AS 1999 2510
Ordinanza del DFE sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento
Ordinanza del DFE sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento
Modifica del 9 settembre 1999
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sull’importo dei contributi all’esporta- zione per il bestiame da allevamento è modificata come segue:
Art. 1 lett. a e b L’Ufficio federale dell’agricoltura può fissare i contributi all’esportazione per ani- mali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale: Fr.
a. giovenche e vacche gravide 1400 b. tori 1400
II La presente modifica entra in vigore il 6 settembre 1999 e ha effetto sino al 31 di- cembre 1999.
9 settembre 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
1 RS 916.310.51
2510 1999-5126