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AS 1999 2474

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

del 20 settembre 1999

Il Dipartimento federale delle finanze, visto il decreto del Consiglio federale del 21 luglio 19421 che delega al Dipartimento delle finanze e delle dogane il diritto di istituire per certe merci dei dazi differenziati, ordina:

Art. 1 Aliquote di dazio ridotte Le merci elencate nell’allegato possono essere importate alle aliquote di dazio ri- dotte sempre che siano destinate all’impiego indicato. L’allegato fissa le aliquote di dazio.

Art. 2 Disposizione transitoria per i foraggi destinati all’ingrasso di volatili 1 Per i foraggi delle voci 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 e 2304.0010 destinati all’ingrasso di polli, tacchini, quaglie, faraone, oche e anatre nonché all’allevamento di pulcini da ingrasso è restituito a richiesta il 25 per cento dell’aggravio daziario medio, sempre che i volatili da in- grasso siano stati macellati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999. 2 La restituzione è calcolata in base all’aggravio daziario medio, durante il periodo da ingrasso, dei componenti di un miscuglio standardizzato di alimenti per volatili d’ingrasso.

3 Il consumo di foraggi è determinato come segue:

a. per i volatili da ingrasso, secondo il peso vivo; per la produzione di un chi- logrammo di volatili ci si fonda sui seguenti consumi di alimenti: polli 2,0 kg, tacchini e tutte le altre specie di volatili 2,7 kg; b. per i riproduttori di volatili da ingrasso, secondo la quantità di volatili da in- grasso macellati; per ogni capo il consumo di alimenti ammesso per i ripro- duttori è di 600 g. 4 Hanno diritto a una restituzione gli agricoltori indigeni ingrassatori di volatili che producono annualmente nella propria azienda almeno 500 kg di volatili (peso vivo) nutriti con foraggi importati. 5 Le domande di restituzione vanno presentate all’Ufficio federale dell’agricoltura.

RS 631.146.31 1 RS 631.146.3

2474 1999-5143

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 1999

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 5 novembre 1987 2 sulle merci reversali; b. l’ordinanza del 17 novembre 19873 sulle merci reversali provenienti dalle Comunità europee.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

20 settembre 1999 Dipartimento federale delle finanze: Villiger

2 RU 1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 650 1409 2415 2553 2757, 1997 48 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063 1381 1448 3 RU 1987 2592, 1989 1226

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 1999

Allegato (art. 1)

Agevolazioni doganali Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

0103. Animali della specie suina, vivi per la ricerca o la medici- 10.––

10 90 na

91 90

0206. Frattaglie della specie suina, per la fabbricazione di 5.––

41 91 congelate conserve per l’alimenta-

49 91 zione di animali

0206. Cotenna di maiale fresca, refrigerata o per la fabbricazione di ––.10

30 91 congelata gelatina

49 91

0404. Siero di latte in polvere, demineralizzato per la fabbricazione di 50.––

10 00 prodotti alimentari o

come foraggio di com- plemento per animali giovani

0407. Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasforma- 35.––

00 10 zione destinate all’indu-

stria alimentare

0511. Merci di questa voce per la fabbricazione di ––.10

91 10 conserve per l’alimenta-

99 19 zione di animali

0804. Fichi, secchi per la fabbricazione di 2.––

20 20 surrogati del caffè

0805. Arance amare, non involte, per la fabbricazione di 3.––

10 00 alla rinfusa confettura

0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, per l’ulteriore lavorazione 10.–– *10 00 congelate, senza aggiunta di zucchero o *20 90 di altri dolcificanti, all’ingrosso *90 10 *90 29

1001. Frumento (grano) duro, non denaturato per usi tecnici 3.––

10 39

1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione di 2.––

90 31 succedanei del caffè

* Voce di tariffa Osservazioni

0811. Per poter essere ammesse all’aliquota ridotta le frutta devono subire un procedi- 10 00 mento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costi-

20 90 tuisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza.

90 10 90 29

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 1999

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1001. Frumento (grano) tenero, non per la fabbricazione 1.60

*90 39 denaturato di amido

1001. Frumento (grano) e frumento per usi tecnici 28.––

90 39 segalato, non denaturato

1002. Segala da semina per taglio verde 16.–

00 11

1002. Segala per la fabbricazione 2.––

00 39 di succedanei del caffè

per usi tecnici 28. ––

1003. Orzo per la fabbricazione di 1.85

00 69 estratti di malto per

alimenti

1005. Granoturco per la fabbricazione ––.50

90 29 di pop–corn

1007. Sorgo a grani per la fabbricazione di 13.––

00 29 derrate alimentari, con

residui per il foraggia- mento

1008. Grano saraceno per la fabbricazione di ––.60

10 29 derrate alimentari, senza

residui per il foraggia- mento

10 29 per la fabbricazione di 8.50

derrate alimentari, con residui per il foraggia- mento

1008. Miglio per la fabbricazione di 6.––

20 29 derrate alimentari, con

residui per il foraggia- mento

1008. Scagliola per la fabbricazione di 11. ––

30 20 derrate alimentari, con

residui per il foraggia- mento

1008. Triticale per la fabbricazione di 16. ––

90 29 derrate alimentari, con

residui per il foraggia- mento

* Voce di tariffa Osservazioni

1001. 1. L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto

90 39 almeno il 55% di farina di fabbricazione, poi trasformata in amido.

2. Nella dichiarazione per l’importazione bisogna indicare come:

Destinatario: il titolare dell’impegno circa l’uso; Importatore: un mulino contrattuale controllato dall’Ufficio federale dell’agri coltura che trasforma il frumento in farina per ordine del destinatario.

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 1999

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1008. Altri cereali per la fabbricazione di 12.50

90 59 derrate alimentari, con

residui per il foraggia- mento

1101. Farina industriale di frumento, per la fabbricazione ––.60

*00 29 non denaturata di amido

1101. Farina di frumento per usi tecnici 40. ––

00 29

1102. Farine di cereali diversi dal frumento

(grano) o dal frumento segalato

10 19 – di segala, non denaturata per usi tecnici 10. ––

10 29 – di segala, non denaturata per usi tecnici 40. ––

20 11 – di granturco, non denaturata per l’alimentazione 20. ––

umana, senza residui per il foraggiamento

30 11 – di riso, non denaturata per l’alimentazione 20. ––

umana, senza residui per il foraggiamento

90 10 – di triticale, non denaturata per usi tecnici 40. ––

90 29 – di altri cereali, non denaturati per l’alimentazione 20. ––

umana, senza residui per il foraggiamento

90 29 – di altri cereali, non denaturati per usi tecnici 19.50

1103. Semole, semolini e agglomerati in forma di

pellets, di cereali – semole e semolini

11 19 – – friscello, di grano duro per la fabbricazione 48. ––

di pasta

11 19 – – semolino di grano duro per usi tecnici 4.50

11 99 – – altri per usi tecnici 40. ––

12 90 – – di avena per l’alimentazione 10. ––

umana, senza residui per il foraggiamento

12 90 – – di avena per usi tecnici 10. ––

13 90 – – di granoturco per l’alimentazione 4.50

umana, senza residui per il foraggiamento

13 90 – – di granoturco per la produzione di alcol 4.50

o per usi tecnici

* Voce di tariffa Osservazioni

1101. L’agevolazione doganale è concessa solo se dalla farina importata non viene

00 29 estratto nessun altro prodotto.

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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

14 90 – – di riso per l’alimentazione 4.50

umana, senza residui per il foraggiamento

14 90 – – di riso per usi tecnici 4.50

– di altri cereali

19 19 – – di segala, di frumento segalato per l’alimentazione 40.––

o di triticale umana, senza residui per il foraggiamento

19 19 – – di segala, di frumento segalato per usi tecnici 40.—

o di triticale

19 99 – – – di altri cereali per l’alimentazione umna, 10.––

senza residui per il foraggiamento

19 99 – – – di altri cereali per usi tecnici 10.––

– agglomerati in forma di pellets

21 90 – – di frumento per usi tecnici 40.––

– – di altri cereali

29 19 – – – di segala, di frumento segalato per usi tecnici 40.––

o di triticale

29 99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.––

umana, senza residui per il foraggiamento

29 99 – – – di altri cereali per usi tecnici 10.––

1104. Cereali altrimenti lavorati (p.es. mondati,

schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati – cereali schiacciati o in fiocchi

11 90 – – di orzo per l’alimentazione 10.––

umana, senza residui per il foraggiamento

12 90 – – di avena per l’alimentazione 10.––

umana, senza residui per il foraggiamento – – di altri cereali

19 99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.––

umana, senza residui per il foraggiamento

19 99 – – – fiocchi di altri cereali per usi tecnici 10.––

– altri cereali lavorati (p. es., mon- dati, perlati, tagliati o spezzati)

21 20 – – di orzo per la fabbricazione di 19.20

derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 1999

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

21 20 – – di orzo per l’alimentazione 10.––

umana, senza residui per il foraggiamento

22 20 – – di avena per l’alimentazione 10.––

umana, senza residui per il foraggiamento

22 20 – – di avena per la fabbricazione di 18.––

derrate alimentari, con residui per il foraggia-

22 20 – – avena per farina, mondata, mento ––.60

contenente ancora circa 10 per cento per la fabbricazione di di grani non mondati prodotti finiti di avena per

23 90 – – di granoturco l’alimentazione umana 10.––

per l’alimentazione umana, senza residui per

23 90 – – cosiddetto tritello di granoturco, il foraggiamento 4.50

cioé chicchi di granoturco spezzati per la fabbricazione di grossolanamente, degerminati corn-flakes ed imbianchiti

23 90 – – di granoturco spezzati 1.––

– – di altri cereali per usi tecnici

29 19 – – – spelta decorticata (perlata) 110.––

per l’alimentazione

29 19 – – – di frumento (grano), di segala, umana 40.––

di frumento segalato o di per usi tecnici triticale

29 22 – – – di miglio 7.––

per la fabbricazione di derrate alimentari, con

29 22 – – – di miglio residui per il foraggia- 10.––

mento per l’alimentazione

29 99 – – – di altri cereali umana, senza residui per 10.––

il foraggiamento per l’alimentazione

29 99 – – – di altri cereali umana, senza residui per 10.––

il foraggiamento per usi tecnici

30 89 – Germi di cereali, interi, schiacciati, per l’alimentazione 26.13

in fiocchi o macinati umana, ma non per la sgrassatura parziale

30 89 – Germi di cereali per la sgrassatura 28.80

parziale, per l’alimen- tazione umana

30 89 – Germi di cereali, interi, schiacciati, per usi tecnici 10.––

in fiocchi o macinati

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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1107. Malto, anche torrefatto

– non torrefatto

10 12 – – non franto per l’alimentazione 1.50

umana, senza residui per il foraggiamento

10 93 – – altro per l’alimentazione 10.––

umana, senza residui per il foraggiamento – torrefatto

20 12 – – non franto per l’alimentazione 1.50

umana, senza residui per il foraggiamento

20 93 – – altro per l’alimentazione 10.––

umana, senza residui per il foraggiamento

1107. Malto per la fabbricazione

di derrate alimentari, con residui per il foraggia- mento

10 12 – non torrefatto 11.65

20 12 – torrefatto 12.70

1107. Malto, anche torrefatto per la fabbricazione 1.85

10 12 di estratti di malto per

20 12 alimenti

1108. Amidi

11 90 – amido di frumento per la fabbricazione di 1.––

destrina e glucosio

11 90 – amido di frumento per altri usi tecnici 1.70

12 90 – amido di granoturco per la fabbricazione di 1.––

destrina e glucosio

12 90 – amido di granoturco per altri usi tecnici 1.50

13 90 – fecola di patate per usi tecnici 1.––

14 90 – fecola di manioca per usi tecnici 1.––

19 99 – altri amidi per usi tecnici 1.––

1201. Fave di soia per l’estrazione di oli e ––.10

00 23 la fabbricazione di

00 24 maionese, salse per insa-

lata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell’ordinanza sulle derrate alimentari

1206. Semi di girasole per l’estrazione di oli e ––.10

00 23 la fabbricazione di

00 24 maionese, salse per insa-

00 53 lata e prodotti simili ai

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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

00 54 sensi degli art. 114–117

dell’ordinanza sulle derrate alimentari

1404. Linters di cotone, imbianchiti per la filatura, fabbrica- 3.––

20 90 e sgrassati (idrofili) zione di carta, prepara-

zione di materie esplosi- ve, cotone-collodio, celluloide, acetato di cellulosa e viscosa

1501. Strutto, fuso o pressato per la fabbricazione di 20.––

00 18 grassi commestibili

00 19

00 19 Sugna come mezzo ausiliario 20.––

nella fabbricazione del prosciutto

00 18 Grasso di maiale (incluso lo strutto) per usi tecnici 1.––

00 19 e grasso di volatili

00 28 00 29

1502. Grassi di animali della specie bovina, per la fabbricazione di 15.––

00 91 ovina o caprina, greggi o fusi, anche grassi commestibili

00 99 pressati o estratti mediante solventi

00 91 per usi tecnici 1.––

00 99

1503. Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, per usi tecnici 1.––

00 91 oleomargarina e olio di sevo, non emulsio-

00 99 nati, non mescolati né altrimenti preparati

1504. Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di per usi tecnici 1.––

10 98 mammiferi marini, anche raffinati, ma

10 99 non modificati chimicamente

20 91 20 99 30 91 30 99

1504. Olio di fegato per usi veterinari 1.––

10 98 10 99

1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, per usi tecnici 1.––

00 91 anche raffinati, ma non modificati

00 99 chimicamente

1507. Olio di soia e sue frazioni, semiraffinati, per la fabbricazione 139.70

90 98 ma non modificati chimicamente di grassi o di oli

commestibili

10 90 – anche raffinati per usi tecnici 1.––

90 18 90 19 90 98 90 99

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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1507. Frazioni dell’olio di soia, non modificate per la fabbricazione

chimicamente, aventi un punto di fusione di grassi o di oli più elevato di quello dell’olio di soia commestibili *90 18 – semiraffinati 142.70 *90 19 – raffinati 148.––

1507 / Grassi e oli vegetali, greggi per la raffinazione e 1.––
1515 la fabbricazione di

maionese, salse per insa- lata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell’ordinanza sulle derrate alimentari

1507 / Grassi e oli vegetali, raffinati per la fabbricazione di 1.––
1515 maionese, salse per insa-

lata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell’ordinanza sulle derrate alimentari

1508. Olio di arachide e sue frazioni, anche per usi tecnici 1.––

10 90 raffinati, ma non modificati chimicamente

90 18 90 19 90 98 90 99

90 98 – semiraffinati per la fabbricazione 139.70

di grassi o di oli commestibili

1508. Frazioni dell’olio di arachide, non per la fabbricazione di

modificate chimicamente, aventi un punto grassi o di oli di fusione più elevato di quello dell’olio commestibili di arachide *90 18 – semiraffinati 142.70 *90 19 – raffinati 148.––

1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche per usi tecnici 1.––

10 91 raffinati, ma non modificati chimicamente

10 99 90 91 90 99

* Voce di tariffa Osservazioni

1507. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi- 90 18 mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime 90 19 e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in

1508. determinate forme per la vendita al minuto, non basta.

90 18 90 19

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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusiva- per usi tecnici 1.––

00 91 mente dalle olive, anche raffinati, ma non

00 99 modificati chimicamente e miscele di tali

oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 1511. Olio di palma e sue frazioni, semiraffinati, per la fabbricazione di 139.70

90 98 ma non modificati chimicamente grassi o di oli

commestibili

10 90 – anche raffinati per usi tecnici 1.––

90 18 90 19 90 98 90 99 Frazioni dell’olio di palma, non modificate per la fabbricazione di chimicamente, aventi un punto di fusione grassi o di oli più elevato di quello dell’olio di palma commestibili *90 18 – semiraffinati 142.70 *90 19 – raffinati 148.––

1512. Oli di girasole, di cartamo o di cotone e per la fabbricazione di 139.70

19 98 loro frazioni, semiraffinati, ma non grassi o di oli

29 91 modificati chimicamente commestibili

11 90 – anche raffinati per usi tecnici 1.––

19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99 Frazioni dell’olio di girasole o di cartamo, per la fabbricazione di non modificate chimicamente, aventi un grassi o di oli punto di fusione più elevato di quello commestibili dell’olio di girasole o di cartamo *19 18 – semiraffinati 142.70 *19 19 – raffinati 148.––

* Voce di tariffa Osservazioni

1511. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi- 90 18 mento di fabbricazione detto per effetto della loro miscelazione con altre materie 90 19 prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più

1512. piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

19 18 19 19

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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1513. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o per usi tecnici 1.––

11 90 di babassù e loro frazioni, anche raffinati,

19 18 ma non modificati chimicamente

19 19 19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99

19 98 – semiraffinati per la fabbricazione di 157.70

29 98 grassi o di oli

commestibili Frazioni dell’olio di babassù, non per la fabbricazione di modificate chimicamente, aventi un punto grassi o di oli di fusione più elevato di quello dell’olio commestibili di babassù *29 18 – semiraffinate 142.70 *29 19 – raffinate 148.–

1514. Oli di colza, di ravizzone o di senape, per usi tecnici 1.––

10 90 e loro frazioni, anche raffinati, ma non mo-

90 91 dificati chimicamente

90 99

90 91 – semiraffinati per la fabbricazione di 139.70

grassi o di oli commestibili

* Voce di tariffa Osservazioni

1513. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi- 29 18 mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime 29 19 e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso per usi tecnici 1.––

11 90 l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi,

19 91 anche raffinati, ma non modificati

19 99 chimicamente

21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 40 91 40 99 50 19 50 91 50 99 60 91 60 99 90 13 90 18 90 19 90 98 90 99

1515. – semiraffinati per la fabbricazione di 139.70

19 91 grassi o di oli

29 91 commestibili

30 91 40 91 50 91 60 91 90 18 90 98

1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazio- per la fabbricazione di

*10 91 ni, parzialmente o totalmente idrogenati, grassi o di oli *10 99 interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, commestibili *20 91 raffinati, ma non altrimenti preparati, *20 99 diversi dagli oli di cocco o di palmisti – semiraffinati 142.70 – raffinati 148.––

10 91 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazio- per usi tecnici 1.––

10 99 ni, parzialmente o totalmente idrogenati,

20 91 interesterificati, riesterificati o elaidinizzati,

20 99 anche raffinati,ma non altrimenti preparati

* Voce di tariffa Osservazioni

1516 L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi- 10 91 mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime 10 99 e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in

20 91 determinate forme per la vendita al minuto, non basta.

20 99

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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1517. Miscele liquide o preparazioni alimentari per usi tecnici 1.––

90 61/ liquide di grassi o di oli animali o vegetali

90 99 o di frazioni di differenti grassi o oli di

questo capitolo

1518. Miscele non alimentari di oli per usi tecnici 1.––

00 19 vegetali

1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione di 20.58

11 00 solido, non lavorato, senza aggiunta mannite, sorbite, dei loro

12 00 di aromatizzanti o di coloranti esteri e di acido gluconico

99 99

11 00 Zuccheri greggi, allo stato solido, per la raffinazione 35.05

12 00 non lavorati, senza aggiunta di aromatiz-

zanti o di coloranti

1702. Glucosio, allo stato solido, chimicamente per usi tecnici 7.––

30 29 puro o no

30 38 2001. Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg per l’ulteriore lavorazione 3.––

1010 industriale
2001. Cipolle argentate, in recipienti per l’ulteriore lavorazione 3.––
2010 eccedenti 50 kg industriale

2002. Polpe, puré e concentrati di pomodori, in per l’ulteriore lavorazione esenti

90 10 recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in e condizionamento in

estratto secco è di 25% in peso o più, recipienti ermeticamente composti di pomodori e acqua, con o chiusi di 5 kg o meno, senza aggiunta di sale o altre sostanze di nonché fabbricazione conservazione o di condimento industriale di polvere di pomodoro 2002. Polpe di pomodori, il cui tenore in estratto per la fabbricazione di esenti

90 10 secco è di 7 a 10% in peso salse pronte per il

consumo

2005. Legumi da granella, sgranati, precotti o per la produzione di mi- 4.50

40 10 evaporati, disseccati, in recipienti di più nestre e salse pronte per la

51 10 di 5 kg cottura o il consumo

90 11

2008. Polpe per la fabbricazione 10.––

20 00 di confettura, marmellata

30 10 o elementi di frutta

70 10 per ulteriore lavorazione

70 90 80 00

2009. Succhi d’uva, non concentrati, non per la fabbricazione 15.––

60 18 fermentati, senza aggiunta di alcole, di succhi d’uva analcolici

in recipienti di capacità eccedente 3 l

2102. Sospensioni di lievito «Metiozim» per l’estrazione della 1.––

10 99 composte di colture di lievito, di una materia farmaceutica

miscela d’aminoacido e di una soluzione di base «S-adenosil-L- zuccherina metionina (SAMe)»

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2102. Lieviti della cantina di fermentazione, con per l’ulteriore lavorazione 1.––

10 99 un tenore in estratto secco sino al 20% per l’ottenimento di

estratti, polvere e fiocchi per l’industria delle derrate alimentari

2103. Salsa di soia per l’ulteriore lavorazione 10.––

10 00

2103. Salse per la fabbricazione di 10.––

90 00 maionese, salse per insa-

lata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell’ordinanza sulle derrate alimentari

2106. Idrolizzati di proteine ed autolizzati per l’ulteriore lavorazione 20.––4

90 30 di lievito (preparazione di condi-

menti per minestrone ecc.)

2204. Vini per la lavorazione industriale, per l’ulteriore 4.––

29 41 bianchi o rossi lavorazione, diversi dalla

29 42 fabbricazione di bevande

alcoliche

2302. Crusche di frumento per usi dietetici per 70.––

30 10 l’alimentazione umana

30 10 Crusche di malto di frumento per usi come prodotto 70.––

aromatizzate ausiliario per la prepara- zione del pane

2309. Preparazioni foraggere senza valore per usi come ausiliare esenti

*90 81 nutritivo tecnologico per alimenti *90 82 per animali della specie *90 89 bovina, bovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile

2309. Pop-corn industriale impiego come materiale 1.––

90 90 d’imballaggio

2903. Cloroformio (triclorometano) per usi come solvente, 1.50

13 00 tecnico per la raffinazione e

sintesi

* Voce di tariffa Osservazioni

2309. Indicare nella dichiarazione per l’importazione il nome del prodotto secondo il

90 81 permesso della stazione federale di ricerche per la produzione animale.

90 82 90 89

4 2106.90 30 Merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea fr. 5.–.

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3823. Acido stearico per la fabbricazione di 1.––

11 90 materie ausiliarie tessili e

per spalmare la carta detta «autocopiante»

3824. Preparazioni a base di caolino per l’ulteriore lavorazione ––.03

90 99 (slurry)

3920. Altre lastre, altri fogli e pellicole di per la fabbricazione di 10.––

10 00/ materie plastiche non alveolari, diversi da pellicole fotografiche,

71 90 quelli di fibra vulcanizzata, non rinforzati anche con semplice

73 00/ né stratificati, né parimenti associati a spalmatura di uno strato

99 00 altre materie, senza supporto adesivo per l’emulsione

sensibilizzata; fabbrica- zione di fogli appannati o resi antistatici, per l’industria grafica

4104. Cuoi umidi sottoposti a preconciatura, per la concia ––.30

10 00/ d’un tenore in acqua superiore al 50 %

29 00 in peso

4105. 11 00/ 12 00 4106. 11 00/ 12 00 4107. 10 00/ 90 00

4703. Paste chimiche di legno, al solfato, per la fabbricazione di

diverse da quelle per dissoluzione carte e cartoni, pannolini e simili 21 00 ––.10 29 00 ––.35

4705. Paste chimiche di legno, trattate chimica- per la fabbricazione di ––.10

00 00 mente, termicamente e meccanicamente carte e cartoni, pannolini

(CTMP = Chemical Thermo–Mecanical e simili Pulp)

4810. Cartone di cellulosa, in rotoli per la fabbricazione di 6.––

12 00 ritagli d’imballaggi per

sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»

4810. Carta, liscia non stampata, imbianchita, ricopertura di lastre di 6.––

12 00 senza fibre approntate meccanicamente, polistirolo spongioso

ricoperta su una faccia con caolino, in utilizzate per la fabbrica- rotoli o in fogli zione di display o come materiale da stand delle fiere

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5007. Tessuti di seta o di cascami di seta, ricami industriali 150.––

10 00 greggi, scruditi, imbianchiti o tinti

20 10 20 20 90 10 90 20

5007. Tessuti honan e altri tessuti simili per la tingitura e la 200.––

20 10 dell’Asia orientale, interamente di seta stampatura

selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti

5111. Tessuti di lana cardata o di peli fini tessuti di fondo per ricami 25.––

11 00 cardati chimici

19 00 90 00

5112. Tessuti di lana pettinata o di peli fini tessuti di fondo per ricami 25.––

11 10 pettinati chimici

11 90 19 10 19 90 90 10 90 90

5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 50.––

11 00/ nansooc, percalle e velo di cotone, greggi,

19 00 di peso non eccedente 60 g per m2

5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00

5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 10.––

11 00/ nansooc, percalle e velo di cotone, greggi,

19 00 di peso da 60 g a 120 g per m2

5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00

5208. Tessuti di cotone, greggi o cremati su ricami industriali 20.––

12 00/ greggio, di peso eccedente 120 g per m2

19 00 5209. 11 00/ 19 00 5210. 11 00/ 19 00 5211. 11 00/ 19 00

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5212. 11 00 21 00

5402. Filati di filamenti sintetici (diversi dai per l’avvolgimento a 10.––

10 00 filati per cucire), di poliammidi, greggi, spirale

41 00 imbianchiti od appannati in bianco, non

51 00 testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o

meno, non condizionati per la vendita al minuto

5402. Filati da multifilamenti, di colore bianco per la fabbricazione di 8.––

20 00 greggio o tinti nella massa, aventi un titolo corde, cordoncini, nastri

variante da 1100 a 5500 decitex e cinghie

5402. Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, per la torcitura o la 55.––

31 00 aventi un titolo variante tra 180 e tessitura

360 dtex

5402. Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, per la torcitura o la 40.–––

32 00 aventi un titolo di 560 dtex tessitura

5402. Filati di filamenti di poliammidi, per la fabbricazione di 70.––

32 00 testurizzati e a cordoncino tappeti

5402. Filati di filamenti sintetici (fili di per l’avvolgimento a 10.––

49 00 elastomero), di poliuretano, greggi, spirale

59 00 imbianchiti od appannati in bianco, non

testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto

5404. Monofili (fili di elastomero) di per l’avvolgimento a 10.––

10 00 poliuretano, greggi, imbianchiti od spirale

appannati in bianco

5404. Monofili sintetici, della lunghezza di per la fabbricazione di 30.––

10 00 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti spazzole e pennelli, scope

con altre fibre e spolverini

5407. Tessuti di filati di filamenti sintetici, ricami industriali 100.––

41 00 greggi, imbianchiti, appannati in bianco

42 00 o tinti

51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00

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5407. Tessuti di filati di filamenti di alcole tessuti di fondo per ricami 30.––

71 00 polivinilico, greggi o tinti, di peso non chimici

72 00 eccedente 50 g per m2 (garza per ricami

81 00 chimici)

82 00 91 00 92 00

5408. Tessuti di filati di filamenti artificiali, ricami industriali 70.––

21 00 compresi i tessuti di prodotti della voce

31 00 5405, greggi, imbianchiti o appannati in

bianco

5512. Tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali 50.––

11 00 greggi, imbianchiti o tinti

19 10 21 00 29 10 91 00 99 10 Tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali greggi imbianchiti o tinti, di un peso per m

5513. – non eccedente 170 g 50.––

11 00/ 29 00

5514. – eccedente 170 g 50.––

11 00/ 29 00

5515. Altri tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali 50.––

11 10 greggi, imbianchiti o tinti

11 20 12 10 12 20 13 10 13 20 19 10 19 20 21 10 21 20 22 10 22 20 29 10 29 20 91 10 91 20 92 10 92 20 99 10 99 20

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5516. Tessuti di fibre artificiali discontinue, ricami industriali 30.––

11 00 greggi

21 00 31 00 41 00 91 00

5906. Stoffe a maglia di iuta, impregnate per la fabbricazione di 38.––

91 00 di gomma naturale mediante procedimento supporti antisdrucciole-

d’immersione, in pezza voli per tappeti

6403. Calzature per la fabbricazione di .––

19 00 pattini da ghiaccio e

pattini a rotelle

7019. Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di per la fabbricazione di 27.––

90 90 fibre di poliestere con strati intermedi di filtri

fibre di vetro

7204. Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio per la frantumazione esenti

49 00 (shredder)

7225. Lamiere dette «magnetiche«, di acciaio al costruzione di parti ––.20

11 11/ silicio, in lastre o in nastri, senza riguardo elettriche di macchine

19 90 alla larghezza ed apparecchi

7226. 11 11/ 19 90

7601. Alluminio greggio per la pressione, lamina- 10.––

20 00 zione o trafilatura

7605. Fili di alluminio per la trafilatura e ––.60

21 00 ulteriore lavorazione

industriale