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AS 1999 2510

Ordinanza del DFE sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento

Ordinanza del DFE sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento

Modifica del 9 settembre 1999

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sull’importo dei contributi all’esporta- zione per il bestiame da allevamento è modificata come segue:

Art. 1 lett. a e b L’Ufficio federale dell’agricoltura può fissare i contributi all’esportazione per ani- mali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale: Fr.

a. giovenche e vacche gravide 1400 b. tori 1400

II La presente modifica entra in vigore il 6 settembre 1999 e ha effetto sino al 31 di- cembre 1999.

9 settembre 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

1 RS 916.310.51

2510 1999-5126

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