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AS 1999 2509

Ordinanza che stabilisce il prezzo di vendita del grano indigeno

Ordinanza che stabilisce il prezzo di vendita del grano indigeno

Modifica del 25 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 settembre 19831 che stabilisce il prezzo di vendita del grano in- digeno è modificata come segue:

Art. 1 I prezzi di vendita del grano indigeno sono stabiliti come segue:

Fr. per 100 kg netto franco stazione del mulino, incluso il 2,3 % IVA

Frumento, classe I 87.50 Frumento, classe I est. 87.50 Frumento, classe II 85.– Frumento, classe II est. 85.– Frumento, classe IV 80.– Frumento, classe V (miscela inclusa) 79.50 Spelta svestita I 120.– Spelta svestita II 113.– Segale 81.–

Art. 2 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.

25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1 RS 916.111.414

1999-4913 2509

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