AS 1999 2403
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica dell’11 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art.1 cpv. 2 lett. c
2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:
c. le persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera confor- memente all’articolo 18 della legge sull’asilo del 26 giugno 19982 (legge sull’asilo), le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria giusta l’articolo 66 della legge sull’asilo nonché le persone, per le quali è stata de- cisa l’ammissione provvisoria conformemente all’articolo 14a LDDS.
Art.7 cpv. 5 5 I richiedenti l’asilo nonché le persone bisognose di protezione devono assicurarsi senza indugio a partire dalla ripartizione ai Cantoni giusta l’articolo 27 della legge sull’asilo. Le persone ammesse provvisoriamente devono assicurarsi subito dopo la decisione d’ammissione provvisoria. L’assicurazione inizia il giorno della presenta- zione della domanda d’asilo o della decisione d’ammissione provvisoria o di con- cessione della protezione provvisoria. L’assicurazione cessa il giorno in cui prova- tamente queste persone hanno lasciato la Svizzera oppure 30 giorni dopo la data di partenza stabilita da una decisione cresciuta in giudicato o con la morte dell’assi- curato.