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AS 1999 2449

Ordinanza sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici

Ordinanza sull’impiego del personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici

Modifica del 25 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 aprile 19961 sull’impiego del personale in azioni di preservazio- ne della pace e di buoni uffici è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 47 capoverso 2 della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione2; visto l’articolo 62 dell’ordinamento dei funzionari3; visto l’articolo 150 della legge militare4,

Art. 3 cpv. 1 e 2 1 Il Consiglio federale si pronuncia sull’impiego di personale in azioni di preserva- zione della pace e di buoni uffici che rivestono un particolare significato politico.

2 IlConsiglio federale determina i dipartimenti competenti operativamente per

l’impiego di personale in azioni di preservazione della pace o di buoni uffici. Questi designano l’autorità responsabile amministrativamente, cui competono le decisioni d’impiego e di gestione del personale in queste azioni (autorità di nomina).

II La presente modifica entra in vigore il 1o settembre 1999.

25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin