AS 1999 2458
Ordinanza del DFTCE sulle misure di sicurezza nell'aviazione
Ordinanza sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)
Modifica del 9 luglio 1999
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 31 marzo 19931 sulle misure di sicurezza nell’aviazione è modifi- cata come segue:
Titolo Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza l’espressione «Dipartimento federale dei trasporti, delle comuni- cazioni e delle energie» è sostituita con «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni», «carico aereo» con «cargo», «agenzia di spedizione designata» con «spedizioniere autorizzato», «invio aereo postale» con «invio postale», «Ministero pubblico della Confederazione» con «Ufficio federale di polizia» e «comitato di sicurezza» con «comitato nazionale di sicurezza nell’avia- zione».
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. le modalità d’applicazione delle misure particolari di sicurezza giusta gli ar- ticoli 122a-122c ONA, volte a prevenire qualsiasi atto illecito diretto contro la sicurezza dell’aviazione civile commerciale, segnatamente quella del traf- fico commerciale con aeromobili il cui peso massimo al decollo è superiore a 10 t; b. la responsabilità per quanto concerne l’applicazione e il finanziamento di siffatte misure.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza i termini qui appresso sono definiti come segue:
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l. Zona protetta: Tutte le zone dell’aerodromo situate tra i controlli di sicurezza e gli aeromo- bili, e il cui accesso è strettamente controllato.
Art. 4 Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione L’Ufficio elabora, attua e aggiorna un programma nazionale di sicurezza nell’avia- zione. Tale programma ha lo scopo di prevenire e affrontare eventuali atti illeciti.
Art. 4a Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione 1 Il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi incaricati dell’elaborazione e dell’attuazione del programma nazio- nale di sicurezza nell’aviazione. Esso svolge in particolare i seguenti compiti: a. esame dell’entità della minaccia; b. definizione delle priorità in materia di misure di sicurezza; c. presentazione di prese di posizione in merito al programma nazionale di si- curezza nell’aviazione e ad altre misure legate alla sicurezza; d. valutazione dell’effetto e dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate; e. scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza. 2 Il comitato è composto da rappresentanti dell’Ufficio, dell’Ufficio federale di poli- zia, degli organi di polizia cantonali competenti, degli esercenti degli aerodromi in- teressati e delle imprese di trasporto aereo svizzere interessate. L’Ufficio dirige il comitato e, d’intesa con l’Ufficio federale di polizia, ne nomina i membri. Esso può prevedere, in funzione dei temi trattati, la partecipazione di ulteriori persone.
3 Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno.
Art. 5 Compiti 1 A bordo degli aeromobili svizzeri possono essere impiegate guardie di sicurezza per applicare le misure di sicurezza secondo il capoverso 2 e per impedire che ven- gano commessi reati.
2 I principali compiti delle guardie di sicurezza sono:
a. sorvegliare l’aeromobile e controllare le persone che ricevono l’autorizza- zione di accedere all’aeromobile; b. assistere l’equipaggio dell’aeromobile durante il controllo e la perquisizione della cabina e dei diversi scompartimenti delle merci degli aeromobili prima del decollo; c. sorvegliare e controllare la registrazione dei passeggeri, i controlli di sicu- rezza effettuati all’occorrenza dai competenti organi locali sui passeggeri, sui bagagli a mano, sui bagagli registrati, nonché sul cargo, sugli invii po- stali e sulle provviste e le altre forniture di bordo;
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d. perquisire i passeggeri, i bagagli a mano, i bagagli registrati, il cargo, gli in- vii postali, le provviste e le altre forniture di bordo; e. sorvegliare e controllare l’identificazione dei bagagli; f. sorvegliare i lavori effettuati nella cabina dell’aeromobile durante gli scali; g. sorvegliare il comportamento dei passeggeri durante il volo e impedire qual- siasi azione che possa mettere in pericolo la sicurezza a bordo dell’aero- mobile. 3 I compiti delle guardie di sicurezza sono definiti in un elenco degli oneri stilato dall’Ufficio federale di polizia, d’intesa con l’Ufficio.
Art. 9 cpv.1 lett. c e f 1 L’esercente dell’aerodromo acquisisce e gestisce le installazioni e i dispositivi che permettono di: c. rinvenire gli oggetti pericolosi trasportati illecitamente dalle persone; f. rinvenire gli oggetti pericolosi nel cargo e negli invii postali.
Art. 10 cpv.1 1 L’esercente dell’aerodromo posa installazioni e dispositivi di controllo adeguati e garantisce che vengano definite le procedure di controllo, per impedire che persone non autorizzate possano accedere alla zona non pubblica dell’aerodromo. Inoltre, egli assicura che le persone autorizzate ad accedere alla zona non pubblica senza accompagnamento siano preventivamente sottoposte a un controllo con mezzi ade- guati. Ciò avviene in particolare mediante la verifica di un estratto recente del ca- sellario giudiziale e delle informazioni sui precedenti datori di lavoro.
Art. 11 titolo, cpv. 2 e 4 Controllo dei passeggeri, dei loro bagagli a mano e dei loro bagagli registrati 2 Il controllo dei passeggeri, dei loro bagagli a mano e dei loro bagagli registrati è eseguito mediante apparecchi tecnici concepiti per rinvenire gli oggetti pericolosi e, se necessario, mediante una perquisizione manuale. 4 Tenuto conto dell’entità della minaccia e dei controlli di sicurezza a cui sono sot- toposti i passeggeri, i loro bagagli a mano e i loro bagagli registrati in determinati aerodromi di partenza, i passeggeri in trasferimento provenienti da quest’ultimi, i loro bagagli a mano e i loro bagagli registrati possono essere esentati da ulteriori controlli, segnatamente se accordi internazionali lo prevedono.
Art. 13 Controllo del cargo e degli invii postali L’esercente dell’aerodromo posa installazioni e dispositivi di controllo adeguati e definisce le procedure di controllo intese a rinvenire gli oggetti pericolosi nel cargo e negli invii postali (art. 19 cpv. 3).
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Art. 14 Programma di sicurezza dell’aerodromo
1 L’esercente dell’aerodromo elabora, attua e aggiorna un programma di sicurezza
allo scopo di prevenire ed eventualmente affrontare eventuali atti illeciti.
2 Il programma di sicurezza dell’aerodromo comprende almeno:
a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza con la definizione di compiti e responsabilità; b. una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell’aerodromo; c. una descrizione dei dispositivi, delle installazioni tecniche e dei controlli di sicurezza esistenti; d. un piano delle diverse zone dell’aerodromo; e. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei prov- vedimenti indicati nel programma; f. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di dirottamento d’aeromobili, di sabotaggio, di minacce di attentato alla bomba e di allarme bomba; g. un programma di formazione per le persone incaricate di applicare le misure di sicurezza.
3 Il programma di sicurezza sottostà all’approvazione dell’Ufficio.
Titolo che precede l’art. 15 Sezione 4: Obblighi delle imprese di trasporto aereo
Art. 15 Ex art. 16
Titolo che precede l’art. 16 Abrogato
Art. 16 Ex art. 17
Art. 17 Ex art. 18
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Art. 18 Controllo delle provviste e delle altre forniture di bordo 1 Le imprese di trasporto aereo adottano adeguate misure per garantire, nel limite del ragionevole, che le provviste e le altre forniture di bordo non contengano oggetti pericolosi. 2 Le imprese di trasporto accertano che le provviste e le altre forniture di bordo ven- gano preparate in luoghi strettamente controllati e che fino al momento del carica- mento non siano accessibili a persone non autorizzate.
Art. 19 Controllo del cargo e degli invii postali 1 Le imprese di trasporto aereo sono responsabili dell’applicazione delle misure di sicurezza per rinvenire oggetti pericolosi nel cargo e negli invii postali. 2 Il cargo e gli invii postali (spedizione) possono essere spediti per mezzo di aero- mobili destinati al trasporto di passeggeri unicamente se l’impresa di trasporto aereo garantisce che: a. la spedizione venga trattata da personale reclutato e formato secondo le pre- scrizioni; b. l’identità del mittente conosciuto, per il cargo, e del mittente postale cono- sciuto, per gli invii postali sia stata verificata; c. la spedizione sia stata consegnata all’impresa postale autorizzata da un mit- tente conosciuto o da un suo rappresentante autorizzato, per il cargo, e da un mittente postale conosciuto o da un suo rappresentante autorizzato, per gli invii postali; d. il mittente conosciuto, per il cargo, e il mittente postale conosciuto, per gli invii postali rilascino una dichiarazione attestante che la spedizione non contiene oggetti pericolosi; e. il contenuto della spedizione corrisponda alle indicazioni del mittente cono- sciuto, per il cargo, e del mittente postale conosciuto, per gli invii postali; f. la spedizione sia protetta contro qualsiasi intervento di persone non autoriz- zate dal momento in cui vengono consegnati allo spedizioniere autorizzato, all’impresa postale autorizzata o all’impresa di trasporto aereo. 3 Nel caso non fosse adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 2, l’impresa di trasporto aereo o lo spedizioniere autorizzato, per il cargo, e l’impresa postale autorizzata, per gli invii postali, deve accertarsi, nel limite del ragionevole, che la spedizione non contenga oggetti pericolosi; a tale fine devono essere utilizzati i di- spositivi tecnici e i mezzi seguenti: a. perquisizione manuale; b. passaggio in una camera di compressione, tenuto conto della rotta prevista; oppure c. qualsiasi altro dispositivo tecnico atto a rinvenire oggetti pericolosi. 4 Devono essere controllati per mezzo dei dispositivi tecnici o dei mezzi di cui al capoverso 3 anche i bagagli non accompagnati trasportati come cargo, il cargo con-
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segnato a un’impresa di trasporto aereo da uno spedizioniere non autorizzato e gli invii postali consegnati a quest’ultima da un’impresa postale non autorizzata. 5 Il cargo che adempie le condizioni elencate nel capoverso 2 è sottoposto a un con- trollo saltuario per mezzo dei dispositivi tecnici o dei mezzi di cui al capoverso 3. L’Ufficio, d’intesa con l’Ufficio federale di polizia, determina la quantità del carico che le imprese di trasporto aereo sono tenute a controllare. 6 Determinate categorie di invii postali, definite dall’Ufficio d’intesa con l’Ufficio federale di polizia, devono essere controllate per mezzo dei dispositivi tecnici o dei mezzi di cui al capoverso 3, tenuto conto dell’entità della minaccia, della destina- zione e del peso. 7 L’Ufficio può accordare deroghe in materia di controlli in virtù delle prescrizioni stabilite nel quadro della cooperazione internazionale tra le autorità aeronautiche.
8 L’impresa di trasporto aereo o lo spedizioniere autorizzato, per il cargo, e
l’impresa postale autorizzata, per gli invii postali, può utilizzare le installazioni e i dispositivi tecnici dell’esercente dell’aerodromo per eseguire i controlli di sicurezza (art. 13).
Art. 20 Programma di sicurezza delle imprese di trasporto aereo
1 Le imprese di trasporto aereo elaborano, attuano e aggiornano un programma di
sicurezza allo scopo di prevenire e affrontare eventuali atti illeciti.
2 Il programma di sicurezza delle imprese di trasporto aereo comprendono almeno:
a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza e la definizione di com- piti e responsabilità; b. una descrizione delle procedure e delle misure di sicurezza applicate; c. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei prov- vedimenti indicati nel programma; d. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di dirottamento d’aero- mobili, di sabotaggio, di minacce di attentato alla bomba e di allarme bom- ba; e. un programma di formazione per le persone incaricate di applicare le misure di sicurezza.
3 Il programma di sicurezza sottostà all’approvazione dell’Ufficio.
4 I programmi di sicurezza di imprese di trasporto aereo estere, che prevedono misu- re particolari di sicurezza in Svizzera, sono esaminati dall’Ufficio previa consulta- zione degli esercenti degli aerodromi interessati.
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Sezione 5: Obblighi di terzi nei confronti di un’impresa di trasporto aereo, di uno spedizioniere autorizzato o di un’impresa postale autorizzata
Art. 21 Obblighi dello spedizioniere autorizzato Lo spedizioniere autorizzato si impegna, nei confronti dell’impresa di trasporto ae- reo, ad applicare almeno le seguenti misure di sicurezza: a. verificare la procura della persona che consegna il cargo in qualità di rappre- sentante del mittente conosciuto; b. accertarsi che il mittente conosciuto fornisca una descrizione completa del contenuto del cargo; c. accertarsi, nel limite del ragionevole, che il contenuto del cargo corrisponda alla descrizione fatta dal mittente conosciuto e non contenga oggetti perico- losi; d. accertarsi che il cargo sia protetto contro qualsiasi intervento di persone non autorizzate dal momento della consegna fino al momento dell’affidamento a un’impresa di trasporto aereo.
Art. 21a Obblighi dell’impresa postale autorizzata L’impresa postale autorizzata si impegna, nei confronti dell’impresa di trasporto ae- reo, ad applicare almeno le seguenti misure di sicurezza: a. verificare la procura della persona che consegna gli invii postali in qualità di rappresentante del mittente postale conosciuto; b. accertarsi che il mittente postale conosciuto fornisca una descrizione com- pleta del contenuto degli invii postali; c. accertarsi, nel limite del ragionevole, che il contenuto degli invii postali cor- risponda alla descrizione fatta dal mittente postale conosciuto e non conten- ga oggetti pericolosi; d. accertarsi che gli invii postali siano protetti contro qualsiasi intervento di persone non autorizzate dal momento della consegna fino al momento dell’affidamento a un’impresa di trasporto aereo.
Art. 21b Obblighi del mittente conosciuto Il mittente conosciuto si impegna, nei confronti dello spedizioniere autorizzato o dell’impresa di trasporto aereo, ad applicare almeno le seguenti misure di sicurezza: a. preparare il cargo in locali dall’accesso protetto; b. impiegare personale di fiducia per preparare il cargo; c. proteggere il cargo da interventi non autorizzati durante la preparazione, il deposito e il trasporto; d. attestare che il cargo non contenga oggetti pericolosi.
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Art. 21c Obblighi del mittente postale conosciuto Il mittente postale conosciuto si impegna, nei confronti dell’impresa postale autoriz- zata, ad applicare almeno le seguenti misure di sicurezza: a. preparare gli invii postali in locali dall’accesso protetto; b. impiegare personale di fiducia per preparare gli invii postali; c. proteggere gli invii postali da interventi non autorizzati durante la prepara- zione, il deposito e il trasporto; d. attestare che gli invii postali non contengano oggetti pericolosi.
Sezione 6: ex Sezione 5
Sezione 7: ex Sezione 6
Art. 23 cpv. 3 3 Se si procede, su richiesta dell’Ufficio, ad una valutazione della situazione in vista dell’impiego di guardie di sicurezza, i relativi costi sono assunti dalla Confederazio- ne. Qualora nessuna guardia fosse disponibile per una missione all’estero e, di con- seguenza, fosse necessario ricorrere ad un’impresa di sicurezza specializzata per ap- plicare misure atte a proteggere gli aeromobili svizzeri su un aerodromo estero, la Confederazione sopporta le spese che ne derivano.
Art. 25 Spese a carico delle imprese di trasporto aereo Le imprese di trasporto aereo sostengono in particolare le spese che derivano dalle seguenti attività: a. controllo dell’accesso ai loro aeromobili e alle installazioni che servono alla manutenzione dei loro aeromobili (art. 15); b. controllo dell’imbarco dei passeggeri (art. 16); c. perquisizione degli aeromobili (art. 17); d. controllo delle provviste e delle altre forniture di bordo (art. 18); e. controllo del cargo, sempreché tale operazione non sia garantita da uno spe- dizioniere autorizzato (art. 19); f. controllo degli invii postali, sempreché tale operazione non sia garantita da un’impresa postale autorizzata (art. 19).
Art. 26 Spese per misure di sicurezza supplementari
1 Concerne soltanto il testo francese e tedesco.
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2 Qualora l’entità della minaccia lo giustifichi, l’Ufficio, d’intesa con l’Ufficio fede- rale di polizia e dopo avere consultato l’esercente dell’aerodromo interessato, può dispensare, su richiesta, un’impresa di trasporto aereo di assumersi tali spese.
Sezione 8 Ex sezione 7
Art. 27a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 9 luglio 1999 L’Ufficio fissa un termine ragionevole, tuttavia non oltre il 31 marzo 2000, entro il quale gli esercenti degli aerodromi e le imprese di trasporto aereo sono tenuti ad adattare le loro installazioni, le loro procedure e i loro programmi di sicurezza alle esigenze della presente modifica d’ordinanza.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 1999.
9 luglio 1999 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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