AS 1999 2514
Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione
Correzione
Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione del 5 maggio 1999 (RS 611.021; RU 1999 1764)
Art. 3 lett. a
Invece di: a. i militari, le persone soggette al servizio civile come pure le persone soggette al servizio di protezione civile nell’adempimento del loro obbligo militare o di prestare servizio di protezione civile, nonché le persone che partecipano a un impiego organizzato militarmente nell’ambito del servizio di promo- vimento della pace, nella misura in cui siano bisognosi di aiuto a causa di queste prestazioni di servizio;
Leggasi: a. i militari e i militi della protezione civile nell’adempimento del loro obbligo militare o di prestare servizio di protezione civile, nonché le persone che partecipano a un impiego organizzato militarmente nell’ambito del servizio di promovimento della pace, nella misura in cui siano bisognosi di aiuto a causa di queste prestazioni di servizio;
12 ottobre 1999 Cancelleria federale
2514 1999-5272