AS 1999 2424
Ordinanza relativa alla legge federale sull'archiviazione
Ordinanza relativa alla legge federale sull’archiviazione (Ordinanza sull’archiviazione, OLAr)
dell’8 settembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 della legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione (legge), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i diritti e gli obblighi dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e che li archiviano in maniera autonoma compresi nel campo d’ap- plicazione della legge, nonché quelli dell’Archivio federale, l’accesso agli archivi e l’utilizzazione degli archivi a fini commerciali. 2 Salvo disposizione contraria qui di seguito, le disposizioni si applicano per analo- gia ai servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.
Art. 2 Campo d’applicazione (art. 1 LAr)
1 Nel campo d’applicazione della presente ordinanza sono compresi l’Assemblea
federale, il Consiglio federale, i Servizi del Parlamento, la Banca nazionale svizzera nonché gli organi federali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b-d e g della legge elencati nell’Allegato 1. 2 Gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione soggetti alla presente ordinanza, di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera e della legge, sono elencati nell’Allegato 2. 3 Per persone di diritto pubblico o privato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge si intendono in particolare le persone o le istituzioni alle quali sono affi- date competenze sovrane, segnatamente competenze decisionali, o che per i loro compiti d’esecuzione sono soggette alla vigilanza diretta e completa della Confede- razione. Il Dipartimento federale dell’interno designa in un’ordinanza le corrispon- denti persone e istituzioni. 4 Il Dipartimento federale dell’interno può modificare o completare gli Allegati 1 e 2 dopo aver consultato i servizi interessati.
RS 152.11 1 RS 152.1; RU 1999 2243
2424 1999-4752
Ordinanza sull’archiviazione RU 1999
Art. 3 Verifica dell’attività (art. 2 cpv. 2, 5 cpv. 2 e 3 LAr) 1 I servizi tenuti ad offrire i loro documenti si adoperano affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per la produzione e la gestione di documenti atti all’archiviazione. 2 Ai servizi della Confederazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b, c e e della legge si applicano inoltre le Istruzioni del 13 luglio 19992 del Dipartimento federale dell’interno sulla gestione degli atti nell’amministrazione federale.
Capitolo 2: Tutela dei documenti
Art. 4 Insorgenza dell’obbligo di offerta dei documenti (art. 6 LAr)
1 Si considera che i documenti non servono più in modo permanente ed essi devono
pertanto essere offerti all’Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi dieci anni dopo l’ultima aggiunta di documenti. 2 Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall’Archivio federale qualo- ra il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di avere ancora bi- sogno di essi. 3 Categorie particolari di documenti vengono offerte rispettivamente versate subito dopo la stesura o la firma, gli accordi internazionali attraverso la Direzione del di- ritto internazionale pubblico. I dettagli sono disciplinati nelle corrispondenti istru- zioni dell’Archivio federale.
Art. 5 Modalità dell’obbligo di offerta e del versamento per i servizi tenuti ad offrire i loro documenti (art. 5, 6 e 7 LAr) 1 Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti si adopera affinché i documenti siano preparati in modo tale da poter essere valutati ai fini della determinazione del loro valore archivistico e se del caso archiviati senza ulteriori oneri. 2 Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti propone i documenti che hanno un valore archivistico dal profilo giuridico e amministrativo. 3 Le esigenze di termini di protezione particolari giusta l’articolo 12 della legge de- vono essere indicate già al momento dell’offerta dei documenti. 4 I dettagli relativi all’obbligo di offerta e al versamento sono disciplinati per mezzo di istruzioni emanate dall’Archivio federale.
2 FF 1999 4679
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Art. 6 Determinazione del valore archivistico (art. 7 e 8 LAr) 1 L’Archivio federale decide, tenuto conto delle proposte fatte dal servizio tenuto ad offrire i suoi documenti, in merito all’archiviazione permanente dei documenti. Giu- dica i documenti offerti dal profilo storico e dei principi dell’archiviazione. 2 Se l’Archivio federale e il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti non giungono ad un’intesa sul valore archivistico di determinati documenti, questi vengono archi- viati. 3 L’Archivio federale stabilisce in collaborazione con i servizi che archiviano in ma- niera autonoma i loro documenti il valore archivistico di questi ultimi. 4 L’Archivio federale giudica il valore archivistico dei documenti offerti entro un anno. Se non esprime un parere, l’obbligo di archiviazione viene a cadere. Il termine può essere prorogato se l’Archivio federale può dimostrare che una valutazione non può essere effettuata entro il termine previsto.
Art. 7 Archiviazione autonoma (art. 4 cpv. 3 - 5 LAr) 1 La Banca nazionale svizzera e gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione elencati nell’Allegato 2 archiviano in maniera autonoma i loro documenti. 2 Le altre persone di diritto pubblico o privato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lette- ra h della legge e all’articolo 2 capoverso 3 della presente ordinanza, per quanto esse adempiano compiti federali d’esecuzione a loro affidati, e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d della legge (Allega- to 1), comunicano all’Archivio federale se intendono archiviare in maniera autono- ma i loro documenti. 3 L’Archivio federale acconsente all’archiviazione autonoma ai sensi del capover- so 2 se sono date le condizioni previste all’articolo 8 capoverso 1. 4 I servizi di cui al capoverso 2 che non archiviano in maniera autonoma i loro do- cumenti, sono soggetti all’obbligo di offerta. L’Archivio federale può fatturare i co- sti dell’archiviazione. 5 Come i servizi federali, i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro docu- menti si adoperano, nel loro settore di competenza, affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti.
Art. 8 Garanzia di una prassi uniforme di archiviazione (art. 4 cpv. 3 - 5 LAr) 1 I servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere d, e e h della legge, concludono con l’Archivio federale un ac- cordo sulla produzione, la presa in consegna, la conservazione e la comunicazione dei documenti. Mettono a disposizione le necessarie risorse finanziarie, nonché il personale e i locali necessari.
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2 L’Archivio federale ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incari- cati della gestione delle informazioni di detti servizi che archiviano in maniera auto- noma i loro documenti nonché di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati. 3 L’Archivio federale può revocare il consenso all’archiviazione autonoma o chiede- re la revoca se l’obbligo di archiviazione non è rispettato o non è rispettato in modo conforme ai principi della legge. 4 In caso di revoca i costi necessari per la ripresa dei documenti, l’ulteriore archivia- zione e la riparazione di eventuali danni sono a carico del servizio che produce i do- cumenti.
Art. 9 Obbligo contrattuale in caso di mandati di diritto privato (art. 24 cpv. 2 LAr)
In caso di mandati di diritto privato, il servizio committente, d’intesa con l’Archivio federale, disciplina preliminarmente l’archiviazione dei documenti per mezzo di un contratto.
Capitolo 3: Accessibilità agli archivi Sezione 1: Generalità
Art. 10 Principi (art. 9, 11 e 12 LAr) 1 Chiunque ha il diritto di consultare gli archivi della Confederazione dopo la sca- denza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 e 12 della legge.
2 Il diritto di consultare gli archivi comprende in particolare:
a. la consultazione dei mezzi di ricerca; b. la consultazione dei documenti; c. la riproduzione fotografica, fotomeccanica o numerica, fatte salve limitazio- ni attinenti alla conservazione; d. la riproduzione e lo sfruttamento delle informazioni ottenute, fatte salve le disposizioni relative alla protezione della personalità e in particolare alla protezione dei dati.
Art. 11 Emolumenti (art. 24 cpv. 1 LAr) 1 I servizi di base dell’Archivio federale quali il sostegno nell’identificazione e nella consultazione dei documenti sono gratuiti, sempre che essi siano compatibili con una gestione amministrativa razionale.
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2 Per ulteriori servizi quali ad esempio riproduzioni, i costi vengono fatturati in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale.
3 Il Dipartimento federale dell’interno emana un’ordinanza sugli emolumenti.
Art. 12 Mezzi di ricerca (art. 17 cpv. 3 LAr) 1 I mezzi di ricerca sono accessibili liberamente al fine di identificare gli archivi e possono essere elaborati e pubblicati dall’Archivio federale a tale scopo. 2 Mezzi di ricerca sono gli inventari, gli elenchi, gli indici, gli schedari tradizionali e gli schedari numerici, nonché altri mezzi ausiliari che rendono possibile l’accesso agli archivi enumerandoli o descrivendoli. 3 I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezio- ne o profili della personalità possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza del termine di protezione. Prima della scadenza del termine di protezione una pubblica- zione è ammessa soltanto alle condizioni previste dagli articoli 11 e 13 della legge.
Sezione 2: Termini di protezione
Art. 13 Calcolo del termine di protezione (art. 10 LAr) 1 Il termine di protezione si applica di principio ad un intero fascicolo o a un’intera pratica. 2 Determinante per il calcolo del termine di protezione è l’anno del documento più recente. I documenti allegati in seguito, che non contengono informazioni rilevanti per l’avanzamento della pratica, non vengono presi in considerazione ai fini del cal- colo del termine. 3 L’autorità competente può autorizzare a consultare fascicoli o pratiche per i quali il termine di protezione non è ancora scaduto: a. se la ricerca si concentra su documenti che non sono più soggetti al termine di protezione; oppure b. se la critica contestuale delle fonti richiede la consultazione di tutti i docu- menti.
Art. 14 Proroga del termine di protezione (art. 11 e 12 LAr) 1 Per gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali de- gni di particolare protezione o profili della personalità si applica il termine di prote- zione prorogato a 50 anni di cui all’articolo 11 della legge, che nel caso particolare può essere raccorciato conformemente agli articoli 11 e 13 della legge o prorogato conformemente all’articolo 12 capoverso 2 della legge.
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2 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone
alla consultazione da parte di terzi, il termine di protezione ordinario di cui all’ar- ticolo 9 della legge può essere prorogato per determinate categorie di archivi o nel caso particolare. Per le categorie, il termine di protezione prorogato è, di principio, complessivamente di 50 anni. 3 Un interesse pubblico preponderante degno di protezione si oppone alla consulta- zione se quest’ultima è suscettibile di: a. mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Confederazione; b. ledere durevolmente le relazioni con Stati esteri, organizzazioni internazio- nali o tra la Confederazione e i Cantoni; oppure c. ledere in modo grave la capacità d’azione del Consiglio federale. 4 Un interesse privato preponderante degno di protezione contrario alla consultazio- ne può essere dato in particolare se quest’ultima comporta una comunicazione pre- coce di segreti professionali o di fabbricazione. 5 I fondi con termini di protezione particolari giusta l’articolo 12 capoverso 1 della legge sono elencati nell’Allegato 3. L’elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell’interno. L’elenco più attuale viene conservato presso l’Archivio federale ed è accessibile al pubblico. L’Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella Raccolta ufficiale.
Sezione 3: Richieste indirizzate alle autorità
Art. 15 Richieste di consultazione in generale (art. 9, 11, 12 e 13 LAr)
1 La consultazione degli archivi può essere richiesta oralmente o per scritto.
2 Le richieste di consultazione durante il termine di protezione devono essere moti- vate per scritto. 3 Nel caso di richieste di consultazione di documenti soggetti ancora al termine di protezione occorre se del caso provare che essi erano già accessibili al pubblico, sempre che l’accesso al pubblico non sia disciplinato per legge.
Art. 16 Richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all’articolo 11 della legge (art. 11 LAr) 1 Nel caso di richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all’articolo 11 della legge è sufficiente addurre la prova che: a. il consenso della persona interessata è dato; oppure b. la persona interessata è deceduta da almeno tre anni. 2 Qualora si tratti di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, basta una corrispondente dichiarazione scritta del richiedente.
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Sezione 4: Decisione dell’autorità
Art. 17 Diritto di decisione dell’autorità L’autorità competente decide nei limiti delle disposizioni della legge e della presente ordinanza in merito all’accessibilità di tutti i documenti da essa prodotti o ricevuti.
Art. 18 Autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione (art. 9, 11, 12 e 13 LAr) 1 L’autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione se i pertinenti documenti relativi a fatti o persone erano accessibili al pubblico già prima della scadenza del termine di protezione. Sono fatti salvi nuovi interessi pub- blici o privati preponderanti degni di protezione contrari alla consultazione. 2 L’autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 1. 3 L’autorità competente può, su richiesta dell’Archivio federale, autorizzare la con- sultazione durante il termine di protezione se: a. prescrizioni legali non vi si oppongono; e b. non vi si oppone nessun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione; oppure c. se si tratta di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, di cui all’articolo 11 capoverso 3 della legge. 4 Qualora si tratti di personaggi della storia contemporanea, nessun interesse privato preponderante può essere opposto in merito alla loro attività pubblica.
Art. 19 Oneri e condizioni (art. 13 cpv. 2 e 3 LAr) 1 L’autorità che decide può subordinare l’autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione a oneri e condizioni quali il divieto di sfruttamento di determi- nate parti di fascicoli o l’obbligo di rendere anonimi i dati. 2 L’Archivio federale può richiedere alla persona che consulta gli archivi una dichia- razione scritta in cui essa afferma di aver preso conoscenza degli oneri e delle con- dizioni. 3 In casi particolari l’autorità può esigere che il testo le venga presentato prima della pubblicazione.
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Sezione 5: Protezione dei dati; procedura
Art. 20 Diritto all’informazione (art. 15 cpv. 1 e 2 LAr) 1 Chiunque può chiedere informazioni in merito a dati che lo concernono e che sono archiviati presso l’Archivio federale o presso servizi che archiviano in maniera au- tonoma i loro documenti. 2 Prima di fornire le informazioni il servizio competente verifica l’identità del ri- chiedente e decide se è data la legittimazione di cui al capoverso 1. 3 Siffatta richiesta di informazioni non è accolta se i dati non sono più classificati in base al nome della persona interessata o se la comunicazione di informazioni è in- compatibile con una gestione amministrativa razionale. 4 Per il resto il diritto all’informazione è disciplinato dalla legislazione sulla prote- zione dei dati.
Art. 21 Contestazione (art. 15 cpv. 3 LAr) 1 Una persona interessata che viene a sapere che in documenti archiviati sono conte- nuti dati che la riguardano, da essa ritenuti inesatti, può segnalarne l’inesattezza ma non esigerne la rettifica. 2 La nota di contestazione dev’essere inoltrata per scritto al servizio presso il quale i documenti sono stati consultati. Dev’essere contrassegnata come contestazione e su di essa devono figurare il luogo, la data e la firma della persona interessata.
3 La nota di contestazione viene allegata ai documenti nel posto corrispondente.
Art. 22 Procedura in caso di rifiuto di concedere la consultazione e le infor- mazioni (art. 9 cpv. 1, 11, 13 cpv. 1 e 15 LAr) 1 Prima di una decisione negativa o parzialmente positiva, al richiedente dev’essere concesso il diritto di essere udito. Su richiesta viene emanata una decisione impu- gnabile con ricorso. 2 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge sulla procedura ammini- strativa3. È fatta salva la procedura secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge.
3 RS 172.021
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Capitolo 4: Utilizzazione degli archivi a fini commerciali
Art. 23 Utilizzazione degli archivi a fini commerciali da parte dell’Archivio federale (art. 19 LAr)
L’Archivio federale può utilizzare gli archivi a fini commerciali se le attività sovrane non ne sono ostacolate, terzi non ne vengono sfavoriti in modo abusivo nella loro attività commerciale e se l’utilizzazione a fini commerciali non si oppone ai diritti d’autore.
Art. 24 Trasmissione di diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali (art. 19 LAr) 1 L’Archivio federale può, per mezzo di un’autorizzazione, trasmettere a terzi diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali. Base dell’autorizzazione è una ri- chiesta scritta indirizzata all’Archivio federale.
2 L’autorizzazione può essere rilasciata se:
a. è stato stipulato un accordo in merito all’entità dell’utilizzazione e dell’in- dennizzo; b. non vengono toccati diritti contrari; e c. i diritti di utilizzazione degli altri utenti non vengono limitati. 3 Se i diritti di utilizzazione vengono concessi a istituzioni o persone che non agi- scono a scopo di lucro, l’Archivio federale può rinunciare all’indennizzo.
4 L’autorizzazione può essere subordinata a oneri e condizioni.
5 Per l’utilizzazione a fini commerciali di archivi di servizi che archiviano in manie- ra autonoma i loro documenti, è necessario il consenso dell’Archivio federale. 6 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge sulla procedura ammini- strativa4.
Art. 25 Eccezioni all’inalienabilità degli archivi (art. 20 LAr)
Gli archivi non possono essere alienati, salvo se essi sono disponibili in due o più esemplari identici e le copie non sono più necessarie.
4 RS 172.021
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Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 26 Diritto vigente: abrogazione
1 Il regolamento del 15 luglio 19665 per l’Archivio federale è abrogato.
2 L’articolo 15 dell’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è abrogato.
Art. 27 Diritto vigente: modifica 1. L’ordinanza del 10 dicembre 19907 sulla classificazione e il trattamento delle in- formazioni nel settore civile dell’amministrazione è modificata come segue:
Art. 20 Archiviazione 1 L’offerta all’Archivio federale delle informazioni classificate che non servono più in modo permanente avviene secondo le prescrizioni della legge federale del 26 giu- gno 19988 sull’archiviazione. 2 Salvo disposizione contraria, la classificazione di informazioni archiviate decade alla scadenza del loro termine di protezione (art. 9, 11 e 12 della legge federale del 26 giugno 1998 sull’archiviazione).
2. L’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è modificata come segue:
Art. 27 Offerta all’Archivio federale
1 Conformemente alla legge federale del 26 giugno 199810 sull’archiviazione, gli
organi federali offrono all’Archivio federale di riprendere tutti i dati personali di cui non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano competenti essi stessi per la loro archiviazione. 2 Distruggono i dati personali che l’Archivio federale ha definito privi di valore ar- chivistico, salvo se: a. sono stati resi anonimi; b. devono essere conservati a titolo di prova o per motivi di sicurezza.
5 RU 1966 934, 1973 1591 6 RS 235.11 7 RS 172.015 8 RS 152.1; RU 1999 2243 9 RS 235.11 10 RS 152.1; RU 1999 2243
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3. L’ordinanza del DDPS del 1° maggio 199011 sulla protezione d’informazioni mi-
litari è modificata come segue:
Art. 15 Archiviazione 1 L’amministrazione offre all’Archivio federale le informazioni classificate di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alle prescrizioni della leg- ge federale del 26 giugno 199812 sull’archiviazione. 2 Salvo disposizione contraria, la classificazione di documenti archiviati decade alla scadenza del loro termine di protezione (art. 9, 11 e 12 della legge federale del 26 giugno 1998 sull’archiviazione).
Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
8 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
11 RS 510.411 12 RS 152.1; RU 1999 2243
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)
Elenco degli organi federali (art. 1 cpv. 1 lett. b-d LAr)
a. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale: Conformemente all’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 199813 sull’or- ganizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
b. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzate: – Regìa federale degli alcool – Controllo federale delle finanze – Incaricato federale della protezione dei dati – Istituto svizzero di diritto comparato – Segreteria delle commissioni delle finanze e della delegazione delle fi- nanze delle Camere federali – Commissione federale delle banche – Commissione federale delle comunicazioni – Commissione della concorrenza
c. Formazioni dell’esercito: – Stato maggiore dell’esercito – Grandi Unità – Corpi di truppa – Unità di truppa
d. Rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
e. Commissioni federali di ricorso e di arbitrato Dipartimento federale degli affari esteri – Commissione di ricorso concernente le domande d'indennità nei con- fronti dell'estero Dipartimento federale dell'interno – Commissione di ricorso PF – Commissione di ricorso in materia di promovimento della ricerca – Commissione di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia
13 RS 172.010.1
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– Commissione di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero – Commissione di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità – Commissione di ricorso in materia di elenco delle specialità dell'assicu- razione malattia – Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni Dipartimento federale di giustizia e polizia – Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale – Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private – Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo14 – Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport – Commissione di ricorso DDPS – Commissione di ricorso in materia di protezione civile Dipartimento federale delle finanze – Commissione di ricorso in materia di personale federale – Commissione di ricorso in materia di contribuzioni – Commissione di ricorso in materia doganale – Commissione di ricorso dell'alcool – Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici – Istanza di ricorso paritetica Dipartimento federale dell'economia – Commissione di ricorso DFE – Commissione di ricorso per le questioni di concorrenza Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni – Commissione federale di ricorso in materia di economia delle acque, telecomunicazioni e posta15 – Commissione di arbitrato relativa alla legge sulle ferrovie – Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) Cancelleria federale – Commissione federale della protezione dei dati
14 È fatto salvo l’articolo 22 dell’ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (RS 142.317).
15 Dal 1.1.2000, Commissione di ricorso DATEC.
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Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)
Elenco degli istituti federali autonomi e delle istituzioni simili della Confederazione (art. 1 cpv. 1 lett. e LAr)
a. Istituti e istituzioni che archiviano in maniera autonoma i loro docu- menti: – La Posta – Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la prote- zione delle acque – Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio – Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca – Politecnici federali (Losanna e Zurigo) – Istituto Paul Scherrer – Consiglio dei Politecnici federali – Ferrovie federali svizzere FFS – Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)
b. Istituto tenuto ad offrire i suoi documenti: – Istituto federale della Proprietà Intellettuale
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Allegato 3 (art. 14 cpv. 5)
Elenco degli archivi con termine di protezione prorogato (art. 12 cpv. 1 LAr)
Archivi soggetti a un termine di protezione di 50 anni, conformemente all’arti- colo 12 capoverso 1 LAr e all’articolo 14 capoverso 5 OLAr L’elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell’in- terno. L’elenco più attuale viene conservato presso l’Archivio federale ed è ac- cessibile al pubblico. L’Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella Raccolta ufficiale.
Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo: Osservazioni: e periodo16 :
E 1002 Quaderni di appunti dei verbalisti (1919)-(1961) [delle sedute del Consiglio federale]
E 1003 (-) Verbali delle deliberazioni (1946)- del Consiglio federale
E 1005 (-) Verbali segreti del Consiglio federale (1914)-
E 1050.8 (-) Commissioni militari delle Camerefederali17 Fatta salva l’accessibilità (1946)- (oggi: Commissioni della politicadi sicurezza) dei relativi documenti dei servizi del DDPS
E 2001 -0.2 DFAE, Il termine di protezione [in parte ex Divisione degli Affari esteri prorogato a 50 anni vale E 2001 (D)] solo per i documenti rela- 1937-1945 tivi a mandati di rappre- sentanza di interessi esteri Fatti salvi accordi inter- nazionali
E 2001 (E) DFAE, Fatti salvi accordi inter- Az. B.24 Interessi esteri nazionali
16 Gli anni figuranti fra parentesi sono date limite che indicano l’anno di produzione del do- cumento più antico e di quello più recente nel rispettivo fondo. Gli anni senza parentesi indicano la durata di validità del corrispondente schema di classificazione. Il periodo in- dicato segnala pertanto il periodo al quale risale la maggioranza dei documenti del fondo. 17 Fatti salvi l’art. 27 cpv. 2 del Regolamento del 22 giugno 1990 del Consiglio nazionale e l’art. 20 cpv. 2 del Regolamento del 24 settembre 1986 del Consiglio degli Stati, ossia a condizione che i verbali delle deliberazioni in merito a testi di legge normativi siano di- sponibili per inchieste scientifiche e per l’applicazione del diritto dopo la votazione fina- le, se del caso dopo la scadenza del termine di referendum o dopo la votazione popolare.
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Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo: Osservazioni: e periodo:
E 2003 (A) DFAE, Il termine di protezione Az. o.8 Direzione Organizzazioni internazionali prorogato a 50 anni vale 1955- solo per i documenti rela- tivi a mandati di rappre- sentanza di interessi esteri Fatti salvi accordi inter- nazionali
E 2200 (A-Z) DFAE, Il termine di protezione [rappresen tanza] Rappresentanze diplomatiche prorogato a 50 anni vale (dal 1966 posizione e consolari svizzere all’estero solo per i documenti rela-
82 nello schema di tivi a mandati di rappre-
classificazione, pri- sentanza di interessi esteri ma non uniforme) Fatti salvi accordi inter- nazionali
E 3240 (A) DFF, Il termine di protezione (1877)- Ufficio delle costruzioni federali prorogato a 50 anni vale (oggi: Ufficio federale delle costru zioni solo per gli impianti clas- e della logistica) sificati
E 3241 (-), DFF, Ulteriori termini di prote- Akz. 1971/158 Direzione delle costruzioni federali; zione, ossia superiori ai 1884-1969 contratti relativi a costruzioni classificate 50 anni, vengono decisi a e allegati ai contratti nonché relativi atti seconda della durata (competente oggi: Ufficio federale d’utilizzazione delle costruzioni e della logistica) dell’impianto
E 3242 (-) DFF, Ulteriori termini di prote- (1944)- Direzione delle costruzioni federali: zione, ossia superiori ai Genio civile, impianti classificati 50 anni, vengono decisi a (competente oggi: Ufficio federale seconda della durata delle costruzioni e della logistica) d’utilizzazione dell’im- pianto
E 4001 (C)-(E) DFGP, Il termine di protezione 1941- Incarti personali dei capi del Dipartimento prorogato a 50 anni vale solo per i documenti con- cernenti la protezione dello Stato
E 4002 (-) 1991/190 DFGP, Il termine di protezione (1925)- Segreteria generale, Stampa e Radio prorogato a 50 anni vale solo per gli impianti clas- sificati
E 4110 (B) DFGP, 1900-(1990) Ufficio federale di giustizia, Servizio per le questioni speciali relative al diritto di necessità in tempo di guerra
E 4113 (A) DFGP, (1953)-(1982) Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale per la preparazione civile alla guerra
Ordinanza sull’archiviazione RU 1999
Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo: Osservazioni: e periodo:
E 4320 (B) DFGP, Il termine di protezione (1931-1959) Ministero pubblico della Confederazione, prorogato a 50 anni vale Servizio di polizia solo per i documenti con- cernenti la protezione dello Stato
E 4320 (C) DFGP, Il termine di protezione 1960- Ministero pubblico della Confederazione, prorogato a 50 anni vale Servizio di polizia (SOBE) solo per i documenti con- cernenti la protezione dello Stato
E 4321 (A) DFGP, Il termine di protezione 1931- Ministero pubblico della Confederazione, prorogato a 50 anni vale Servizio giuridico solo per i documenti con- cernenti la protezione dello Stato
E 4323 (A) DFGP, (1848)- Ministero pubblico della Confederazione, Ufficio centrale di polizia (soldi falsi) (competente oggi: Ufficio federale di polizia) E 4324 (A) DFGP, (1930)- Ministero pubblico della Confederazione, Ufficio centrale di polizia (stupefacenti) (competente oggi: Ufficio federale di polizia)
E 4326 (A) DFGP, (1931)- Ministero pubblico della Confederazione, Ufficio centrale di polizia (Servizio Interpol) (competente oggi: Ufficio federaledi polizia)
E 4327 (A) DFGP, Il termine di protezione (1891)- Ministero pubblico della Confederazione prorogato a 50 anni vale (diverse unità organizzative) solo per i documenti con- cernenti la protezione dello Stato
E 4380 (B) DFGP, Il termine di protezione 1990/96 Ufficio federale della ProprietàIntellettuale prorogato a 50 anni vale (oggi: Istituto federale della proprietà solo per le richieste di intellettuale) reintegrazione
E 5460 (B) DDPS, Il termine di protezione 1982-(1994) Ufficio federale dell’aviazione militare prorogato a 50 anni vale e della difesa contraerea solo per i documenti clas- sificati contrassegnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’or- dinanza del DDPS del 1° maggio 1990 sulla prote- zione d’informazioni mi- litari
Ordinanza sull’archiviazione RU 1999
Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo: Osservazioni: e periodo:
E 5460-01 DDPS, Il termine di protezione 1998/162 Ufficio federale dell’aviazione militare prorogato a 50 anni vale e della difesa contraerea, servizio solo per i documenti clas- dell’elettronica sificati contrassegnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’or- dinanza del DDPS del 1° maggio 1990 sulla pro- tezione d’informazioni militari
E 5461 (A) DDPS, Il termine di protezione 1968-1976 Comando delle truppe d’aviazione prorogato a 50 anni vale e di difesa contraerea, condotta e impiego solo per i documenti clas- sificati contrassegnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’or- dinanza del DDPS del 1° maggio 1990 sulla pro- tezione d’informazioni militari
E 5461 (B) DDPS, Il termine di protezione 1977- Comando delle truppe d’aviazione prorogato a 50 anni vale e di difesa contraerea, condotta e impiego solo per i documenti clas- sificati contrassegnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’or- dinanza del DDPS del 1° maggio 1990 sulla pro- tezione d’informazioni militari
E 5462 (A) DDPS, Il termine di protezione (1914)-(1989) Servizio informazioni delle truppe prorogato a 50 anni vale d’aviazione e di difesa contraerea solo per i documenti clas- sificati contrassegnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’or- dinanza del DDPS del 1° maggio 1990 sulla pro- tezione d’informazioni militari
E 5465 (B) DDPS, Il termine di protezione 1953-1963 Direzione degli aerodromi militari prorogato a 50 anni vale solo per i documenti clas- sificati contrassegnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’or- dinanza del DDPS del 1° maggio 1990 sulla pro- tezione d’informazioni militari
Ordinanza sull’archiviazione RU 1999
Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo: Osservazioni: e periodo:
E 5465 (C) DDPS, Il termine di protezione 1964-1968 Servizio degli aerodromi militari prorogato a 50 anni vale solo per i documenti clas- sificati contrassegnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’or- dinanza del DDPS del 1° maggio 1990 sulla pro- tezione d’informazioni militari
E 5465 (D) DDPS, Il termine di protezione 1969-(1987) Ufficio federale degli aerodromi militari prorogato a 50 anni vale solo per i documenti clas- sificati contrassegnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’or- dinanza del DDPS del 1° maggio 1990 sulla pro- tezione d’informazioni militari
E 5480 (A) DDPS, Ulteriori termini di prote- (1846)-1950 Ufficio federale del genio e delle zione, ossia superiori ai fortificazioni 50 anni, vengono decisi a seconda della durata d’u- tilizzazione dell’impianto
E 5480 (B) DDPS, Ulteriori termini di prote- 1951-1978 Ufficio federale del genio e delle zione, ossia superiori ai fortificazioni 50 anni, vengono decisi a seconda della durata d’u- tilizzazione dell’impianto
E 5480 (C) DDPS, Ulteriori termini di prote- 1979- Ufficio federale del genio e delle zione, ossia superiori ai fortificazioni 50 anni, vengono decisi a seconda della durata d’u- tilizzazione dell’impianto
E 5481 (-) DDPS, Ulteriori termini di prote- 1815-1947 Ufficio delle opere fortificate zione, ossia superiori ai (competente oggi: Ufficio federale 50 anni, vengono decisi a del materiale dell’esercito e delle seconda della durata d’u- costruzioni o Gruppo della pianificazione tilizzazione dell’impianto dello Stato maggiore generale)
E 5485 (A) DDPS, Ulteriori termini di prote- (1938)-(1964) Ufficio delle fortificazioni di Sargans zione, ossia superiori ai (competente oggi: Ufficio federale del 50 anni, vengono decisi a materiale dell’esercito e delle costruzioni seconda della durata d’u- o Gruppo della pianificazione dello Stato tilizzazione dell’impianto maggiore generale)
Ordinanza sull’archiviazione RU 1999
Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo: Osservazioni: e periodo:
E 5486 (A) DDPS, Ulteriori termini di prote- 1939-1947 Ufficio delle costruzioni di Sargans zione, ossia superiori ai (competente oggi: Ufficio federale del 50 anni, vengono decisi a materiale dell’esercito e delle costruzioni seconda della durata d’u- o Gruppo della pianificazione dello Stato tilizzazione dell’impianto maggiore generale)
E 5562 (-) DDPS, (1972)-(1991) Stato maggiore dell’Aggruppamento dello Stato maggiore generale, Servizi di sicurezza militari
E 5563 (-) DDPS, (1981)-(1993) Stato maggiore dell’Aggruppamento dello Stato maggiore generale, Progetto 26
E 6501 (-) DFF, Il termine di protezione 1988/160 Ufficio federale dell’organizzazione, prorogato a 50 anni vale (1955)- Pianificazione funzionale delle solo per gli impianti clas- costruzioni in materia di rifugi sificati (competente oggi: Segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica)
E 8170 (D) DATEC, Il termine di protezione 1938-(1984) Ufficio federale dell’economia delle acque prorogato a 50 anni vale solo per i calcoli delle pie- ne repentine (sbarramenti)
E 8171 (-) DATEC, Il termine di protezione (1930)-(1987) Ufficio federale dell’economia delle acque; prorogato a 50 anni vale correzione di corsid’aqua e grandi solo per i calcoli delle pie- sbarramenti ne repentine (sbarramenti)
E 8300 (A) GD/KD FFS, Centrali elettriche Il termine di protezione 1992/146+147 prorogato a 50 anni vale solo per i calcoli delle pie- ne repentine
E 9500.73 (-) Commissione delle fortificazioni Ulteriori termini di prote- 1926-1939 zione, ossia superiori ai
50 anni, vengono decisi a
seconda della durata d’u- tilizzazione dell’impianto
E 9500.174 (-) Commissione per la sicurezza (1960)-(1977) degli impianti nucleari
Ancora nessuna DATEC, designazione Sezione Tecnologia nucleare e salvaguardia dell’Ufficio federale dell’energia
Ordinanza sull’archiviazione RU 1999
Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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