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AS 1999 2506

Ordinanza che stabilisce i prezzi d'acquisto dei cereali indigeni del raccolto 2000

Ordinanza che stabilisce i prezzi d’acquisto dei cereali indigeni del raccolto 2000

del 25 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 10, 10bis e 16ter della legge del 20 marzo 19591 sui cereali, ordina:

Art. 1 Principio I prezzi d’acquisto dei cereali indigeni del raccolto 2000, che la Confederazione riti- ra, sono stabiliti in base al quantitativo fornito.

Art. 2 Prezzi d’acquisto

1 Fino a un quantitativo di 376 000 t di frumento/segale e di 6200 t di spelta

(quantità garantite) si applicano i seguenti prezzi:

Specie, classe atto alla germogliato macinazione fr. per 100 kg fr. per 100 kg

Frumento, classe I 75.– 70.– Frumento, classe I Extr. 75.– 70.– Frumento, classe II 70.– 65.– Frumento, classe II Extr. 70.– 65.– Frumento, classe IV (frumento biscottato) 69.– 64.– Frumento, classe V (miscela compresa) 64.– 59.– Segale 62.– 57.– Spelta I, vestita 66.– 61.– Spelta II, vestita 52.– 47.–

2 Sulla quantità garantita si computano dapprima i cereali panificabili indigeni.

Art. 3 Costi d’utilizzazione 1 I produttori assumono i costi d’utilizzazione delle forniture di cereali germogliati e panificabili indigeni superiori alla quantità garantita. 2 I costi d’utilizzazione sono ripartiti fra i produttori in base ai quantitativi da loro forniti alla Confederazione, separatamente a seconda che si tratti di frumento/segale o spelta.

RS 916.111.211 1 RS 916.111.0

2506 1999-4912

Prezzi d’acquisto dei cereali indigeni del raccolto 2000 RU 1999

3 Non vengono riscossi contributi d’utilizzazione sulle forniture provenienti da aziende biologiche secondo l’articolo 5 o da aziende di conversione secondo gli ar- ticoli 8 e 9 dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica sempre che i cereali siano stati coltivati nel rispetto delle esigenze dell’ordinanza citata e certificati come tali. 4 Per il calcolo dei contributi d’utilizzazione sono determinanti i costi d’utilizza- zione per il frumento/segale o la spelta declassati e germogliati che figurano nel conto 2000 dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).

Art. 4 Consegna, pagamento dei cereali 1 Le forniture di cereali ai centri di raccolta di tipo A devono essere concluse al più tardi il 31 marzo 2001. 2 I supplementi per i maggiori valori di qualità sono aggiunti al prezzo d’acquisto, giusta l’articolo 2 capoverso 1. Le deduzioni per i minor valori di qualità vengono dedotte.

3 In occasione del pagamento dei cereali ai produttori bisogna, per il frumen-

to/segale o la spelta panificabili e germogliati, effettuare dapprima le ritenute indi- pendenti dalla classe di prezzo. 4 L’Ufficio federale calcola le ritenute in base alle previsioni del raccolto. Esso co- munica ai centri di raccolta l’importo delle ritenute per 100 kg di cereali non appena lo stadio del raccolto lo permetta, al più tardi però un mese dopo l’inizio del raccolto principale. 5 Per le aziende biologiche e le aziende di conversione non si effettua la ritenuta prevista nel capoverso 3.

Art. 5 Conteggio e versamento 1 L’Ufficio federale stabilisce entro il 15 aprile 2001 il quantitativo di forniture de- terminante; esso calcola, in base a tale quantitativo, gli importi effettivi che i pro- duttori devono sopportare per il raccolto 2000, quale partecipazione ai costi d’utilizzazione. Comunica ai centri di raccolta gli eventuali importi da versare suc- cessivamente per ogni 100 kg. 2 I centri di raccolta devono, immediatamente dopo l’ultima fornitura di cereali alla Confederazione, trasmettere alla Centrale una ricapitolazione di tutte le loro forni- ture. 3 Al più tardi 30 giorni dopo ricezione della ricapitolazione, la Centrale deve versare ai centri di raccolta l’intero importo per gli eventuali pagamenti successivi; il 30 giugno 2001, la Centrale deve aver chiuso i conti con tutti i centri di raccolta.

2 RS 910.18

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Prezzi d’acquisto dei cereali indigeni del raccolto 2000 RU 1999

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2000.

25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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