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AS 1999 2549

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati

Modifica del 15 settembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 gennaio 19961 sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoc- cupati è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 5 5 In caso d’infortunio nell’ambito di un programma per l’occupazione temporanea o di una pratica professionale, l’indennità giornaliera corrisponde a quella che sarebbe accordata all’assicurato se non partecipasse a un programma per l’occupazione tem- poranea o non svolgesse un periodo di pratica professionale.

Art. 7 Abrogato

Art. 8 Disoccupazione parziale In caso di disoccupazione parziale l’articolo 6 si applica per analogia.

Art. 9 cpv. 1 1 I disoccupati infortunati o i loro congiunti devono notificare tempestivamente l’in- fortunio al servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione o al- l’INSAI.

Art. 10 Premi 1 I premi sono fissati in per mille dell’indennità netta dell’assicurazione contro la di- soccupazione. 2 L’aliquota dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali è u- guale per tutti i disoccupati. 3 Se i disoccupati partecipano a programmi per l’occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione, l’ufficio di compensazione del- l’assicurazione contro la disoccupazione versa all’INSAI i premi per i rischi d’infor-

1 RS 837.171

1999-5013 2549

Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati RU 1999

tunio incorsi durante queste attività. L’aliquota dei premi è uguale per tutte queste persone. 4 In base all’esperienza acquisita in materia di rischi, l’INSAI può, di moto proprio o su richiesta dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupa- zione, modificare le aliquote dei premi con effetto all’inizio di un mese civile. 5 Le modifiche delle aliquote dei premi vanno comunicate all’ufficio di compensa- zione dell’assicurazione contro la disoccupazione al più tardi due mesi prima della loro applicazione. 6 L’INSAI allestisce una statistica dei rischi relativa agli infortuni dei disoccupati.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

15 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione: François Couchepin