AS 1999 2413
Ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
Ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (OCRA)
dell’11 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 104 capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (legge sull’asilo), ordina:
Sezione 1: Competenza
Art. 1 1 La Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (Commissione) giudica de- finitivamente i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) giusta gli articoli 105 capoversi 1 e 2 e 108 della legge sull’asilo. 2 Per allontanamento ai sensi dell’articolo 105 capoverso 1 lettera c della legge sull’asilo si intende l’allontanamento o la sua esecuzione durante o al termine di una procedura d’asilo. 3 La Commissione giudica pure definitivamente le domande di restituzione per inos- servanza di un termine presentate giusta l’articolo 24 della legge federale sulla pro- cedura amministrativa2 (PA), le domande di revisione, le istanze di riapertura della procedura ricorsuale, nonché i ricorsi contro decisioni incidentali giusta l’articolo 107 capoverso 2 della legge sull’asilo, in quanto essa sia competente per giudicare i ricorsi contro la decisione finale.
Sezione 2: Organizzazione
Art. 2 Principio La Commissione è un’autorità giudiziaria che, per le sue decisioni, è autonoma e sottostà unicamente alla legge. Sono fatte salve le direttive e le istruzioni giusta l’articolo 106 capoverso 2 della legge sull’asilo.
RS 142.317
1999-4921 2413
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Art. 3 Composizione
1 La Commissione si compone:
a. del presidente; b. dei presidenti delle camere; c. degli altri giudici. 2 Il Consiglio federale fissa il numero dei posti di giudice e delle camere secondo il carico di lavoro della Commissione. 3 I giudici esercitano la loro carica in media per almeno la metà del tempo di lavoro settimanale.
4 Se il carico di lavoro della Commissione aumenta temporaneamente senza che si
possa farvi fronte con i mezzi ordinari, il Consiglio federale può autorizzare, per la durata dell’aggravio suppletivo, un numero di giudici straordinari.
Art. 4 Nomina dei giudici 1 Il Consiglio federale nomina i giudici e, fra loro, il presidente e il vicepresidente della Commissione, nonché i presidenti e vicepresidenti delle camere. Il vicepresi- dente della Commissione è contemporaneamente presidente di una camera. 2 Il Consiglio federale si adopera per assicurare una composizione linguistica ade- guata alle necessità della Commissione e una rappresentanza adeguata d’ambo i ses- si.
Art. 5 Eleggibilità Possono essere nominati in qualità di giudice i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale, hanno concluso uno studio universitario di diritto, godono di una reputazione irreprensibile e non sono né interdetti né dichia- rati incapaci di rivestire una carica pubblica.
Art. 6 Incompatibilità
1 La funzione di giudice della Commissione è incompatibile con una funzione al
servizio dell’Amministrazione federale o dell’Assemblea federale, indipendente- mente dall’elenco delle funzioni e dalla forma giuridica del rapporto di servizio. 2 I giudici non possono esercitare attività accessoria tale da pregiudicare l’adempi- mento dei doveri d’ufficio, l’indipendenza o la reputazione della Commissione.
Art. 7 Parentela Parenti e affini in linea retta e fino al terzo grado compreso in linea collaterale, co- niugi, coniugi di sorelle e fratelli non possono far parte contemporaneamente della Commissione.
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Art. 8 Rapporto di servizio dei giudici 1 Il rapporto di servizio dei giudici è retto dall’ordinamento dei funzionari, nella mi- sura in cui non sia compromessa l’indipendenza giudiziaria. 2 Il Consiglio federale emana in prima istanza o in istanza unica le decisioni sul rap-
porto di servizio dei giudici.
Art. 9 Camere
1 La Commissione si compone di camere comprendenti ciascuna almeno tre giudici.
2 I giudici sono attribuiti alle camere dalla Conferenza dei presidenti (art. 11). Il pre- sidente della Commissione può, di caso in caso, obbligare un giudice a prestare aiuto a una camera cui questi non appartiene.
Art. 10 Commissione plenaria
1 La Commissione plenaria consta di tutti i giudici.
2 È competente per:
a. le decisioni giusta l’articolo 11 capoverso 2 lettere a–d, allorquando le è sottoposta la decisione preliminare della Conferenza dei presidenti secondo l’articolo 11 capoverso 6; b. l’adozione del regolamento interno della Commissione; c. la nomina dei membri del Comitato di ricorso; d. le osservazioni e proposte in merito alle direttive e istruzioni secondo l’articolo 18; e. la decisione in merito ad altre pratiche che presenta la Conferenza dei presi- denti. 3 La Commissione plenaria può statuire allorquando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a è esclusa l’astensione dal voto. 4 In caso di parità di voti, quello del presidente della Commissione è preponderante.
5 In casi particolari le decisioni possono essere prese per circolazione degli atti.
Art. 11 Conferenza dei presidenti 1 La Conferenza dei presidenti consta del presidente della Commissione e dei presi- denti delle camere. Quest’ultimi possono farsi rappresentare dal vicepresidente della camera o da un altro giudice.
2 In materia di giurisprudenza la Conferenza dei presidenti è competente per:
a. pronunciarsi sull’esistenza di una questione di principio; b. proporre alla Commissione plenaria una soluzione in merito a una questione di principio sulla quale la Commissione non si è ancora pronunciata; c. pronunciarsi sulla necessità di un cambiamento di prassi;
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d. proporre alla Commissione plenaria una soluzione in merito a un cambia- mento di prassi su una questione di principio in deroga all’attuale giurispru- denza; e. decidere in merito a provvedimenti di coordinamento di carattere non orga- nizzativo; f. decidere in merito alla pubblicazione di decisioni e comunicazioni della Commissione.
3 Essa è inoltre competente per:
a. attribuire i giudici alle camere; b. autorizzare i giudici e il personale di segretariato a deporre davanti a un altro organo della giustizia o a produrre gli atti (art. 28 dell’ordinamento dei fun- zionari3); c. autorizzare i membri della Commissione a esercitare attività accessorie o ca- riche pubbliche (art. 14 e 15 dell’ordinamento dei funzionari); d. autorizzare i membri della Commissione a lavorare a tempo parziale; e. emanare direttive sull’attribuzione equa delle pratiche alle camere; f. emanare istruzioni e norme per la presentazione uniforme delle decisioni nonché la tenuta degli incarti; g. approvare il rapporto di gestione destinato al Consiglio federale (art. 16 cpv. 2), i conti annuali e il preventivo; h. decidere in merito ad altre pratiche che le sottopone il presidente della Commissione, a meno che non sia competente la Commissione plenaria. 4 In merito a questioni di principio e a cambiamenti della prassi, la Conferenza dei presidenti decide in base a una proposta motivata della camera che si occupa della controversia.
5 La Conferenza dei presidenti può deliberare allorquando sia presente più della
metà dei suoi membri. Essa decide alla maggioranza semplice dei voti; nei casi di cui al capoverso 2 lettera a–d è esclusa l’astensione dal voto. In caso di parità di vo- ti, quello del presidente della commissione è preponderante. 6 La Conferenza dei presidenti presenta alla Commissione plenaria decisioni preli- minari in merito a pratiche giusta il capoverso 2 lettere b e d per approvazione. Se le decisioni di cui al capoverso 2 lettera a e c sono negative, essa vi è obbligata sol- tanto ove lo richieda un terzo dei membri della Commissione.
Art. 12 Presidente della Commissione 1 Il presidente della Commissione assume la direzione amministrativa, in quanto non sia competente la Conferenza dei presidenti (art. 11).
2 Egli è segnatamente competente per:
3 RS 172.221.10
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a. la nomina del personale di segretariato (art. 13); b. le decisioni in merito al relativo rapporto di servizio; c. autorizzare il personale di segretariato a esercitare attività accessorie o cari- che pubbliche (art. 14 e 15 dell’ordinamento dei funzionari4); d. la definizione di misure organizzative necessarie al coordinamento della giu- risprudenza.
3 Dirige la Commissione plenaria e la Conferenza dei presidenti.
4 Partecipa regolarmente alle procedure, sia come giudice istruttore che come membro del collegio giudicante.
Art. 13 Segretariato 1 La Commissione designa il proprio segretariato. Questo comprende i segretari giu- risti, il personale di cancelleria e l’amministrazione. 2 Il rapporto di servizio del personale di segretariato è retto dalle prescrizioni sul rapporto di servizio del personale della Confederazione. 3 I segretari giuristi sono in particolare incaricati della redazione delle decisioni in- cidentali e finali nonché della stesura dei verbali. I giudici istruttori possono chiede- re ai segretari giuristi di collaborare all’istruzione.
4 Il personale di segretariato non può contemporaneamente far parte di un’unità
amministrativa della Confederazione, attiva nel settore della Commissione. È appli- cabile per analogia l’articolo 6 capoverso 2.
Art. 14 Comitato di ricorso 1 Il Comitato di ricorso si compone di tre giudici ordinari eletti per un periodo am- ministrativo dalla Commissione plenaria nonché di tre supplenti; possono essere rieletti una sola volta. 2 Esso decide sui ricorsi contro le decisioni sul rapporto di servizio del personale di segretariato, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tri- bunale federale.
Art. 15 Sede
1 La sede della Commissione è Zollikofen.
2 Il Consiglio federale può decentralizzare certe camere, temporaneamente o dure- volmente.
Art. 16 Sorveglianza amministrativa 1 Dal profilo amministrativo la Commissione soggiace alla sorveglianza del Consi- glio federale e all’alta vigilanza dell’Assemblea federale.
4 RS 172.221.10
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2 Essa riferisce ogni anno sulla sua gestione al Consiglio federale, a destinazione dell’Assemblea federale. 3 L’annullamento o la modifica di decisioni giudiziarie è esclusa nell’ambito della sorveglianza amministrativa. 4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) sottopone al Consi- glio federale le proposte relative a nomine e pratiche amministrative per le quali quest’ultimo è competente.
Art. 17 Contabilità 1 Per quanto concerne la contabilità, la Commissione è considerata un’unità ammi- nistrativa del Dipartimento.
2 La contabilità è retta dalla legislazione sulle finanze federali.
Art. 18 Istruzioni Prima di proporre al Consiglio federale di emanare, modificare o abrogare direttive o istruzioni giusta l’articolo 106 capoverso 2 della legge sull’asilo, il Dipartimento consulta la Commissione.
Art. 19 Informazione del pubblico
1 La Commissione informa il pubblico sulla sua prassi. Pubblica segnatamente le
decisioni di principio nel suo organo di pubblicazione «Giurisprudenza ed informa- zioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo» (GICRA) o in altri media che servono all’informazione sulla giurisdizione amministrativa. 2 Non sono permesse la divulgazione dei nomi delle persone intervenute in qualità di parte e che hanno rappresentato esclusivamente interessi privati, nonché la diffu- sione di dati che permettano di inferire l’identità di tali persone.
Art. 20 Documentazione
1 La Commissione si procura la documentazione necessaria alla sua attività.
2 Essa può consultare la documentazione dell’Amministrazione federale, segnata-
mente quella dell’Ufficio federale.
Art. 21 Conservazione dei fascicoli L’Ufficio federale conserva i fascicoli delle procedure concluse.
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Sezione 3: Procedura
Art. 22 Principio La procedura davanti alla Commissione è retta dalla PA5 in quanto la legge sull’a- silo e la presente ordinanza non dispongano altrimenti.
Art. 23 Deposito di atti scritti 1 Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se per- vengono alla Commissione entro i termini legali e se sono regolarizzati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato secondo l’articolo 52 capoversi 2 e 3 PA6 (cfr. art. 110 cpv. 1 della legge sull’asilo). 2 Non sono considerati pervenuti gli atti scritti trasmessi per posta elettronica (e-mail).
Art. 24 Composizione richiesta per le decisioni 1 Le camere decidono nella composizione di tre giudici (art. 104 cpv. 2 della legge sull’asilo). 2 Sono fatti salvi i casi di competenza del giudice unico ai sensi dell’articolo 111 capoverso 2 della legge sull’asilo.
Art. 25 Designazione dei giudici competenti 1 Il presidente della camera designa per ogni procedura un giudice incaricato dell’i- struzione. 2 Il giudice incaricato dell’istruzione non deve aver già deciso in qualità di giudice unico su un ricorso della stessa persona contro il rifiuto provvisorio dell’entrata e l’attribuzione della zona di transito di un aeroporto quale luogo di residenza. 3 Nelle procedure d’urgenza, condotte all’infuori dei giorni feriali, si può a titolo eccezionale derogare ai capoversi 1 e 2. 4 Il presidente della camera designa i due altri membri del collegio giudicante, se- condo una chiave di ripartizione determinata.
Art. 26 Ricusazione 1 In merito alla ricusazione, la camera competente decide nella composizione di tre giudici in assenza del giudice interessato. 2 Se la domanda di ricusazione concerne più giudici della camera competente, deci- de un’altra camera designata dal presidente della Commissione.
5 RS 172.021 6 RS 172.021
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Art. 27 Giudice istruttore
1 Il giudice istruttore dirige l’istruzione in maniera autonoma.
2 Egli decide segnatamente in merito all’effetto sospensivo del ricorso e ad altri provvedimenti d’urgenza (art. 55 e 56 PA7, art. 112 della legge sull’asilo). 3 Egli è pure competente a pronunciare altre decisioni incidentali, segnatamente in materia di gratuito patrocinio, o a ordinare un’udienza istruttoria.
4 Prima dell’avvio della procedura su questioni di principio o su cambiamenti di
prassi egli decide in merito a un ulteriore scambio di scritti (art. 57 cpv. 2 PA). In tal caso può menzionare i punti di questione. 5 In assenza di dibattimento (art. 30), egli sottopone agli altri membri del collegio giudicante una proposta scritta per l’evasione del caso.
Art. 28 Udienza istruttoria 1 Scopo dell’udienza istruttoria è di chiarire i fatti rilevanti, in particolare mediante l’audizione della parte ricorrente, delle persone chiamate a fornire informazioni, dei testimoni e dei periti. 2 I partecipanti all’udienza istruttoria sono convocati tempestivamente e per scritto e avvertiti delle conseguenze in caso di mancata comparizione. 3 Fatto salvo il capoverso 4, possono partecipare alle udienze soltanto la parte ricor- rente, il suo rappresentante, l’interprete nonché le altre persone convocate. 4 Il ricorrente può farsi accompagnare a sue spese da un interprete di sua scelta, che non sia richiedente l’asilo. 5 Se risultano indizi concreti in merito a persecuzioni in ragione del sesso, l’udienza istruttoria è condotta, su richiesta del ricorrente e nella misura del possibile, da una persona dello stesso sesso. Anche per quanto riguarda l’interprete e la persona che redige il verbale si tiene possibilmente conto del sesso. 6 L’Ufficio federale è informato in merito allo svolgimento delle udienze. Esso può essere autorizzato a delegarvi un rappresentante. 7 L’udienza istruttoria è diretta dal giudice istruttore, solo o con la partecipazione degli altri membri del collegio giudicante.
7 RS 172.021
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Art. 29 Decisioni nella composizione di tre giudici
1 Le camere decidono di norma per circolazione degli atti, senza dibattimento né
deliberazione orale. 2 Il giudice istruttore può ordinare una deliberazione e un dibattimento. Egli è tenuto a ordinare: a. una deliberazione su richiesta di un altro membro del collegio giudicante; b. un dibattimento su richiesta dei due altri membri del collegio giudicante;
3 Le deliberazioni sono segrete.
Art. 30 Dibattimenti 1 I dibattimenti comprendono l’arringa del ricorrente nonché la presa di posizione dell’Ufficio federale; i dibattimenti sono di norma seguiti dalle deliberazioni e dalla pronuncia della decisione. 2I dibattimenti possono essere preceduti da un’udienza istruttoria se il giudice istruttore lo ordina.
3 L’Ufficio federale ha qualità di parte nei dibattimenti.
4 Nel corso dei dibattimenti, un complemento d’istruzione o un ulteriore scambio di scritti (art. 57 cpv. 2 PA8) può essere ordinato soltanto dalla maggioranza dei mem- bri del collegio giudicante. 5 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative all’udienza istruttoria (art. 28) e alle deliberazioni (art. 29 cpv. 3).
Art. 31 Notifica della decisione
1 La decisione è di norma notificata per scritto (art. 34–36 e 61 PA9).
2 Nella decisione sono menzionati nominalmente i giudici partecipanti nonché il se- gretario giurista competente; nelle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure d’urgenza al di fuori dei giorni feriali, la menzione del giudice istruttore o del giudi- ce unico è sufficiente. 3 Chiuso il dibattimento, la decisione può essere notificata oralmente nel suo dispo- sitivo e completata da una motivazione sommaria. In questo caso le parti presenti ricevono immediatamente il dispositivo scritto della decisione; esso è tempestiva- mente inviato per posta alle parti assenti. 4 Su richiesta esplicita presentata in occasione della notifica, è rimessa loro una mo- tivazione sommaria. 5 La parte che, senza giustificare la mancata comparizione, non si è presentata al di- battimento può, nelle 24 ore che seguono la notifica del dispositivo scritto, presenta- re una domanda ai sensi del capoverso 4.
8 RS 172.021 9 RS 172.021
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Art. 32 Motivazione sommaria La Commissione può, in una motivazione sommaria, limitarsi a rinviare ai conside- randi della decisione impugnata o all’atto scritto della parte ricorrente o dell’Ufficio federale.
Art. 33 Giudicato Le decisioni della Commissione acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 34 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 18 dicembre 199110 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo è abrogata.
Art. 35 Disposizione transitoria
1 Le procedure di ricorso pendenti davanti alla Commissione al momento dell’en-
trata in vigore della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto. 2 La Commissione decide su tutti i ricorsi presentati dopo il 1° ottobre 1999 contro
le decisioni dell’Ufficio federale giusta l’articolo 105 capoversi 1 lettere d in fine ed e nonché 2 della legge sull’asilo.
Art. 36 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
10 RU 1992 202, 1994 1660, 1996 2234, 1997 2777
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