un’attestazione a destinazione della cassa di disoccupazio- ne, che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato ha effettivamente se- guito i corsi, nonché le eventuali assenze.
2 L’assegnazione di contributi per i corsi può essere vincolata a oneri.
3 I responsabili dei corsi devono compilare un inventario del materiale didattico e dell’altro materiale acquistato mediante i sussidi dell’assicurazione contro la disoc- cupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell’ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev’essere rimborsata, al fondo di compensazio- ne, una quota corrispondente al sussidio.
Art. 88 cpv. 1 lett. c
1 Sono considerati spese computabili:
c. i premi dell’assicurazione infortuni professionali e dell’assicurazione cose;
Art. 89 Rinvio tra parentesi nonché cpv. 3 lett. b e 4 (art. 59 - 75 LADI)
3 L’ufficio di compensazione sottopone per decisione alla commissione di sorve-
glianza le seguenti domande: b. domande concernenti misure le cui spese di progetto computabili superano il milione di franchi.
4 L’ufficio di compensazione autorizza in una procedura semplificata le domande
del servizio cantonale concernenti misure le cui spese di progetto computabili non superano il milione di franchi.
Art. 96 Attestazione dell’organizzatore del programma e sussidi per programmi di occupazione temporanea (art. 14 cpv. 5bis, 59b e 72 LADI) 1 L’organizzatore del programma fornisce all’assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un’attestazione a destinazione della cassa di disoccu- pazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato è stato effetti- vamente occupato, nonché le eventuali assenze.
2 L’assegnazione di sussidi per programmi di occupazione temporanea può essere
vincolata a oneri.
3 I responsabili dei programmi di occupazione temporanea devono compilare un in-
ventario delle attrezzature, del materiale didattico e dell’altro materiale acquistato mediante i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione.Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell’ufficio di compensazione. Sul relativo
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Programma di stabilizzazione 1998. O RU 1999
ricavo dev’essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.
Art. 96a Applicabilità delle disposizioni relative all’indennità di disoccupazione (art. 14 cpv. 5bis, 59b e 72 LADI)
Le disposizioni relative all’indennità di disoccupazione sono applicabili completi- vamente al versamento di indennità giornaliere speciali durante i programmi di oc- cupazione temporanea.
Art. 97 Spese di progetto computabili per programmi di occupazione temporanea (art. 59b cpv. 3, 72 cpv. 1 e 75 cpv. 1 LADI)
1 Sono considerati spese di progetto computabili:
a. la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; b. le spese d’acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari; c. i premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e dell’assicu- razione cose; d. le necessarie spese di vitto e alloggio; e. le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d’ese- cuzione del programma; f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.
2 La quota della formazione e dell’occupazione di un programma di occupazione
temporanea è determinante per l’applicazione rispettiva degli articoli 88 e 97 capo- verso 1 ai fini del calcolo delle spese di progetto computabili.
Art. 97a Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale (art. 72 cpv. 2 e 75 cpv. 1bis LADI)
Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell’indennità giornaliera lorda, ma al minimo 500 franchi al mese. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell’assicurato effettua un conteggio mensile a destinazione del datore di lavoro.
Art. 97b Programmi di occupazione temporanea per le persone che hanno terminato la scuola dell’obbligo, spese di progetto computabili (art. 14 cpv. 5bis e 75 cpv. 1 LADI)
1 Le spese di progetto sono computate conformemente all’articolo 97 capoverso 1.
2 I partecipanti a un programma di occupazione temporanea per persone che hanno
terminato la scuola dell’obbligo hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 450 franchi. Il contributo è versato loro dalla cassa di disoccupazione sotto forma di indennità giornaliere speciali.
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Programma di stabilizzazione 1998. O RU 1999
7. Ordinanza del 31 gennaio 19968 sul finanziamento dell’assicurazione contro
la disoccupazione
Art. 1 lett. a Abrogata
Sezione 2 (art. 3 - 5) Abrogata
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1999.
2 In deroga al capoverso 1, la modifica degli articoli 1 capoverso 4 e 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 ottobre 1986 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (n. 1) entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1999.
3 In deroga al capoverso 1, entrano in vigore il 1° gennaio 2000:
a. la modifica degli articoli 5 e 16 dell’ordinanza del 29 ottobre 1986 sulle pre- stazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (n. 1); b. la modifica dell’ordinanza d’esecuzione del 9 luglio 1965 della legge fede- rale sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio; essa si ap- plica ai prestiti di studio concessi a decorrere dal 1° gennaio 2000 (n. 2); c. la modifica dell’ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regio- nale (n. 4); d. la modifica dell’ordinanza del 2 dicembre 1985 concernente i contributi dei Cantoni all’assicurazione per l’invalidità; essa è applicabile, per la prima volta, ai contributi dei Cantoni per l’anno contabile 2000 (n. 5); e. la modifica degli articoli 1a, 27, 81b, 82, 87, 88 capoverso 1 lettera c, 89, 96, 96a, 97, 97a e 97b dell’ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione (n. 6); f. la modifica dell’ordinanza del 31 gennaio 1996 sul finanziamento dell’assi- curazione contro la disoccupazione (n. 7).
11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
8 RS 837.141
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