AS 1999 2402
Ordinanza sulle infermità congenite
Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)
Modifica del 25 giugno 1999
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite, ordina :
I L’elenco contenuto nell’articolo 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infer- mità congenite è modificato come segue:
N. 195, 327
195 Lussazione congenita della rotula, per quanto sia necessaria un’operazione
327 Angioedema ereditario
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.
25 giugno 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss
1613
1 RS 831.232.21
2402 1999-5023