AS 1999 2509
Ordinanza che stabilisce il prezzo di vendita del grano indigeno
Ordinanza che stabilisce il prezzo di vendita del grano indigeno
Modifica del 25 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 settembre 19831 che stabilisce il prezzo di vendita del grano in- digeno è modificata come segue:
Art. 1 I prezzi di vendita del grano indigeno sono stabiliti come segue:
Fr. per 100 kg netto franco stazione del mulino, incluso il 2,3 % IVA
Frumento, classe I 87.50 Frumento, classe I est. 87.50 Frumento, classe II 85.– Frumento, classe II est. 85.– Frumento, classe IV 80.– Frumento, classe V (miscela inclusa) 79.50 Spelta svestita I 120.– Spelta svestita II 113.– Segale 81.–
Art. 2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.
25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1 RS 916.111.414
1999-4913 2509