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AS 1999 2494

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 27 settembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina :

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:

Art. 59 cpv. 3 3 Gli pneumatici con l’indicazione suppletiva M+S (pneumatici invernali) devono o soddisfare le esigenze dell’articolo 58 capoverso 2 o essere adatti agli autoveicoli per una velocità minima di 160 km/h e ai motoveicoli, quadricicli a motore e tricicli a motore per una velocità minima di 130 km/h. Se non sono adempiute le condizioni dell’articolo 58 capoverso 2, il venditore degli pneumatici deve fornire un’iscrizione che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici.

Art. 106 cpv. 2 2 Gli autoveicoli della classe M1 devono essere provvisti di poggiatesta sui sedili anteriori più esterni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.

27 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1 RS 741.41

2494 1999-5212